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Parere

Parere n. 1102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal sig. Francesco Golino per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Roma del 18 novembre 2014 n. 1878, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500.

Giustizia amministrativa201500806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione dirigenziale del Comune di Roma 18 novembre 2014, n. 1878, recante ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la sanzione irrogata per la realizzazione abusiva di un foro rettangolare con griglia di aerazione sulla parete dell’autorimessa affacciata sull’area condominiale. Ha dedotto che l’intervento, realizzato nel 2011 o nel marzo 2012 secondo le diverse indicazioni riportate negli atti, era stato eseguito in buona fede, avendo ricevuto informazioni dagli uffici tecnici comunali circa la non necessità di un titolo abilitativo; che, dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori del 6 agosto 2012, aveva spontaneamente chiuso il foro ripristinando lo stato dei luoghi; che la sanzione era stata adottata senza una precedente ordinanza di demolizione; e che il provvedimento era stato emanato oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’articolo 14 della legge regionale Lazio n. 15/2008.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. In primo luogo, ha rilevato che il foro di aerazione, almeno all’epoca dell’esecuzione, era pacificamente riconducibile alla manutenzione ordinaria e non risultava soggetto a segnalazione di inizio attività o ad altro titolo abilitativo. In secondo luogo, ha accertato la violazione dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, poiché la sanzione pecuniaria era stata adottata ben oltre i quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione. Inoltre, non era mai stato emesso un ordine di demolizione idoneo a giustificare l’applicazione dell’articolo 19 della medesima legge e del diverso regime sanzionatorio. Il parere è pertanto favorevole all’annullamento della determinazione impugnata.

Osservazioni

Natura dell’intervento edilizio

Il foro di aerazione realizzato sulla parete dell’autorimessa era, almeno all’epoca dell’esecuzione, riconducibile alla manutenzione ordinaria e non soggetto a segnalazione di inizio attività o ad altro titolo abilitativo.

Art. 14, comma 3, legge regionale n. 15/2008 - Termine per i provvedimenti sanzionatori

L’amministrazione avrebbe dovuto adottare e notificare il provvedimento sanzionatorio definitivo entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. La sanzione pecuniaria è stata invece irrogata ben oltre tale termine.

Mancanza dell’ordine di demolizione e applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 15/2008

Non essendo mai stato emesso un ordine di demolizione, non ricorrevano i presupposti per applicare l’articolo 19 della legge regionale e il diverso regime sanzionatorio da esso previsto.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario

    Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 14, comma 3, legge regionale n. 15/2008

    Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi di ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, di acquisizione e di demolizione, nonché di applicazione delle sanzioni pecuniarie, nei casi e secondo le procedure indicati dagli articoli successivi.

    Il termine di quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione vincola l’amministrazione all’adozione e notificazione dei provvedimenti sanzionatori definitivi. La sua violazione ha determinato l’illegittimità della sanzione impugnata.

  • art. 19 legge regionale n. 15/2008

    La disposizione avrebbe potuto trovare applicazione soltanto nell’ambito del diverso regime collegato all’adozione di un ordine di demolizione, mai emanato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando la normativa regionale impone al dirigente comunale di adottare e notificare il provvedimento sanzionatorio definitivo entro un termine decorrente dall’ordine di sospensione dei lavori, l’adozione tardiva della sanzione integra violazione della disciplina procedimentale e rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio.
  • Un intervento edilizio riconducibile alla manutenzione ordinaria e non soggetto, secondo la disciplina vigente all’epoca della sua esecuzione, a segnalazione o altro titolo abilitativo non può costituire il presupposto per l’irrogazione della relativa sanzione edilizia.
  • L’applicazione di un regime sanzionatorio presupponente un ordine di demolizione richiede l’effettiva adozione di tale ordine; la sua mancanza impedisce di giustificare la sanzione mediante il richiamo a una disciplina collegata all’ordine demolitorio.

Sanzione edilizia per un foro di aerazione: annullamento in sede di ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un privato contro la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1878 del 18 novembre 2014, notificata il 7 gennaio 2015, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Premesse e richiesta

La sanzione riguardava la realizzazione di un foro rettangolare di 20 x 40 cm, dotato di griglia di aerazione, sulla parete dell’autorimessa di proprietà del ricorrente affacciata sull’area condominiale. L’intervento era stato realizzato nel 2011 o, secondo altra indicazione contenuta nel ricorso, nel marzo 2012.

Dopo l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori del 6 agosto 2012, il proprietario aveva provveduto spontaneamente e senza indugio a chiudere il foro, ripristinando lo stato dei luoghi.

Il ricorrente aveva contestato la sanzione sostenendo che l’intervento fosse stato realizzato in buona fede, anche sulla base di informazioni ricevute dagli addetti all’unità organizzativa tecnica comunale circa la non necessità di un titolo autorizzativo. Aveva inoltre dedotto l’assenza di una precedente ordinanza di demolizione e la tardività della sanzione rispetto al termine previsto dall’articolo 14 della legge regionale n. 15/2008.

Svolgimento del procedimento consultivo

La Sezione, con un precedente parere del 29 luglio 2015, si era espressa per l’accoglimento dell’istanza cautelare e aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere la relazione ministeriale, comprensiva delle controdeduzioni del Comune di Roma.

A seguito della persistente mancata trasmissione della relazione, la Sezione aveva sollecitato l’adempimento con successive note e con decreto presidenziale. Nel 2018 aveva quindi adottato un ulteriore parere interlocutorio. La relazione istruttoria ministeriale è stata infine trasmessa il 31 luglio 2025 e si è conclusa per la fondatezza del ricorso.

Natura dell’intervento

La Sezione ha ritenuto che il foro di aerazione fosse, almeno all’epoca della sua esecuzione, pacificamente riconducibile alla manutenzione ordinaria. Per tale ragione, l’intervento non risultava soggetto a segnalazione di inizio attività o ad altri titoli abilitativi.

Ne consegue che la determinazione sanzionatoria era stata adottata con riferimento a un’opera che non richiedeva il previo rilascio di un titolo edilizio secondo la disciplina applicabile al momento dell’esecuzione.

Violazione del termine previsto dalla legge regionale

Il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque decisiva la violazione dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.

La disposizione stabilisce che, entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente deve adottare e notificare i provvedimenti sanzionatori definitivi, compresi quelli relativi all’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Nel caso esaminato, la sanzione era stata irrogata ben oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dall’ordine di sospensione. Tale violazione ha reso illegittima la determinazione impugnata.

Mancanza dell’ordine di demolizione

La Sezione ha inoltre rilevato che non era mai stato adottato un ordine di demolizione dell’opera. Di conseguenza, non era possibile giustificare l’applicazione dell’articolo 19 della legge regionale n. 15/2008, che presupponeva il diverso regime collegato all’ordine demolitorio.

La mancanza dell’ordine di demolizione impediva quindi di ricondurre la sanzione al regime sanzionatorio invocato dall’amministrazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. La determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1878 del 2014 deve essere annullata, sia perché riferita a un intervento di manutenzione ordinaria non soggetto a titolo abilitativo, sia perché adottata oltre il termine previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 15/2008 e in assenza del presupposto costituito dall’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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