Ordinanza n. 274/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del finanziamento pubblico con contestuale richiesta di restituzione delle somme
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione ha revocato il finanziamento di € 63.044,50 concesso per la realizzazione di un progetto a valere sulla misura 5.69 del PO FEAMP 2014-2020, disponendo contestualmente la restituzione delle somme entro trenta giorni. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e il parere dell’Avvocatura distrettuale. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento nella stabilità del provvedimento concessorio. Il testo dell’ordinanza richiama quattro doglianze: la prima concerne l’illegittimità dell’esercizio tardivo dell’autotutela; la seconda riguarda la necessità della valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione; la terza assume l’incidenza della messa alla prova degli imputati sulle valutazioni amministrative; la quarta deduce l’esistenza di un affidamento meritevole di tutela. L’Amministrazione ha ritenuto che la beneficiaria avesse falsamente dichiarato l’insussistenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 106 del regolamento UE n. 966/2012, nonostante una condanna definitiva anteriore alla dichiarazione per violazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris, senza definire nel merito il ricorso. Ha ritenuto che l’erroneità dei presupposti del finanziamento fosse imputabile esclusivamente alla beneficiaria, che aveva fornito una falsa rappresentazione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile, omettendo una condanna definitiva rilevante ai fini dell’ammissibilità. Quanto alla doglianza sul decorso del termine per l’autotutela, il Collegio ha richiamato l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, interpretando l’eccezione al termine nel senso che il limite temporale non opera quando la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia rimproverabile al privato, anche quando la falsa rappresentazione sia accertata direttamente dall’Amministrazione e non soltanto mediante una sentenza penale irrevocabile. Ha inoltre ritenuto che, in presenza di una falsa rappresentazione imputabile al privato, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo sia sostanzialmente in re ipsa e che non possa configurarsi un affidamento meritevole di tutela. La messa alla prova è stata considerata rilevante soltanto sul piano delle conseguenze penali, senza interferire con l’autonomo procedimento amministrativo di revoca o decadenza; l’offerta accettata in sede di udienza preliminare, qualificata come acconto sul maggior danno, non è stata ritenuta pienamente satisfattiva. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in € 750 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per l’assenza del fumus boni iuris.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato
Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio non opera quando l’illegittimità del provvedimento sia stata determinata da una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato; l’accertamento penale definitivo è necessario per le dichiarazioni false o mendaci derivanti da condotte penalmente rilevanti, mentre la falsa rappresentazione fattuale può essere accertata inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi.
art. 106 Reg. UE n. 966/2012
Prevede casi di esclusione rilevanti ai fini dell’ammissibilità al finanziamento; la ricorrente aveva dichiarato falsamente l’insussistenza di tali cause.
art. 5, lett. c), l. 283/1962
Disposizione penale la cui violazione aveva dato luogo alla condanna definitiva ritenuta rilevante ai fini dell’esclusione dal finanziamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Reg. UE 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il termine ordinario per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio non opera quando l’illegittimità del provvedimento amministrativo sia stata determinata da una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato, purché la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia oggettiva e inequivocabilmente accertabile.
- Quando il privato abbia falsamente rappresentato o omesso circostanze rilevanti ai fini del rilascio di un provvedimento favorevole, l’Amministrazione può accertare la falsa rappresentazione con i propri mezzi; l’accertamento penale definitivo è richiesto soltanto per le dichiarazioni false o mendaci riconducibili a una condotta penalmente rilevante, non per ogni ipotesi di rappresentazione inesatta della realtà.
- La falsa rappresentazione imputabile al privato esclude, in linea generale, la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela nella conservazione del provvedimento favorevole ottenuto sulla base della rappresentazione inesatta.
- La messa alla prova produce effetti sul piano delle conseguenze penali e non impedisce le autonome valutazioni dell’Amministrazione nell’ambito del procedimento amministrativo di revoca o decadenza del beneficio pubblico.
- In presenza di un provvedimento favorevole determinato dalla condotta scorretta del privato, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo può ritenersi sostanzialmente in re ipsa, poiché l’ordinamento non tutela la conservazione di un beneficio ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei presupposti.
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