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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza n. 65/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1434/2023 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 65/2025 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del beneficio di 500 euro annui mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all'accredito complessivo di 1.000 euro, oltre agli accessori eventualmente dovuti. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato, accreditando le somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha eseguito il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, consentendo al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione aveva adempiuto solo successivamente all'incardinamento del giudizio. Le spese sono state liquidate in 400 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di definire il giudizio, anche regolando le spese, quando il giudicato sia stato eseguito nel corso del processo.

  • art. 1, comma 122, legge n. 107/2015

    È richiamato quale base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale disciplina delle modalità di attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue tardivamente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il conseguimento del bene della vita determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la decisione sulle spese.
  • In caso di adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando se l'inadempimento aveva reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per promuovere il giudizio, quando l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo l'incardinamento della causa.
  • Nelle controversie seriali e standardizzate, la liquidazione delle spese può essere determinata in misura equitativa tenendo conto della ripetitività e della sostanziale uniformità dell'attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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