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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30440/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado all'imputato per plurimi reati, tra cui il delitto di ricettazione, portandola ad anni uno, mesi nove e giorni venticinque di reclusione ed euro 6.000 di multa. Con il ricorso per cassazione, l'imputato deduceva violazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che non vi fosse prova della sua responsabilità per la ricettazione, perché non era provato che la contraffazione dell'arma fosse stata realizzata dal possessore dell'arma stesso; in sostanza, contestava la riconducibilità del fatto all'ipotesi di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato e in contrasto con il dato normativo: l'art. 648 c.p. punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, riceve in qualunque modo un bene proveniente da qualsiasi delitto. Proprio la mancanza di prova che il ricorrente fosse autore della contraffazione rendeva corretta la contestazione di ricettazione, come già ritenuto dalla Corte territoriale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La norma punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, riceva in qualunque modo un bene proveniente da qualsiasi delitto; pertanto, la prova che l'imputato non sia autore del delitto presupposto non esclude la ricettazione, ma ne costituisce anzi il presupposto tipico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23 L. 110/75

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito tra i reati oggetto di condanna, senza specifiche ulteriori indicazioni nel testo.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito tra i reati oggetto di condanna, senza specifiche ulteriori indicazioni nel testo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto si pone in palese contrasto con il dato normativo applicabile al caso concreto.
  • Ai fini della ricettazione, non è richiesta la prova che l'imputato sia autore del delitto presupposto; anzi, la ricettazione presuppone che il bene provenga da un delitto commesso da altri, fuori dai casi di concorso nel reato.
  • La mancanza di prova sulla commissione del reato presupposto da parte del possessore del bene non esclude la configurabilità della ricettazione, se risulta che il bene proviene da un delitto e l'agente lo riceve o detiene nelle forme tipiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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