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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15687/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vurchio ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva respinto la sua domanda di riparazione per presunta ingiusta detenzione relativa all'ordine di carcerazione del 14.8.2018. L'esecuzione era iniziata il 31.8.2018; successivamente, con istanza ex art. 671 cod. proc. pen., la pena complessiva fu rideterminata favorevolmente dalla Corte di appello (provvedimento del 6.3.2019) e venne emesso ordine di scarcerazione eseguito il 14.3.2019. Il ricorrente deduce che la Procura generale avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenere dal giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena, e che perciò ha subito una detenzione eccedente rispetto a quella risultante dalla rideterminazione; in subordine solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. relativamente alla riparazione per detenzione sproporzionata non aggiustabile con la fungibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che non è stato riscontrato alcun "errore" o ritardo imputabile alle autorità procedenti idoneo a integrare il diritto alla riparazione: la liberazione di Vurchio è derivata dall'accoglimento della sua istanza esecutiva e non da un ordine di esecuzione erroneo. È stato inoltre escluso che esistesse un obbligo della Procura generale di presentare tempestivamente una istanza ex art. 671; anche qualora ciò fosse stato fatto, l'esito sarebbe stato incerto, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione. La questione di costituzionalità sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'incidente di esecuzione: la rideterminazione della pena può essere chiesta ed operare in sede esecutiva, ma l'eventuale iniziativa spetta alle parti interessate e l'esito è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione; l'accoglimento non rende automaticamente illegittimo un precedente ordine di esecuzione emesso in buona fede

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le disposizioni processuali non comportano di per sé diritto all'indennizzo per detenzione eccedente derivante da valutazioni discrezionali dell'autorità giudiziaria in assenza di errori

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Come sopra: il regime delle impugnazioni ed esecuzioni non impone, secondo la Corte, un obbligo di indennizzo per detenzioni derivanti da regolari vicende esecutive prive di errore dell'autorità

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 - 01

    Principio applicato: il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste anche quando l'ingiustizia deriva da vicende successive alla condanna, purché ricorra un errore dell'autorità procedente e non sia presente comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia contribuito all'errore o al ritardo

  • art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato solo in relazione alla sottoscrizione del provvedimento; non incide sulla decisione nel merito

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione può ricorrere anche per eventi successivi alla condanna (fase esecutiva), ma solo se è rinvenibile un errore imputabile all'autorità procedente o altro comportamento colposo/doloso che abbia causato l'ingiustizia.
  • La mera esecuzione di un ordine di carcerazione, successivamente modificato in sede esecutiva tramite istanza dell'interessato, non determina automaticamente un'ingenua o illegittima detenzione indennizzabile: occorre valutare l'eventuale errore dell'ufficio o del giudice.
  • Non esiste un obbligo generale in capo alla Procura di attivare d'ufficio l'istanza di rideterminazione della pena ex art. 671: l'iniziativa processuale è normalmente dell'interessato e l'esito dipende dalla discrezionalità del giudice dell'esecuzione.
  • Le decisioni discrezionali del giudice dell'esecuzione che rideterminano la pena non retroagiscono di per sé a creare un titolo di responsabilità e diritto a riparazione se non è dimostrabile un errore o una condotta censurabile dell'autorità.
  • Le eccezioni di incostituzionalità di norme procedurali (es. artt. 314, 315 cpp) sono difficili da accogliere se il problema riguarda l'esito di autonome valutazioni discrezionali e non un difetto sistemico che determini una violazione dei diritti fondamentali.

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