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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2086

Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione del 5 luglio 2021 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato introduce nel quadro dei fertilizzanti UE i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati, sulla base della valutazione tecnica del JRC e delle condizioni di recupero ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza e dell’efficienza agronomica. A tal fine modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, creando la CMC 12 e fissando requisiti stringenti su materiali in entrata, processo produttivo, qualità, contaminanti e limiti microbiologici/chimici. Modifica inoltre l’allegato IV per adattare il sistema di qualità e gli audit, richiedendo il coinvolgimento di un organismo notificato.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per inserire i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati come nuova categoria di materiali costituenti dei prodotti fertilizzanti dell’UE e per adeguarne la valutazione della conformità.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai materiali costituenti ricompresi nelle categorie di materiali costituenti (CMC) e, più specificamente, alla nuova CMC 12 relativa ai precipitati di sali di fosfato e ai loro derivati. Rileva per i fabbricanti, gli operatori che impiegano tali materiali in entrata, e gli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; le nuove prescrizioni si applicano dal 16 luglio 2022.

Precipitati di sali di fosfato e loro derivati nei prodotti fertilizzanti dell’UE

Il regolamento delegato (UE) 2021/2086 interviene sul regolamento (UE) 2019/1009 per includere i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati tra i materiali costituenti ammissibili nei prodotti fertilizzanti dell’UE. La Commissione fonda la modifica sulla valutazione del JRC, che ha concluso per l’efficienza agronomica, la domanda di mercato e l’assenza di impatti complessivi negativi su salute e ambiente, purché siano rispettate precise norme di recupero e di qualità.

Ambito e ratio della modifica

La modifica è collegata anche alla disciplina dei rifiuti e dei sottoprodotti: la Commissione richiama l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1009 e l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE per giustificare l’inclusione dei materiali solo quando il recupero assicuri destinazione a scopi specifici, esistenza di un mercato o di una domanda e assenza di effetti ambientali o sanitari negativi. Il regolamento chiarisce inoltre che, in taluni casi, i precipitati possono provenire da sottoprodotti di origine animale, ma solo a condizioni rigorose e con il raggiungimento del punto finale della catena di fabbricazione.

Nuova categoria di materiali costituenti: CMC 12

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è integrato con la CMC 12, dedicata ai precipitati di sali di fosfato e ai loro derivati. Contestualmente, le CMC 1 e 11 vengono aggiornate per escludere tali materiali quando recuperati dai rifiuti o qualificabili come sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, così da evitare sovrapposizioni normative.

Materiali in entrata e processo produttivo

La CMC 12 individua in modo tassativo i materiali in entrata ammessi. Tra questi rientrano:

  • acque reflue e fanghi municipali, con esclusione dei materiali rientranti nel regolamento (CE) n. 1069/2009;
  • acque reflue e fanghi derivanti dalla trasformazione di prodotti alimentari, bevande, alimenti per animali da compagnia, mangimi o prodotti lattiero-caseari, salvo contaminazione da biocidi non ammessi;
  • rifiuti organici da raccolta differenziata;
  • residui di produzione di bioetanolo e biodiesel derivanti da determinate biomasse;
  • organismi viventi o morti, o parti di essi, trattati solo con mezzi meccanici o fisici semplici;
  • ulteriori sostanze e miscele, con esclusione di rifiuti, sostanze cessate dalla qualifica di rifiuto in forza di misure nazionali, polimeri non biodegradabili e sottoprodotti di origine animale non ammessi.

Il processo di precipitazione deve avvenire in condizioni controllate in un reattore. Il testo richiede che i materiali non siano contaminati da altri flussi, salvo contaminazioni accidentali isolate e trascurabili; inoltre, nell’impianto devono essere evitati contatti fisici tra materiali in entrata e in uscita dopo la precipitazione, anche durante lo stoccaggio. È prevista anche la separazione netta delle linee di produzione dedicate alla CMC 12 rispetto ad altre linee.

Requisiti di qualità, contaminanti e sicurezza igienico-sanitaria

La disciplina tecnica impone requisiti minimi e massimi di composizione e contaminazione. I precipitati devono contenere almeno il 16 % di P2O5 sulla materia secca, non più del 3 % di carbonio organico e limiti stringenti per impurità macroscopiche: massimo 3 g/kg di materia secca per ciascuna delle categorie indicate e 5 g/kg complessivi.

Sul piano microbiologico, il regolamento prevede limiti per Salmonella spp., Escherichia coli, Enterococcaceae, Clostridium perfringens e uova vitali di Ascaris sp., con piani di campionamento specifici. Tali limiti possono non applicarsi se i materiali o i materiali biogenici in entrata sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione a oltre 133 °C per almeno 20 minuti a 3 bar assoluti, oppure a pastorizzazione/igienizzazione a 70 °C per almeno un’ora.

Per i materiali ottenuti dai fanghi municipali sono previsti anche limiti per gli IPA16 pari a 6 mg/kg di materia secca e un tetto del 10 % della materia secca per la somma di alluminio e ferro. Ai fini di tali verifiche, la materia secca va misurata mediante essiccazione sotto vuoto a 40 °C fino a peso costante, per evitare la perdita dell’acqua di cristallizzazione.

Derivati, sottoprodotti di origine animale e registrazione REACH

I derivati dei precipitati sono ammessi quando ottenuti mediante fasi chimiche che modificano intenzionalmente la composizione chimica del materiale di partenza. I precipitati utilizzati per ottenere tali derivati devono essere conformi alle condizioni della CMC 12.

Il regolamento disciplina anche l’impiego di materiali di categoria 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009: i precipitati ottenuti da tali materiali sono ammessi solo se il punto finale della catena di fabbricazione è stato stabilito correttamente e se sono soddisfatte le condizioni di processo e qualità previste.

Inoltre, i precipitati e i loro derivati devono risultare registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, con un fascicolo comprensivo delle informazioni tecniche richieste e di una relazione sulla sicurezza chimica che copra l’uso come prodotto fertilizzante, salvo esenzioni specifiche.

Adeguamento della valutazione della conformità

L’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato per includere la CMC 12 nel modulo D1, cioè nella garanzia di qualità del processo di produzione. Il fabbricante deve predisporre descrizioni del processo, controlli sui materiali in entrata e in uscita, documentazione di qualità e un programma annuale di audit interno.

Per la CMC 12, il sistema richiede inoltre:

  • controllo visivo di ogni partita di materiali in entrata;
  • rifiuto delle partite sospette per presenza di sostanze pericolose o incompatibilità con le specifiche;
  • campionamento dei materiali in uscita con periodicità collegata al volume annuale di produzione;
  • assegnazione di un codice unico a ciascun lotto o porzione di produzione;
  • conservazione di almeno un campione ogni 3 000 tonnellate o ogni due mesi, per almeno due anni;
  • azioni correttive se i campioni conservati evidenziano non conformità.

L’organismo notificato deve prelevare e analizzare campioni in occasione di ciascun audit, con frequenza pari a quella di campionamento nel primo anno e dimezzata nei successivi anni di sorveglianza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 16 luglio 2022, in coerenza con la data di applicazione delle prescrizioni dell’allegato II e delle procedure di conformità dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009.

Disposizioni principali

Inserimento della nuova CMC 12

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato introducendo la categoria di materiali costituenti 12: "precipitati di sali di fosfato e loro derivati".

Esclusione dalle CMC 1 e 11

Nelle CMC 1 e 11 è aggiunta una clausola di esclusione per i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati recuperati dai rifiuti o qualificabili come sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Materiali in entrata ammessi e limiti di processo

La CMC 12 consente solo specifici materiali in entrata, tra cui acque reflue e fanghi municipali, residui di trasformazione di prodotti alimentari e mangimi, rifiuti organici raccolti separatamente, residui della produzione di bioetanolo e biodiesel, biomassa/organismi e altre sostanze o miscele non rifiuti; sono previsti esclusioni, vincoli sui biocidi, limiti di processo e divieti per rifiuti urbani misti, fanghi di depurazione/industriali/dragaggio e sottoprodotti di origine animale, salvo i casi espressamente ammessi. La temperatura nei processi non deve superare 275 °C.

Condizioni di produzione e separazione degli impianti

La precipitazione deve avvenire in condizioni controllate in un reattore; i materiali devono essere non contaminati o solo accidentalmente contaminati in misura trascurabile; dopo la precipitazione devono essere evitati contatti fisici tra materiale in entrata e in uscita, anche in magazzino. Le linee dedicate alla CMC 12 devono essere chiaramente separate da quelle per altri materiali.

Requisiti qualitativi, microbiologici e chimici

I precipitati devono presentare almeno il 16 % di P2O5 sulla materia secca, non oltre il 3 % di carbonio organico e limiti sulle impurità macroscopiche (massimo 3 g/kg per ciascuna categoria, massimo 5 g/kg complessivi). Sono stabiliti limiti microbiologici specifici per Salmonella spp., Escherichia coli, Enterococcaceae, Clostridium perfringens e uova vitali di Ascaris sp., con deroghe se i materiali sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione o pastorizzazione/igienizzazione. Per i materiali da letame/biomassa municipale sono previsti anche limiti sugli IPA16 e sulla somma di alluminio e ferro.

Derivati dei precipitati di sali di fosfato

È consentita la presenza di derivati ottenuti mediante fasi di fabbricazione chimica che modificano intenzionalmente la composizione chimica dei precipitati; i precipitati impiegati per tali derivati devono rispettare le condizioni della CMC 12.

Coinvolgimento di sottoprodotti di origine animale

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere usati come materiali in entrata solo se i loro punti finali nella catena di fabbricazione sono stabiliti conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e sono raggiunti al più tardi entro la fine del processo di produzione del fertilizzante.

Registrazione REACH

I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, con il relativo fascicolo, incluse le informazioni degli allegati VI, VII e VIII e una relazione sulla sicurezza chimica, salvo esenzioni specifiche.

Modifiche alla valutazione della conformità

L’allegato IV è modificato per adeguare il modulo D1: per i materiali delle CMC 3, 5 e 12 è richiesta descrizione dettagliata del processo, sistema di qualità, controlli in entrata e in uscita, campionamenti periodici, conservazione dei campioni e audit interni annuali; l’organismo notificato deve effettuare prelievi e analisi con frequenza definita, dimezzata negli anni successivi al primo.

Applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 16 luglio 2022.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantimercato internorifiutisicurezza dei prodottivalutazione della conformità

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