Ordinanza n. 902/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento di esclusione del 16 ottobre 2025, con il quale la Direzione centrale per i diritti civili, cittadinanza e minoranze del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione ha escluso la ricorrente dalla posizione utile ottenuta, a seguito di scorrimento, nella procedura selettiva comparativa per il conferimento di n. 20 incarichi per esperti, a supporto degli interventi previsti nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 - Lettera a) azione "Capacity Building, qualificazione e rafforzamento degli UUPP" nell'ambito del sostegno operativo dell'Obiettivo Specifico 2 "Migrazione legale ed integrazione", per «sopraggiunta carenza dei requisiti richiesti»; del provvedimento di rigetto del 25 settembre 2025, notificato alla ricorrente in data 3 ottobre 2025, con cui la Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali, del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno ha riscontrato negativamente le istanze, presentate dalla ricorrente, per l'ottenimento dell'autorizzazione al passaggio al rapporto di lavoro part-time e all'espletamento di attività extraistituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico di "esperto" presso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, assegnatole, in data 3 luglio 2025, in quanto vincitrice della procedura a seguito di scorrimento; della nota prot. 66468 del 30 luglio 2025 del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno, con cui l'Ufficio VII ha richiesto ulteriore parere in merito alle istanze della ricorrente al Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla posizione utile ottenuta per scorrimento in una procedura selettiva per 20 incarichi di esperto FAMI, nonché diniego dell'autorizzazione al passaggio al part-time e allo svolgimento di attività extraistituzionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del 16 ottobre 2025 con cui è stata esclusa dalla posizione utile ottenuta a seguito di scorrimento nella procedura selettiva comparativa per il conferimento di 20 incarichi di esperto nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, per sopraggiunta carenza dei requisiti richiesti. Ha inoltre contestato il diniego del 25 settembre 2025 relativo alle autorizzazioni necessarie per il passaggio al rapporto di lavoro part-time e per lo svolgimento di attività extraistituzionale, nonché la nota con cui era stato richiesto un ulteriore parere sulle istanze. Il TAR ha rilevato che resta impregiudicata ogni questione di rito, in particolare quella concernente l'impugnazione del diniego relativo a un rapporto di lavoro contrattualizzato. Nel merito cautelare, la ricorrente ha contestato la legittimità dell'esclusione, ma il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori censure articolate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame, di elementi sufficienti a sostenere la fondatezza del ricorso. Ha considerato decisivo che il bando fosse rivolto a personale esterno al Ministero dell'Interno, mentre la ricorrente era stata assunta dal Ministero, nel ruolo assistenti, a decorrere dal 17 settembre 2024. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui i requisiti richiesti per partecipare a una procedura concorsuale devono essere conservati per tutta la durata della procedura; il sopravvenuto mutamento della posizione della ricorrente giustificava quindi, in questa fase, la valutazione negativa sull'esclusione. Il TAR non ha definito le questioni di rito, riservando ogni valutazione, anche quanto alla giurisdizione eventualmente rilevante per il rapporto contrattualizzato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, i requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti e mantenuti per tutta la durata della procedura; il sopravvenuto venir meno di un requisito può giustificare l'esclusione del candidato anche se questi era stato inizialmente collocato in posizione utile.
- Quando una procedura selettiva è riservata a personale esterno a un'amministrazione, l'assunzione del candidato presso la stessa amministrazione durante lo svolgimento della procedura può incidere sulla permanenza del requisito di partecipazione e sulla possibilità di conferimento dell'incarico.
- Nella fase cautelare il giudice può respingere la domanda sulla base di una valutazione sommaria di non fondatezza, senza definire le questioni di rito e di giurisdizione che restano impregiudicate per la fase di merito.
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