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Ordinanza

Ordinanza n. 1322/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera 25) prot. n. 72/CV/2024 inerente la “procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (circondario di Napoli Nord)” con cui il CSM, previa delibera della competente Commissione, ha disposto di “nominare Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (circondario di Napoli Nord) gli aspiranti: 1) La Rosa Claudio; 2) Rega Anna; 3) Trezza Carla”; nonché del verbale della seduta del Consiglio Superiore del 17.12.2025.

Giustizia amministrativa202601193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM relativa alla selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace, nonché verbale della seduta consiliare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha individuato tre aspiranti da nominare Giudici Onorari di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, chiedendo in via incidentale la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto. Nel corso del giudizio, due controinteressati hanno depositato i rispettivi decreti di nomina adottati dal Ministro della Giustizia il 10 febbraio 2026. Tali atti sopravvenuti non risultavano impugnati. Lo stesso ricorrente ha dichiarato che l'ammissione al tirocinio non esauriva la procedura, la quale si sarebbe consolidata soltanto con la delibera di nomina del CSM e con i successivi decreti ministeriali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare. Ha rilevato che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l'ammissione al tirocinio costituiva una fase non definitiva della procedura, destinata a essere superata dalla nomina del CSM e dai decreti ministeriali. Poiché nel frattempo erano stati adottati i decreti di nomina di due controinteressati e tali atti sopravvenuti non erano stati impugnati, non permaneva un interesse attuale alla sospensione cautelare del provvedimento originario. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari, ma dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'adozione di atti successivi non impugnati.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvengono atti ulteriori che sostituiscono o consolidano l'effetto del provvedimento originariamente impugnato e tali atti non vengono impugnati.
  • Quando il ricorrente riconosce che l'atto impugnato costituisce una fase non definitiva di una procedura, l'adozione del successivo atto conclusivo può far venir meno l'interesse attuale alla sospensione cautelare dell'atto intermedio, se il successivo atto non è impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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