Sentenza del 15/05/2018 n. 2143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Fatture per operazioni inesistenti - Prova - Presunzioni semplici - Sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione è stata ritenuta astrattamente idonea a fondare l'accertamento anche senza una prova diretta dell'inesistenza delle operazioni, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Il contribuente, per contrastare la contestazione, deve fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni e della propria estraneità alla frode, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle fatture o della contabilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità e la detraibilità di costi e IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. L'Amministrazione finanziaria ha fondato la contestazione su presunzioni semplici, sostenendo l'inesistenza sostanziale delle operazioni fatturate. Il principio affermato è che, per provare il fatto presunto, non occorre un rapporto di assoluta ed esclusiva necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto: è sufficiente che il fatto ignoto rappresenti una conseguenza possibile e verosimile del fatto noto secondo l'id quod plerumque accidit.
Norme richiamate
Articolo 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La prova presuntiva è ammissibile quando gli elementi noti rendono il fatto ignoto una conseguenza possibile e verosimile secondo l'id quod plerumque accidit; non è richiesta una relazione causale assoluta o necessaria.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'inesistenza di operazioni documentate da fatture può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, senza necessità di una prova diretta o documentale dell'inesistenza.
- Gli indizi devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti; la valutazione riguarda il quadro probatorio nel suo insieme e non necessariamente ogni singolo elemento.
- La mera presenza di fatture formalmente regolari, pagamenti tracciabili o registrazioni contabili non dimostra da sola l'effettività dell'operazione.
- Quando l'Amministrazione fornisce indizi sufficienti sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare concretamente la realtà delle prestazioni o delle cessioni e la propria buona fede.
- Il collegamento tra fatto noto e fatto presunto può essere fondato sulla normale probabilità degli eventi: non serve che il fatto presunto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto.
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