Regolamento (UE) 2021/2178
Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia, fissando in modo uniforme quali KPI devono essere comunicati dalle imprese non finanziarie e dalle diverse categorie di imprese finanziarie. Disciplina sia il contenuto sia il formato tabellare dell'informativa, oltre alla metodologia di calcolo, alle esclusioni, alle disaggregazioni per obiettivo ambientale e alle informazioni qualitative di supporto. Introduce inoltre un regime graduale di applicazione, con obblighi limitati nel 2022 e piena operatività differita per i diversi soggetti fino al 2026 per alcune componenti bancarie.
Definisce contenuto, presentazione e metodologia dell'informativa sulla tassonomia UE che imprese non finanziarie e imprese finanziarie devono rendere ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, distinguendo tra imprese non finanziarie e imprese finanziarie (gestori di attività finanziarie, enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione). Riguarda l'informativa nella dichiarazione di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata a seconda del soggetto che la redige, e copre le attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, con esclusioni e limitazioni specifiche per talune esposizioni finanziarie (in particolare amministrazioni centrali, banche centrali, emittenti sovranazionali, derivati e imprese non soggette agli obblighi di informativa non finanziaria). Ha applicazione territoriale nell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede un regime transitorio tra il 2022 e il 2026 e riesami successivi da parte della Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2021/2178: informativa tassonomia UE
Il regolamento delegato completa il quadro della tassonomia UE introdotto dal regolamento (UE) 2020/852, specificando come le imprese soggette alla rendicontazione non finanziaria devono misurare e pubblicare la quota di attività economiche ecosostenibili. Il testo risponde all'esigenza di uniformare contenuto, formato e metodologia dell'informativa, sia per le imprese non finanziarie sia per le diverse categorie di imprese finanziarie. Le premesse chiariscono che l'obiettivo è rendere confrontabili i dati per investitori e pubblico, evitando doppi conteggi e assicurando coerenza con i criteri tecnici della tassonomia.
Ambito soggettivo e finalità dell'informativa
Il regolamento si applica alle imprese soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, ossia alle imprese tenute alla dichiarazione di carattere non finanziario, distinte in imprese non finanziarie e imprese finanziarie. Tra le imprese finanziarie rientrano gestori di attività finanziarie, enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione. La finalità è consentire la valutazione della quota di attività allineate alla tassonomia e, per i soggetti finanziari, della misura in cui finanziamenti, investimenti, garanzie e servizi generano o sostengono attività economiche ecosostenibili.
Definizioni essenziali
L'articolo 1 introduce definizioni funzionali: obiettivo ambientale, attività allineata alla tassonomia, attività di transizione, attività abilitante, attività ammissibile alla tassonomia e attività non ammissibile alla tassonomia. Tali concetti rinviano direttamente al regolamento (UE) 2020/852 e ai relativi atti delegati tecnici. Per le assicurazioni, viene inoltre definita l'attività di assicurazione o riassicurazione allineata alla tassonomia in base all'atto delegato (UE) 2021/2139.
KPI delle imprese non finanziarie
Le imprese non finanziarie devono pubblicare tre KPI principali: quota del fatturato, quota delle spese in conto capitale e quota delle spese operative associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. L'allegato I precisa le formule di calcolo, i dati da includere nel denominatore e le componenti che possono entrare nel numeratore, inclusi i piani CapEx volti ad allineare nel tempo attività ammissibili alla tassonomia. Per il fatturato, il numeratore riguarda i ricavi netti da prodotti o servizi associati ad attività allineate; per CapEx e OpEx sono previste regole dettagliate di imputazione, inclusione di talune spese di ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione e adattamento climatico, nonché obblighi di disaggregazione per obiettivo ambientale.
Informazioni qualitative e scomposizione per obiettivo ambientale delle imprese non finanziarie
Le imprese non finanziarie devono spiegare i principi contabili applicati, la base di calcolo dei KPI, le modalità di assegnazione di ricavi e spese alle attività economiche e gli eventuali cambiamenti metodologici rispetto all'esercizio precedente. Devono inoltre descrivere la natura delle attività ammissibili e allineate, la verifica dei criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, l'assenza di doppi conteggi e la disaggregazione dei KPI quando una stessa attività contribuisce a più obiettivi ambientali. L'informativa contestuale richiede anche dettagli sui piani CapEx, inclusi obiettivi ambientali, attività interessate, tempistica di allineamento e, se necessario, motivazioni per durate superiori a cinque anni.
KPI dei gestori di attività finanziarie
Per i gestori di attività finanziarie, il regolamento prevede un KPI costruito come rapporto tra il valore degli investimenti ponderato sulla base dei KPI delle imprese beneficiarie e il valore totale delle attività finanziarie gestite. La metodologia distingue il trattamento delle controparti non finanziarie, finanziarie, imprese di investimento, enti creditizi e imprese di assicurazione/riassicurazione, richiamando i KPI che tali controparti devono a loro volta pubblicare. Il regolamento richiede inoltre una scomposizione per tipo di investimento, per attività economiche allineate, ammissibili e non ammissibili e per obiettivi ambientali, oltre all'indicazione delle esposizioni verso entità sovrane escluse dal denominatore.
GAR degli enti creditizi e altre informative bancarie
Per gli enti creditizi, il parametro centrale è il coefficiente di attivi verdi (GAR), calcolato rispetto agli attivi coperti nel perimetro del consolidamento prudenziale. Il GAR copre prestiti e anticipi, titoli di debito, partecipazioni e garanzie reali recuperate, con esclusioni specifiche per trading book, prestiti interbancari a vista e esposizioni verso soggetti non tenuti alla rendicontazione non finanziaria. Il regolamento disciplina in modo analitico il GAR per prestiti, titoli di debito, partecipazioni, esposizioni fuori bilancio, garanzie finanziarie, attività finanziarie gestite e commissioni e compensi diversi dal credito, oltre a un KPI specifico per il portafoglio di negoziazione qualora abbia rilievo nel modello aziendale.
Imprese di investimento e imprese di assicurazione/riassicurazione
Le imprese di investimento devono distinguere tra negoziazione per conto proprio e altri servizi di investimento. Nel primo caso, i KPI sono basati sugli attivi investiti; nel secondo, sui ricavi da commissioni, compensi e altri benefici monetari. Per le imprese di assicurazione e riassicurazione, il regolamento distingue tra KPI sugli investimenti e KPI sulle attività di sottoscrizione non vita, quest'ultimo limitato all'adattamento climatico secondo i criteri tecnici dell'atto delegato (UE) 2021/2139. In entrambi i casi è richiesta una scomposizione per obiettivo ambientale e, ove rilevante, per attività di transizione e abilitanti.
Esclusioni, stime e trattamento di strumenti specifici
Le imprese finanziarie devono escludere dal calcolo del numeratore, e in alcuni casi del denominatore, derivati e esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali. Per le esposizioni verso imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione non finanziaria, il regolamento limita in linea generale l'inclusione nel numeratore, ma consente stime documentate per talune esposizioni verso paesi terzi, purché l'impresa finanziaria dimostri il rispetto dei criteri della tassonomia, con esclusione temporanea del criterio di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. È inoltre prevista una disciplina anti-doppio conteggio per obbligazioni verdi e titoli di debito finalizzati a specifiche attività o progetti.
Periodo di riferimento, applicazione graduale e riesame
L'informativa riguarda l'esercizio precedente alla data di pubblicazione e usa la valuta del bilancio. Nel 2022 le imprese non finanziarie rendono solo informazioni limitate su attività ammissibili e non ammissibili, mentre le imprese finanziarie tra il 2022 e il 2023 rendono solo alcune informazioni essenziali sugli attivi e sulle esposizioni. I KPI completi si applicano dal 1° gennaio 2023 per le imprese non finanziarie e dal 1° gennaio 2024 per le imprese finanziarie; per gli enti creditizi, le componenti relative a portafoglio di negoziazione e commissioni/compensi decorrono dal 1° gennaio 2026. La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 30 giugno 2024, valutando tra l'altro l'inclusione di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, PMI e imprese che pubblicano volontariamente informazioni equivalenti.
Disposizioni principali
Definizioni e categorie di soggetti
L'articolo 1 definisce i concetti chiave per l'applicazione del regolamento: obiettivo ambientale, attività economica allineata, di transizione, abilitante, ammissibile e non ammissibile alla tassonomia. Individua inoltre le categorie di soggetti interessati: gestori di attività finanziarie, imprese finanziarie, imprese non finanziarie e attività di assicurazione o riassicurazione allineata alla tassonomia.
Informativa delle imprese non finanziarie
L'articolo 2 impone alle imprese non finanziarie di comunicare le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852 secondo l'allegato I e in formato tabellare secondo l'allegato II. I KPI riguardano fatturato, spese in conto capitale (CapEx) e spese operative (OpEx).
Informativa dei gestori di attività finanziarie
L'articolo 3 richiede ai gestori di attività finanziarie di comunicare l'informativa sull'allineamento alla tassonomia secondo gli allegati III e XI, con presentazione tabellare tramite il modello dell'allegato IV. Il KPI misura la quota di investimenti in attività allineate alla tassonomia rispetto al valore degli investimenti gestiti.
Informativa degli enti creditizi
L'articolo 4 impone agli enti creditizi l'informativa secondo gli allegati V e XI, con modello tabellare dell'allegato VI. Il perno metodologico è il coefficiente di attivi verdi (GAR), integrato da indicatori su esposizioni fuori bilancio, commissioni e compensi, e portafoglio di negoziazione.
Informativa delle imprese di investimento
L'articolo 5 prevede che le imprese di investimento comunichino i KPI secondo gli allegati VII e XI e il modello dell'allegato VIII. La disciplina distingue tra negoziazione per conto proprio e altri servizi di investimento, con KPI basati su attivi o ricavi a seconda dell'attività svolta.
Informativa delle imprese di assicurazione e riassicurazione
L'articolo 6 disciplina l'informativa secondo gli allegati IX e XI e i modelli dell'allegato X. I KPI riguardano gli investimenti e, per le imprese non vita, anche le attività di sottoscrizione allineate alla tassonomia, in particolare per l'adattamento climatico.
Regole comuni per le imprese finanziarie
L'articolo 7 stabilisce esclusioni dal numeratore e dal denominatore dei KPI finanziari: esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, derivati e, in generale, esposizioni verso imprese non soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Prevede inoltre il trattamento di obbligazioni verdi e titoli di debito destinati a finanziare attività specifiche, il divieto di doppio conteggio, regole per il caso di modifica dei criteri tecnici e obblighi di scomposizione per tipologia di controparte, compresa la possibilità di stime per talune controparti estere.
Regole comuni sull'informativa, periodo di riferimento e limiti temporali
L'articolo 8 richiede che le informazioni qualitative accompagnino gli KPI nelle medesime parti della dichiarazione non finanziaria o tramite riferimenti incrociati. L'informativa si riferisce all'esercizio precedente rispetto alla pubblicazione; il primo esercizio rilevante è il 2023. Le imprese usano la stessa valuta del bilancio e, per le imprese finanziarie, i dati più recenti disponibili delle controparti. Fino a dodici mesi dopo l'applicazione dei criteri tecnici per gli altri obiettivi ambientali, gli KPI si concentrano su mitigazione e adattamento climatico.
Riesame della Commissione
L'articolo 9 impone un riesame entro il 30 giugno 2024, con particolare attenzione all'eventuale inclusione nel GAR di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e di esposizioni verso imprese non tenute a pubblicare una dichiarazione non finanziaria. Per le PMI il riesame deve essere accompagnato da una valutazione d'impatto. Dal 1° gennaio 2025 possono essere incluse, previa valutazione positiva, le esposizioni verso imprese che pubblicano volontariamente informazioni equivalenti.
Entrata in vigore e applicazione graduale
L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Nel 2022 le imprese non finanziarie comunicano solo quote di attività ammissibili e non ammissibili e le informazioni qualitative pertinenti; le imprese finanziarie, dal 2022 al 2023, comunicano solo informazioni limitate sugli attivi e sulle esposizioni. I KPI completi delle imprese non finanziarie si applicano dal 1° gennaio 2023, quelli delle imprese finanziarie dal 1° gennaio 2024; per gli enti creditizi, le sezioni sull'attività di negoziazione e sulle commissioni/compensi si applicano dal 1° gennaio 2026.
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