Regolamento (UE) 2021/1099
Regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione del 5 luglio 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 per aggiornare gli elenchi di sostanze vietate e sostanze soggette a restrizioni nei cosmetici. Da un lato vieta la desossiarbutina, alla luce delle valutazioni del CSSC sulla sua sicurezza; dall’altro ammette in via limitata il diidrossiacetone in taluni prodotti per capelli e autoabbronzanti, fissando concentrazioni massime e scadenze transitorie. Le modifiche mirano ad adeguare la disciplina cosmetica alle conclusioni scientifiche più recenti e a consentire al settore un periodo ragionevole di adeguamento.
Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, vietando la desossiarbutina e limitando l’uso del diidrossiacetone in specifici prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 nell’Unione europea. Riguarda, in particolare, gli operatori del settore cosmetico che immettono sul mercato o mettono a disposizione prodotti contenenti 4-[(tetraidro-2H-piran-2-il)ossi]fenolo (desossiarbutina/deoxyarbutin; tetrahydropyranyloxy phenol) e 1,3-diidrossi-2-propanone (diidrossiacetone/DHA). Per la DHA l’applicazione è limitata a coloranti non di ossidazione per tinture per capelli e prodotti autoabbronzanti, con limiti di concentrazione e periodi transitori per l’esaurimento delle scorte non conformi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati II e III del regolamento cosmetici
Il regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione aggiorna la disciplina dei prodotti cosmetici contenuta nel regolamento (CE) n. 1223/2009. L’intervento si fonda sulle valutazioni del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e mira a rafforzare la tutela della salute dei consumatori, vietando una sostanza ritenuta non sicura e circoscrivendo l’uso di un’altra a specifiche condizioni di impiego.
Contesto e finalità
La Commissione richiama, in particolare, due sostanze: la desossiarbutina e il diidrossiacetone (DHA). La prima è ritenuta problematica perché comporta il rilascio di idrochinone, sostanza già vietata nei cosmetici salvo una limitata eccezione. La seconda è un ingrediente cosmetico usato come condizionante cutaneo e abbronzante, per il quale il CSSC ha espresso un giudizio favorevole solo entro limiti di concentrazione e per usi specifici.
Divieto della desossiarbutina
In base al parere CSSC del 25 giugno 2015, la desossiarbutina non può essere considerata sicura nelle creme per il viso fino al 3 %. Per tale ragione il regolamento la inserisce nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, mediante la voce n. 1657, con effetto di divieto nei prodotti cosmetici. La sostanza è identificata come 4-[(tetraidro-2H-piran-2-il)ossi]fenolo, denominazione comune desossiarbutina/deoxyarbutin, CAS 53936-56-4.
Restrizione del diidrossiacetone
Il DHA non era precedentemente disciplinato dal regolamento cosmetici. Il CSSC, nel parere del 3-4 marzo 2020, ha concluso che la sostanza è sicura come ingrediente per la colorazione dei capelli nelle applicazioni da non sciacquare e non di ossidazione fino al 6,25 %, e anche in combinazione con lozioni autoabbronzanti e creme per il viso contenenti DHA fino al 10 %. Sulla base di tali conclusioni, il regolamento inserisce una nuova voce nell’allegato III, consentendo un uso limitato della sostanza solo in due categorie di prodotti:
- coloranti non di ossidazione per tinture per capelli, fino al 6,25 %;
- prodotti autoabbronzanti, fino al 10 %.
Termini transitori e adeguamento del mercato
Per consentire al settore di adeguarsi alle nuove prescrizioni e smaltire progressivamente i prodotti non conformi, il regolamento stabilisce due scadenze:
- dal 26 gennaio 2022 i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dell’Unione;
- dal 22 aprile 2022 i medesimi prodotti non conformi non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Divieto della desossiarbutina
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è integrato con la voce n. 1657 relativa a 4-[(tetraidro-2H-piran-2-il)ossi]fenolo (desossiarbutina/deoxyarbutin; tetrahydropyranyloxy phenol), CAS 53936-56-4. L’effetto è l’inserimento della sostanza tra quelle vietate nei prodotti cosmetici, in coerenza con il parere CSSC del 25 giugno 2015 che ne ha escluso la sicurezza d’uso fino al 3 % nelle creme per il viso.
Restrizione dell’uso del diidrossiacetone
L’allegato III è modificato aggiungendo la voce n. 321 per 1,3-diidrossi-2-propanone (diidrossiacetone/DHA), CAS 96-26-4, CE 202-494-5. L’uso è consentito solo: a) nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli, fino a una concentrazione massima del 6,25 %; b) nei prodotti autoabbronzanti, fino a una concentrazione massima del 10 %.
Periodi transitori per la conformità del DHA
Per i prodotti contenenti DHA non conformi alle nuove restrizioni, il regolamento prevede che dal 26 gennaio 2022 non possano essere immessi sul mercato dell’Unione e dal 22 aprile 2022 non possano essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione i coloranti per capelli e i prodotti autoabbronzanti non conformi.
Base giuridica e motivazione scientifica
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Le modifiche si fondano sui pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori: per la desossiarbutina (parere del 25 giugno 2015) e per il diidrossiacetone (parere del 3-4 marzo 2020), nonché sulla necessità di allineare la disciplina cosmetica alla valutazione del rischio per la salute dei consumatori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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