Regolamento (UE) 2021/1100
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione del 5 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla Turchia di determinati prodotti piatti laminati a caldo in acciaio, ritenendo accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. La Commissione applica la regola del dazio inferiore, fissando aliquote differenziate per singola società o gruppo, e ordina la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati. Viene esclusa la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate e respinta un’offerta di impegno sui prezzi. Il testo contiene anche regole operative su fatturazione, eventuali modifiche della denominazione sociale e trattamento di nuovi esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dall Turchia di determinati prodotti laminati piatti a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, con riscossione definitiva del dazio provvisorio e disciplina di esclusioni, fatturazione e registrazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, arrotolati o meno, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia e classificati ai codici NC/TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi specifici prodotti in acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, acciai per utensili e rapidi, taluni prodotti non arrotolati di spessore e larghezza determinate, nonché i prodotti con larghezza pari o inferiore a 350 mm e spessore pari o superiore a 50 mm. Il regolamento si applica nell’UE-27 ai fini dell’analisi di danno e dei dazi definitivi; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Prevede inoltre una disciplina per nuovi esportatori turchi che chiedano il trattamento individuale e per le importazioni accompagnate da fattura commerciale specifica.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 conclude l’inchiesta antidumping sui determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Turchia. La Commissione, applicando il regolamento di base (UE) 2016/1036, ritiene accertati dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione; per questo istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote definitivamente quelli provvisori.
Contesto procedurale
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 14 maggio 2020; il 12 giugno 2020 è stata aperta anche un’inchiesta antisovvenzioni sul medesimo prodotto. Su richiesta del denunciante la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686. Il 7 gennaio 2021 è stato istituito il dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9.
Nel corso del procedimento la Commissione ha effettuato divulgazioni provvisorie e finali, ha raccolto osservazioni delle parti interessate, ha tenuto audizioni con produttori esportatori e Governo turco e ha riesaminato diverse questioni tecniche, incluse quelle sorte dopo il recesso del Regno Unito dall’UE. Per l’analisi del danno e del dumping la Commissione ha operato sull’UE-27, escludendo il Regno Unito.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e definizione del prodotto
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC indicati nell’articolo 1, paragrafo 1.
La Commissione ha confermato la definizione del prodotto e ha accolto solo alcune esclusioni specifiche. In particolare:
- sono esclusi i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati;
- sono esclusi gli acciai per utensili e gli acciai rapidi;
- sono esclusi taluni prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo, sopra determinate soglie di spessore e larghezza;
- sono esclusi i prodotti con larghezza pari o inferiore a 350 mm e spessore pari o superiore a 50 mm, qualunque sia la lunghezza.
La Commissione ha invece respinto la richiesta di escludere i prodotti al silicio laminati a caldo cosiddetti magnetici a grani non orientati classificati al codice NC 7225 19 10.
Accertamento del dumping
Il regolamento contiene un’articolata ricostruzione del calcolo del dumping. La Commissione ha esaminato le osservazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione e del denunciante, confermando in parte e correggendo in parte le risultanze provvisorie.
Tra i punti principali:
- l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base è stata confermata per alcune spese di trasporto interno, ritenendo insufficiente la collaborazione documentale di alcuni produttori esportatori;
- sono state accolte o respinte diverse contestazioni sul valore normale, sui costi di produzione, sulle SGAV e sugli adeguamenti contabili;
- la Commissione ha ritenuto giustificato, tra l’altro, l’adeguamento del costo dei pellet di minerali di ferro acquistati da parti collegate quando il prezzo non rifletteva condizioni di mercato;
- è stata respinta la tesi di un’unica entità economica tra taluni produttori esportatori e gli operatori commerciali collegati, ritenendo che questi ultimi svolgessero funzioni di agente per le esportazioni e non di ufficio vendite interno;
- è stata confermata la scelta di non calcolare il dumping su base trimestrale, non essendo emersi elementi nuovi sufficienti;
- è stato respinto anche l’adeguamento valutario richiesto sulla base delle operazioni di copertura, così come alcuni adeguamenti relativi a restituzione dei dazi, costi di scorte e fatturazione.
All’esito, i margini di dumping definitivi sono stati fissati come segue:
- Çolakoğlu Metalurji A.Ş.: 7,3 %;
- gruppo Erdemir: 5,0 %;
- Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.: 4,7 %;
- Ağir Haddecilik A.Ş.: 5,7 %;
- Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.: 5,7 %;
- tutte le altre società: 7,3 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha definito l’industria dell’Unione come composta da 21 produttori noti appartenenti a 14 gruppi. Ha analizzato separatamente, ove possibile, mercato libero e mercato vincolato, tenendo conto dell’assetto dell’industria dell’acciaio e del recesso del Regno Unito.
Sul piano quantitativo, il consumo del mercato libero dell’Unione è rimasto sostanzialmente stabile o lievemente in calo nel periodo in esame, mentre il consumo vincolato è diminuito del 7 % e il consumo totale del 5 %. Le importazioni dalla Turchia sono cresciute in modo marcato: il volume è aumentato del 196 % nel periodo in esame, con una quota di mercato sul mercato libero quasi triplicata. I prezzi medi delle importazioni turche sono aumentati nel tempo ma sono rimasti tali da esercitare una pressione significativa sui prezzi dell’industria dell’Unione; il margine di undercutting è stato ritenuto significativo, pur attestandosi su livelli moderati.
Sul piano dell’industria dell’Unione, la produzione è diminuita del 4 %, la capacità è aumentata del 4 % e l’utilizzo degli impianti è sceso dal 84 % al 78 %. Le vendite sul mercato libero e la quota di mercato sono aumentate solo in confronto al 2016, anno già caratterizzato da pregiudizio derivante da altre importazioni oggetto di dumping. I prezzi di vendita sono aumentati nel 2017 e 2018, ma nel periodo dell’inchiesta sono scesi mentre i costi salivano, con conseguente crollo della redditività da +6,7 % nel 2018 a -6,1 % nel periodo dell’inchiesta. In parallelo, il flusso di cassa è divenuto negativo, l’utile sul capitale investito è peggiorato e gli investimenti si sono indeboliti.
La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto provato che le importazioni oggetto di dumping dalla Turchia siano state la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In particolare, nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha dovuto abbassare i prezzi sotto i costi di produzione per mantenere la quota di mercato, a causa della forte pressione esercitata dalle importazioni turche a prezzi inferiori.
Le difese basate su importazioni da altri paesi terzi, sulla domanda, sul consumo vincolato, sul calo generale del consumo e su altri fattori sono state respinte come non idonee a spezzare il nesso causale. La Commissione ha osservato che:
- le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite nel complesso e non hanno attenuato il nesso causale;
- i dati non dimostravano che le importazioni di altri paesi fossero state determinanti nel pregiudizio;
- la domanda dell’Unione non è calata in misura tale da spiegare il danno;
- i fattori addotti dalla Turchia e dalla ÇİB non erano corroborati da elementi probatori sufficienti.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha confermato che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non ha accolto le obiezioni di importatori, utilizzatori e associazioni turche. È stata esclusa l’esistenza di carenze strutturali di approvvigionamento tali da impedire il ricorso alle misure.
La Commissione ha rilevato che:
- esistono contingenti tariffari e capacità inutilizzata nell’Unione sufficienti a far fronte alla domanda;
- gli utilizzatori hanno dimostrato capacità di cambiare fornitori e di adattare le fonti di approvvigionamento;
- le misure di salvaguardia e le misure antidumping perseguono finalità diverse e possono coesistere;
- le osservazioni fondate su sviluppi successivi al periodo d’inchiesta non erano idonee a sovvertire le risultanze basate sul PI.
Ha inoltre respinto le tesi relative a un presunto oligopolio o monopolio dell’industria dell’Unione, ritenendo non provate pratiche anticoncorrenziali tali da incidere sull’interesse dell’Unione.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Ha quindi confrontato i margini di dumping con i margini di underselling / eliminazione del pregiudizio e ha fissato i dazi al livello più basso tra i due.
I margini di eliminazione del pregiudizio risultano più elevati dei margini di dumping, per cui i dazi definitivi coincidono con i margini di dumping già indicati. Le aliquote definitive sono quelle elencate all’articolo 1 e riprese nel considerando 276.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori e assenza di retroattività
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei depositi costituiti a titolo di dazio provvisorio; gli importi eccedenti le aliquote definitive devono essere svincolati.
L’articolo 3 esclude la riscossione retroattiva sui volumi registrati. La Commissione ha infatti concluso che non si erano verificati i presupposti per applicare retroattivamente i dazi definitivi alle importazioni oggetto di registrazione, non essendo emerso un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4 quinquies, del regolamento di base.
Impegno sui prezzi
Uno dei produttori esportatori ha presentato un’offerta di impegno ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, ma la Commissione l’ha respinta perché impraticabile e inadeguata. Le ragioni addotte riguardano la moltitudine di tipi di prodotto, la differenza di prezzi minimi per prodotti appartenenti allo stesso codice NC/TARIC, l’insufficienza di alcuni prezzi minimi offerti a eliminare il pregiudizio e l’inadeguatezza del meccanismo di indicizzazione rispetto alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime.
Regole per nuovi esportatori e modifiche della denominazione
L’articolo 4 disciplina la possibile estensione dell’aliquota individuale a nuovi produttori esportatori turchi che dimostrino cumulativamente di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantità significative nell’Unione dopo il PI.
Il regolamento prevede inoltre che una società possa chiedere l’adeguamento dell’aliquota in caso di semplice modifica della denominazione, previa dimostrazione che il cambiamento non incide sul diritto all’aliquota individuale.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Turchia del prodotto in esame, classificato nei codici NC/TARIC elencati. Le aliquote definitive sono: Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 7,3 %; gruppo Erdemir (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. e İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.) 5,0 %; Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 4,7 %; Ağir Haddecilik A.Ş. 5,7 %; Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. 5,7 %; tutte le altre società 7,3 %.
Definizione del prodotto e esclusioni
Sono inclusi i prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Sono espressamente esclusi: prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati; prodotti di acciaio per utensili e rapido; prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e larghezza almeno 600 mm; prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo, di spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza almeno 2 050 mm; prodotti con larghezza pari o inferiore a 350 mm e spessore pari o superiore a 50 mm, indipendentemente dalla lunghezza.
Fattura commerciale obbligatoria per beneficiare dell’aliquota individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con una specifica dichiarazione firmata dal responsabile dell’entità esportatrice, attestante che il prodotto venduto nell’UE è stato fabbricato dalla società indicata in Turchia. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società.
Riscossione definitiva del provvisorio
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9. Gli importi versati in eccedenza rispetto alle aliquote definitive devono essere svincolati.
Nessuna riscossione retroattiva sulle importazioni registrate
L’articolo 3 stabilisce che non è riscosso alcun dazio antidumping definitivo retroattivo sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686; i dati raccolti in base a tale registrazione non saranno più conservati.
Nuovi esportatori e riesame dell’aliquota
L’articolo 4 consente di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, per includere nuovi produttori esportatori turchi e applicare loro l’aliquota media ponderata delle società collaboranti non incluse nel campione. Il nuovo esportatore deve provare: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta (1º gennaio 2019 - 31 dicembre 2019), assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti alle misure e avvenute esportazioni o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi dopo il periodo dell’inchiesta.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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