Cassazione Penale, Sentenza n. 44156/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il riconoscimento, disposto dalla Corte di appello di Roma, della decisione delle autorità dei Paesi Bassi che gli aveva inflitto una sanzione pecuniaria di 95 euro per non aver indossato la mascherina su un mezzo pubblico (violazione della normativa olandese sul trasporto di persone). Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 9, 10 e 12 del d.lgs. n. 37/2016, sostenendo in particolare la mancanza della doppia incriminabilità: al momento del fatto (23/07/2020) la condotta sarebbe stata punita in Italia solo con sanzione amministrativa (art. 4 d.l. 25/03/2020 n. 19 conv. L. 22/05/2020 n. 35) e non come reato, sicché non sussisterebbe la corrispondenza necessaria per il riconoscimento della decisione straniera. Inoltre la Corte di appello aveva fatto riferimento alla deroga prevista dall'art. 10, lett. nn) d.lgs. 37/2016 (riferita al trasporto di merci pericolose), deducendone un errore applicativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'errore formale della Corte di appello nel richiamare l'art. 10 lett. nn) del d.lgs. 37/2016 (riguardante merci pericolose) non incidesse sulla fondatezza della decisione principale. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la verifica della doppia incriminabilità, nell'ambito del mutuo riconoscimento di provvedimenti penali europei, deve essere effettuata non secondo i criteri del diritto penale sostanziale ma valutando se, al momento della decisione italiana sulla domanda di riconoscimento, l'ordinamento italiano contempli il fatto come punibile: pertanto la verifica va compiuta al momento della decisione, non al momento del fatto. La Corte ha osservato che l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, imposto da successivi provvedimenti (art.10-quater dl. 22/04/2021 n.52 conv. L.17/06/2021 n.87) e che il regime speciale di tutela era rimasto in vigore fino al 30/09/2022, non impedisce che, cessato il regime di maggior favore, la violazione possa essere valutata alla stregua dell'art. 650 cod. pen. (inosservanza di un ordine dell'autorità pubblica). Conseguentemente il requisito della riconoscibilità della pretesa punitiva era soddisfatto e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 37
Il d.lgs. n. 37/2016 è il testo di riferimento per il riconoscimento di provvedimenti stranieri; la Corte ha richiamato il principio che la doppia incriminabilità deve essere verificata in termini di 'riconoscibilità' al momento della decisione italiana (art. 2 d.lgs. 37/2016 richiamato nel testo). L'errata invocazione della lett. nn) dell'art. 10 (riferita al trasporto di merci pericolose) è stata considerata un errore formale non decisivo ai fini della valutazione complessiva.
art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Tale norma stabiliva la sanzione amministrativa per l'inosservanza delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (compreso l'uso della mascherina nel periodo di vigenza). Il ricorrente ha fondato la doglianza sulla circostanza che, al momento del fatto, in Italia esisteva solo una sanzione amministrativa e non un reato. La Corte ha però affermato che conta la situazione normativa al momento della decisione di riconoscimento.
art. 10-quater, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
Rilevato come parte della disciplina che impose l'obbligo dell'uso della mascherina su mezzi pubblici; la Corte ha richiamato il contesto normativo che ha introdotto l'obbligo e il relativo regime di sanzionabilità, utile per valutare la riconoscibilità della pretesa punitiva nel momento della decisione.
art. 650 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, dopo la cessazione del regime speciale di maggior favore collegato alle misure emergenziali, la violazione di un ordine dell'autorità pubblica come quello di usare la mascherina possa essere punita alla stregua dell'art. 650 c.p., consentendo quindi la riconoscibilità della condotta come punibile dall'ordinamento italiano al momento della decisione.
decisione quadro 2005/214 (decisione quadro 214/2005)
Utilizzata per chiarire che la lett. nn) dell'art. 10 d.lgs. 37/2016 riguarda infrazioni connesse al trasporto di merci pericolose; la Corte ha rilevato l'erronea equiparazione operata dalla Corte di appello ma ha ritenuto l'errore non decisivo sul punto della doppia incriminabilità.
Massime di principio
- La verifica della cosiddetta doppia incriminabilità, nel quadro del mutuo riconoscimento di provvedimenti penali europei, va compiuta valutando se l'ordinamento italiano contempli la punibilità del fatto al momento della decisione sulla domanda di riconoscimento e non necessariamente al momento del fatto materiale.
- Errori formali nel richiamo di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 37/2016 (ad es. invocare una deroga riferita a un ambito diverso) non sempre comportano l'annullamento se la valutazione sostanziale della riconoscibilità della pretesa punitiva rimane soddisfatta.
- La conversione di una condotta amministrativamente sanzionata in un'ipotesi valutabile come reato (o come inosservanza di un ordine dell'autorità) può dipendere dallo stato normativo al momento della decisione italiana; pertanto la cessazione di regimi speciali o di norme di 'maggior favore' può incidere sulla valutazione della corrispondenza penale.
- Nel valutare la riconoscibilità non è necessario che l'elemento di fattispecie coincida pedissequamente con quello previsto nello Stato di emissione: è sufficiente che la pretesa punitiva risulti comprensibile e riconoscibile nell'ordinamento italiano al momento della decisione.
- In caso di ricorso per cassazione contro il riconoscimento di una decisione straniera, è utile contestare non solo l'assenza di doppia incriminabilità al momento del fatto, ma anche dimostrare che al momento della decisione italiana non ricorre alcuna figura giuridica punibile corrispondente.
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