Sentenza n. 3060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07945/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7945/2025, che aveva annullato il diniego di autorizzazione ma respinto i motivi contro il regolamento capitolino, la delibera attuativa sui volumi di traffico e la successiva modifica regolamentare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha dedotto, con cinque motivi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'extrapetizione, sostenendo che il TAR non avesse deciso le censure effettivamente proposte contro gli artt. 17 e 19 del regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 148/2023, nella parte in cui riservavano almeno i due terzi dei volumi di traffico agli operatori già titolari di autorizzazioni, né quelle contro la delibera n. 64/2024, attuativa della medesima disciplina. La società ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia e la motivazione apparente sui secondi motivi aggiunti, proposti contro la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 76/2024, che aveva abrogato la quota di riserva e introdotto un criterio premiale volto a valorizzare l'esperienza nel settore, in particolare nel territorio del Comune di Roma, oltre agli investimenti, ai dispositivi per l'abbattimento delle emissioni e alle modalità di gestione del servizio. Tale criterio è stato censurato per discriminazione territoriale, sproporzione, irragionevolezza, violazione dei principi di imparzialità, concorrenza e non discriminazione, contraddittorietà con le finalità ambientali e concorrenziali del regolamento, carenza di motivazione e sviamento. È stata infine contestata la compensazione delle spese disposta dal TAR, chiedendosi la condanna di Roma Capitale secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che i primi due motivi d'appello erano fondati quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c.: il TAR aveva esaminato questioni diverse da quelle dedotte, omettendo una specifica pronuncia sulle censure contro la quota di riserva prevista dagli artt. 17 e 19 del regolamento originario e contro la delibera n. 64/2024. La sentenza di primo grado era inoltre contraddittoria, perché qualificava la quota riservata come discriminatoria ma dichiarava infondati tutti i motivi. Tuttavia, per effetto dell'abrogazione sopravvenuta delle disposizioni contestate e della rinuncia alla domanda risarcitoria in appello, l'interesse dell'appellante residuava soltanto in relazione alle spese. La corretta statuizione sui motivi divenuti improcedibili sarebbe stata la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ma tale errore non ha comportato la condanna di Roma Capitale alle spese: la compensazione disposta dal TAR è stata ritenuta giustificata dalla portata generale e non immediatamente lesiva degli atti, dalla reciproca soccombenza e dalla complessità delle questioni. Quanto ai secondi motivi aggiunti, il Consiglio di Stato ha rilevato l'omessa pronuncia e l'apparenza della motivazione del TAR, ma ha esaminato direttamente le censure, confermando il rigetto con diversa motivazione. Il nuovo criterio premiale non costituisce, allo stato, una causa escludente né una barriera immediata all'ingresso di operatori privi di precedenti autorizzazioni. La valorizzazione dell'esperienza maturata nel territorio comunale può essere astrattamente ragionevole se funzionale alla corretta esecuzione del servizio, purché contenuta e proporzionata rispetto agli altri criteri. La disposizione regolamentare, essendo generica e priva di indicazioni sul punteggio e sul rapporto con gli altri criteri, non consente ancora una valutazione concreta di proporzionalità e non è immediatamente lesiva o anticoncorrenziale; eventuali effetti discriminatori dipenderanno dal contenuto del futuro bando. Il quinto motivo sulle spese è stato respinto, ribadendo l'ampia discrezionalità del giudice di primo grado nella compensazione, salvo il divieto di condannare la parte vittoriosa o adottare statuizioni abnormi. L'appello è stato quindi complessivamente respinto; la sentenza di primo grado è stata confermata nel dispositivo, con correzione e integrazione della motivazione. Spese del grado d'appello compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione ricorre quando il giudice omette di esaminare le censure effettivamente proposte o decide su questioni diverse. Nel caso concreto il vizio della sentenza di primo grado è stato riconosciuto, ma non ha condotto alla riforma del dispositivo per difetto di interesse a una pronuncia di merito.
art. 17 del Regolamento per i servizi di trasporto di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 148/2023
La disposizione costituiva la base regolamentare per la definizione dei volumi di traffico sostenibili; la versione originaria non consentiva il congelamento immediato e generalizzato delle nuove autorizzazioni.
art. 19 del Regolamento per i servizi di trasporto di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 148/2023
tra i diversi criteri premiali dovrà essere valorizzata l’esperienza nel settore, in particolar modo nel territorio del Comune di Roma, gli investimenti e la dotazione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni nocive nell’atmosfera, modalità di gestione del servizio alle fermate improntato al rispetto e al decoro dei luoghi
Il criterio premiale territoriale, nella sua formulazione generale, non è immediatamente anticoncorrenziale né lesivo; la sua legittimità concreta dipenderà dalla quantificazione del punteggio e dal rapporto con gli altri criteri nel futuro bando.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità è stato invocato dall'appellante con riferimento al criterio premiale territoriale, ma il giudice non ha ravvisato, nella previsione regolamentare astratta, una violazione immediata.
art. 99 c.p.c.
Non decisivo per la controversia; richiamato nel testo esclusivamente nell'ambito della giurisprudenza sulle spese processuali.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice amministrativo omette di pronunciarsi sulle specifiche censure dedotte o sostituisce alla loro disamina l'esame di questioni diverse; una motivazione che affronti un diverso petitum o una diversa causa petendi è viziata anche per ultrapetizione e, se incompatibile con il dispositivo, per contraddittorietà.
- Quando le disposizioni regolamentari impugnate sono abrogate in corso di giudizio e il ricorrente rinuncia alla domanda risarcitoria, viene meno l'interesse a una pronuncia di merito su tali disposizioni; l'interesse può residuare esclusivamente ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La previsione regolamentare di un criterio premiale collegato all'esperienza maturata in uno specifico territorio non costituisce di per sé una barriera anticoncorrenziale o una causa escludente, se la disposizione non attribuisce ancora un punteggio determinato né preclude l'accesso agli operatori privi di esperienza locale.
- La valorizzazione dell'esperienza territoriale in una selezione pubblica può essere ragionevole soltanto se funzionale alla corretta esecuzione del servizio e contenuta in rapporto proporzionato agli altri criteri di valutazione; la concreta verifica di discriminazione e sproporzione va compiuta alla luce del bando e della ponderazione effettiva dei punteggi.
- Il giudice di primo grado dispone di ampia discrezionalità nella compensazione delle spese processuali. La statuizione è sindacabile in appello solo se condanna alle spese la parte vittoriosa o risulta abnorme; la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni costituiscono giustificazioni idonee alla compensazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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