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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 2143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Fatture per operazioni inesistenti - Prova - Presunzioni semplici - Sufficienti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione è stata ritenuta astrattamente idonea a fondare l'accertamento anche senza una prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Il contribuente, per contrastare la contestazione, deve fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni e della propria estraneità alla frode, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle fatture o della contabilità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità e la detraibilità di costi e IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. L'Amministrazione finanziaria ha fondato la contestazione su presunzioni semplici, sostenendo l'inesistenza sostanziale delle operazioni fatturate. Il principio affermato è che, per provare il fatto presunto, non occorre un rapporto di assoluta ed esclusiva necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto: è sufficiente che il fatto ignoto rappresenti una conseguenza possibile e verosimile del fatto noto secondo l'id quod plerumque accidit.

Norme richiamate

  • Articolo 2729 del codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La prova presuntiva è ammissibile quando gli elementi noti rendono il fatto ignoto una conseguenza possibile e verosimile secondo l'id quod plerumque accidit; non è richiesta una relazione causale assoluta o necessaria.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'inesistenza di operazioni documentate da fatture può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, senza necessità di una prova diretta o documentale dell'inesistenza.
  • Gli indizi devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti; la valutazione riguarda il quadro probatorio nel suo insieme e non necessariamente ogni singolo elemento.
  • La mera presenza di fatture formalmente regolari, pagamenti tracciabili o registrazioni contabili non dimostra da sola l'effettività dell'operazione.
  • Quando l'Amministrazione fornisce indizi sufficienti sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare concretamente la realtà delle prestazioni o delle cessioni e la propria buona fede.
  • Il collegamento tra fatto noto e fatto presunto può essere fondato sulla normale probabilità degli eventi: non serve che il fatto presunto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto.

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