Ordinanza n. 699/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento - quanto al ricorso n. 326 del 2009, dei seguenti atti: a) il provvedimento del Genio Civile di Catania n. 042009 in data 21 novembre 2009, con cui, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 64/1974, non sono stati autorizzati i lavori di cui alla concessione edilizia n. 91 del 14 dicembre 2007; b) la nota del Genio Civile di Catania n. 038712 in data 30 ottobre 2008; - quanto al ricorso n. 385 del 2014, dei seguenti atti: a) il decreto assessoriale n. 284 in data 11 ottobre 2013 di approvazione della deliberazione consiliare - parimenti impugnata - del Comune di Mascalucia n. 70 del 28 novembre 2012, con cui è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale delle aree stralciate dal decreto assessoriale n. 51/DRU in data 10 aprile 2000, nella parte in cui viene esteso alla proprietà dei ricorrenti il vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree ricadenti in prossimità della frattura eruttiva del Cavolo e non sono prese in considerazioni le osservazioni rese dagli interessati; b) il foglio n. 16219 in data 3 giugno 2013, con cui il Comune di Mascalucia ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi alla variante; c) la nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 13984 in data 1 luglio 2013; d) ove occorra e nei limiti di interesse, le note del Genio Civile di Catania n. 042009 in data 21 novembre 2008 e n. 038712 in data 30 ottobre 2008; e) il parere del Genio Civile n. 14899 del 19 aprile 2007; f) la “posizione” del Genio Civile n. 37882 in data 7 novembre 2005; g) la certificazione del commissario straordinario del Comune di Mascalucia in data 29 maggio 2013; h) la delibera consiliare del Comune di Mascalucia in data 18 marzo 2013, relativa alle osservazioni e controdeduzioni in ordine alla menzionata variante del Piano Regolatore Generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Genio Civile di autorizzazione ai lavori assentiti con concessione edilizia e variante al PRG con estensione del vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree prossime alla frattura eruttiva del Cavolo
Esito
La controversia
Sono riuniti due ricorsi. Nel primo, i proprietari contestano il provvedimento del Genio Civile che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 64/1974, ha negato l’autorizzazione ai lavori oggetto di una concessione edilizia, nonché la presupposta nota dell’Ufficio. Nel secondo, gli stessi e ulteriori proprietari impugnano il decreto assessoriale di approvazione e gli atti comunali e regionali relativi alla variante al PRG, nella parte in cui la variante estende alle loro proprietà un vincolo di inedificabilità assoluta per la prossimità alla cosiddetta Fossa o frattura eruttiva del Cavolo e non considera adeguatamente le osservazioni presentate. La questione centrale riguarda l’effettiva inclusione dei terreni nell’ambito della frattura eruttiva o della relativa fascia di rispetto e la sussistenza di esigenze di sicurezza idonee a giustificare il vincolo. Il TAR aveva disposto una verificazione geologica; il verificatore ha però evidenziato la complessità tridimensionale delle strutture vulcaniche, la radicale alterazione dell’assetto morfostrutturale per riporti eseguiti dagli anni Sessanta e l’impossibilità di fornire una risposta attendibile senza numerose e onerose indagini dirette e indirette. Ha inoltre suggerito di attendere gli studi di microzonazione sismica di terzo livello, allora in fase finale di approvazione. Il Collegio rileva che tali studi non sono stati prodotti dalle parti e che il verificatore non ha riscontrato i quesiti formulati, anche dopo la loro integrazione con riferimento alla fascia di rispetto.
La decisione
Il TAR non definisce ancora il merito dei ricorsi. Ritiene condivisibile la valutazione del verificatore circa l’eccessiva gravosità e la non autonoma realizzabilità delle indagini necessarie, ma osserva che la verificazione non ha fornito risposta ai quesiti e che non è stata dimostrata la pubblicazione degli studi di microzonazione sismica di terzo livello relativi al Comune di Mascalucia. Poiché non è possibile rinviare sine die la decisione in attesa di studi privi di una tempistica certa, il Collegio revoca la verificazione disposta nel 2023 e dispone la trattazione della causa alla pubblica udienza del 25 giugno 2026, riservando ogni valutazione in rito e nel merito.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 64/1974
La disposizione è richiamata quale base normativa del diniego del Genio Civile all’autorizzazione dei lavori oggetto della concessione edilizia.
art. 66 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre la verificazione; nel caso concreto la verificazione viene successivamente revocata perché non ha consentito di riscontrare i quesiti e non può comportare un rinvio indefinito della decisione.
Massime di principio
- La verificazione disposta nel processo amministrativo deve fornire una risposta ai quesiti formulati dal giudice; quando l’ausiliario non riesce a riscontrarli e le indagini necessarie risultano eccessivamente gravose o non realisticamente eseguibili, il giudice può revocare la verificazione e decidere la controversia sulla base degli elementi già acquisiti.
- L’esigenza di acquisire studi tecnici o scientifici futuri, privi di una tempistica certa di approvazione e pubblicazione, non giustifica il rinvio sine die della decisione della controversia.
- La mancata allegazione da parte dei litiganti della pubblicazione di studi tecnici cui era stata subordinata la possibile integrazione della verificazione impedisce di fondare ulteriori rinvii processuali sulla loro mera futura disponibilità.
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