Sentenza n. 5454/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1. del provvedimento CA/2025/175777 dell’1/09/2025, recante comunicazione di inefficacia della scia di trasferimento di esercizio di laboratorio alimentare presentata dalla ricorrente; 2. del provvedimento CA/2025/175778 dell’1/09/2025, recante comunicazione di inefficacia della scia di trasferimento di esercizio di vicinato alimentare presentata dalla ricorrente; 3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; 4. nonchè per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 14, comma 2, lett. a), e dell'art. 16, comma 1, lett. c), e comma 2, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023, opposti nel provvedimento impugnato, nei limiti e sensi esposti in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni di inefficacia delle SCIA relative al trasferimento di sede di un laboratorio alimentare e di un esercizio di vicinato alimentare, fondate sul mancato rispetto del requisito della superficie minima dei locali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le comunicazioni con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficaci le SCIA per il trasferimento delle sedi delle due attività, deducendo l’illegittimità derivata degli atti dall’art. 14, comma 2, lett. a), e dall’art. 16, comma 1, lett. c), e comma 2, della D.A.C. n. 109/2023. Ha sostenuto che Roma Capitale non avrebbe avuto il potere di imporre limiti dimensionali minimi così gravosi e arbitrari, non sorretti da adeguato interesse pubblico, né da istruttoria e da un coerente iter logico. In particolare, ha contestato la fissazione delle superfici minime di 80 mq per i laboratori, 100 mq per gli esercizi di vicinato e 100 mq per l’esercizio congiunto delle attività, lamentando l’assenza di uno studio sulla media degli esercizi operanti e la conseguente violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e adeguatezza della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, aderendo alle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 112/2026, intervenuta su una controversia analoga e riformativa della precedente sentenza dello stesso TAR n. 1893/2025. Il Collegio ha ritenuto legittima la previsione regolamentare di una superficie minima di 100 mq per gli esercizi di vicinato alimentare nel sito UNESCO. In particolare, ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l’individuazione di un unico parametro per tutte le attività del settore alimentare evita discriminazioni e disparità di trattamento tra operatori appartenenti a diverse tipologie commerciali. Il limite di 100 mq è stato considerato una misura intermedia rispetto alla superficie massima di 250 mq prevista per gli esercizi di vicinato e coerente con il limite regolamentare di 50 mq per la superficie calpestabile destinata alle vendite sul posto. La misura è stata ritenuta proporzionata agli obiettivi di assicurare la fruibilità degli spazi interni, contenere gli assembramenti e salvaguardare decoro, ambiente urbano, vivibilità dei residenti e aree sensibili del centro storico caratterizzate da rilevanti flussi turistici. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguato l’apparato motivazionale e istruttorio richiamato nella relazione dell’amministrazione, nonché compatibile la limitazione con la direttiva 2006/123/CE, poiché giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla questione.
Norme richiamate
art. 14 D.A.C. n. 109/2023
art. 14, comma 2, lett. a)
La disposizione, nella parte rilevante, stabilisce il limite dimensionale minimo applicabile agli esercizi di vicinato alimentare nel sito UNESCO; il limite è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto alle finalità di tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità.
art. 16 D.A.C. n. 109/2023
art. 16, comma 1, lett. c), e comma 2
La disposizione è stata applicata da Roma Capitale quale fondamento della dichiarazione di inefficacia delle SCIA relative al trasferimento delle attività; il TAR ha respinto le censure di illegittimità derivata.
d.lgs. n. 114/1998
La disciplina del commercio in sede fissa classifica gli esercizi di vicinato distinguendo tra settore alimentare e non alimentare, senza basarsi sulle diverse categorie merceologiche previste dalla normativa previgente; tale classificazione sostiene la legittimità di un parametro dimensionale uniforme.
art. 3 Cost.
Il principio di eguaglianza impone di evitare disparità di trattamento tra operatori; l’adozione di un unico limite dimensionale per il settore alimentare è stata ritenuta funzionale a tale obiettivo.
L.R. Lazio n. 22/2019
La normativa regionale prevede il limite massimo di 250 mq per gli esercizi di vicinato, rispetto al quale il limite regolamentare di 100 mq è stato considerato una misura intermedia e proporzionata.
art. 17, comma 8, D.A.C. n. 44/2021
È richiamato quale parametro normativo considerato nella valutazione della proporzionalità del limite dimensionale.
art. 5 Reg. D.A.C. n. 109/2023
È richiamato insieme alla disciplina regionale e regolamentare quale ulteriore parametro di riferimento per valutare la proporzionalità del limite di 100 mq.
direttiva 2006/123/CE
La limitazione dell’iniziativa economica e dell’accesso all’attività commerciale è compatibile con la direttiva quando giustificata da motivi imperativi di interesse generale; il limite dimensionale è stato ritenuto conforme a tale criterio.
d.lgs. n. 59/2010
Ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2006/123/CE; il provvedimento impugnato è stato ritenuto compatibile con i relativi principi.
Massime di principio
- Un’amministrazione comunale può conformare lo svolgimento delle attività commerciali mediante limiti dimensionali, quando la misura sia funzionale alla tutela di interessi generali quali il decoro urbano, la vivibilità dei residenti, l’ambiente urbano, la sicurezza e il contenimento della pressione antropica in aree sensibili del centro storico.
- La fissazione di un unico limite dimensionale per tutti gli esercizi appartenenti al medesimo settore commerciale non è di per sé discriminatoria: può risultare funzionale al principio di eguaglianza quando evita differenziazioni tra tipologie merceologiche non previste dalla disciplina normativa di riferimento.
- Il difetto di istruttoria non sussiste quando la misura regolamentare sia fondata su un apprezzamento complessivo e documentato, che consideri i limiti dimensionali massimi previsti dalla normativa, la fruibilità degli spazi, la circolazione di clienti e personale e l’esigenza di contenere gli assembramenti.
- Un limite regolamentare intermedio rispetto alla superficie massima consentita dalla normativa di settore può essere ritenuto proporzionato se mantiene un adeguato equilibrio tra libertà di iniziativa economica e tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità delle aree interessate.
- Le limitazioni all’esercizio di attività commerciali sono compatibili con la direttiva 2006/123/CE quando siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e risultino ragionevoli e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
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