Regolamento (UE) 2021/1466
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1466 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda l’importo della cauzione e il periodo di validità dei titoli di esportazione per il riso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo mirato sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, eliminando disposizioni ormai non più necessarie per i titoli di esportazione del riso. La modifica consegue alla soppressione, nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1467, dell’obbligo di presentare un titolo di esportazione per specifiche categorie di riso. Vengono quindi abrogate le norme di esecuzione relative alla cauzione, alla durata di validità dei titoli e al correlato obbligo di notifica.
Modifica puntuale del regime di esecuzione dei titoli di esportazione per il riso, con soppressione delle regole su cauzione, validità e notifica per alcune categorie di riso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che utilizzano il regime UE dei titoli di importazione ed esportazione disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, limitatamente alle esportazioni di riso semigreggio (bruno) NC 1006 20 e riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato NC 1006 30. Incide sull’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce un nuovo regime autonomo ma modifica norme esistenti di esecuzione. L’effetto decorre dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime dei titoli di esportazione per il riso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1466 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, che detta le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di titoli di importazione ed esportazione. L’intervento è conseguenza della soppressione, nel regime di base, dell’obbligo di titolo di esportazione per talune categorie di riso, sicché non è più necessario mantenere le corrispondenti regole esecutive su cauzione, validità e notifiche.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 178 e 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c), come base giuridica. I considerando chiariscono che il regolamento delegato (UE) 2016/1237, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1467, ha abolito l’obbligo di presentare un titolo di esportazione per:
- riso semigreggio (bruno), codice NC 1006 20;
- riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato, codice NC 1006 30. Di conseguenza, il presente regolamento elimina le disposizioni di esecuzione ormai prive di oggetto.
Ambito applicativo
La modifica riguarda esclusivamente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e, al suo interno, solo le disposizioni connesse ai titoli di esportazione del riso. Non introduce obblighi nuovi per gli operatori, ma rimuove specifici adempimenti e regole procedurali che non trovano più applicazione per le merci indicate.
Modifiche normative apportate
L’articolo 1 prevede due soppressioni:
- all’articolo 19 bis, è soppressa la lettera b);
- all’allegato II, parte II, è soppresso il punto A.
Dal contenuto dei considerando emerge che tali soppressioni riguardano le regole su:
- importo della cauzione;
- periodo di validità dei titoli di esportazione;
- relativo obbligo di notifica.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore risicolo, la conseguenza pratica principale è la cessazione dell’applicazione delle disposizioni esecutive che presupponevano il mantenimento del sistema dei titoli di esportazione per le categorie di riso indicate. Ne deriva una semplificazione amministrativa, con eliminazione dei correlati adempimenti di cauzione, validità e notifica.
Disposizioni principali
Soppressione dell’articolo 19 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1239
È eliminata la lettera b) dell’articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La soppressione riguarda le disposizioni di esecuzione collegate ai titoli di esportazione per il riso, coerentemente con l’abolizione dell’obbligo di titolo per le categorie interessate.
Soppressione dell’allegato II, parte II, punto A
È soppresso l’allegato II, parte II, punto A del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, che disciplinava aspetti applicativi relativi all’importo della cauzione e al periodo di validità dei titoli di esportazione per il riso.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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