Regolamento (UE) 2021/2087
Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di ossidazione termica e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro sui prodotti fertilizzanti dell’UE introducendo una nuova categoria di materiali costituenti, la CMC 13, dedicata ai materiali di ossidazione termica e ai loro derivati. La modifica è fondata sull’esito positivo della valutazione del JRC circa efficienza agronomica, sicurezza e impatto ambientale, e disciplina in modo dettagliato i materiali in entrata, i processi di produzione, i limiti di contaminanti e gli obblighi di registrazione e controllo. Vengono inoltre adeguati gli allegati sull’etichettatura e sulla valutazione della conformità, con particolare rilievo per il modulo D1 e per il ruolo dell’organismo notificato.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1009 per inserire i materiali di ossidazione termica e i loro derivati tra i materiali costituenti ammessi nei prodotti fertilizzanti dell’UE, con relative regole di recupero, etichettatura e valutazione della conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai materiali costituenti rientranti nella nuova categoria CMC 13 (materiali di ossidazione termica e loro derivati) e ai fabbricanti, organismi notificati e operatori coinvolti nella loro produzione, immissione sul mercato e valutazione della conformità. Riguarda anche specifici materiali in entrata, compresi taluni rifiuti, sottoprodotti e materiali di origine animale, ma solo entro i limiti e le condizioni previste; restano esclusi, tra l’altro, i materiali provenienti dai rifiuti urbani misti, i fanghi di depurazione e altri materiali espressamente vietati nelle singole lettere della CMC 13. Le nuove prescrizioni si applicano dal 16 luglio 2022, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Materiali di ossidazione termica e loro derivati nei prodotti fertilizzanti dell’UE
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1009 per includere, tra i materiali costituenti dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i materiali di ossidazione termica e i loro derivati. L’intervento si fonda sulle valutazioni del JRC, secondo cui, se prodotti nel rispetto di rigorose norme di recupero e controllo, tali materiali garantiscono efficienza agronomica e non comportano rischi complessivi per salute o ambiente.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2019/1009, che disciplina la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, e l’articolo 42, che consente l’aggiornamento delle categorie di materiali costituenti. Il regolamento tiene anche conto della disciplina sui rifiuti della direttiva 2008/98/CE e, per i materiali di origine animale, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Ambito di applicazione e categorie interessate
La modifica riguarda i prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono o sono costituiti da materiali rientranti nella nuova CMC 13. L’ammissibilità dipende dalla provenienza dei materiali in entrata e dal rispetto di specifici requisiti di processo, qualità e sicurezza. Sono previste esclusioni puntuali: tra queste, i rifiuti urbani misti, i fanghi di depurazione e taluni materiali pericolosi o non conformi alle condizioni indicate nella categoria.
Materiali in entrata ammessi e materiali esclusi
La CMC 13 consente l’impiego di una serie di materiali in entrata, tra cui:
- organismi viventi o morti, o parti di essi, non trasformati o trasformati con semplici mezzi fisici o termici di base;
- rifiuti vegetali dell’industria alimentare e rifiuti vegetali fibrosi della produzione di carta/pasta di carta non modificati chimicamente;
- frazioni di rifiuti organici derivanti da trattamento di raccolte differenziate destinate al riciclaggio, quando l’incenerimento produce il miglior risultato ambientale;
- fanghi di depurazione municipali, con le limitazioni previste;
- materiali derivanti dal trattamento indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE, in specifici settori alimentari;
- rifiuti, combustibili ausiliari e sostanze utilizzate nei processi siderurgici, con esclusioni e condizioni dettagliate.
Il testo precisa che l’esclusione di un materiale da una lettera non esclude che esso possa essere ammesso sulla base di un’altra lettera, a conferma dell’impianto tassativo ma non ridondante della categoria.
Prescrizioni per i materiali di origine animale
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono ammessi soltanto se i punti finali della catena di fabbricazione sono stati determinati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e se tali punti finali sono raggiunti entro la fine del processo produttivo del fertilizzante UE. Il regolamento coordina quindi la disciplina fertilizzanti con quella sanitaria sugli SBO/derivati.
Requisiti di processo: ossidazione termica e conversione
Il processo di ossidazione termica deve svolgersi in condizioni tali che l’ossigeno non sia un fattore limitante. In linea generale, i gas devono essere portati, in modo controllato e omogeneo, a 850 °C per almeno due secondi dopo l’ultima immissione di aria di combustione.
Per alcuni materiali specificamente individuati si applica una soglia meno severa, pari a 450 °C per almeno 0,2 secondi. Il processo deve avvenire in una camera di incenerimento o combustione, con separazione delle linee di produzione, assenza di contaminazioni incrociate e contenuto di carbonio organico totale nelle scorie e ceneri pesanti inferiore al 3% della materia secca.
Limiti qualitativi e contaminanti
I materiali di ossidazione termica devono essere ceneri o scorie e rispettare due limiti principali:
- 6 mg/kg di materia secca di IPA16;
- 20 ng TEQ OMS di PCDD/F per kg di materia secca.
Inoltre, per i prodotti fertilizzanti UE contenenti tali materiali o derivati, il regolamento fissa limiti di contaminanti aggiuntivi, in particolare per cromo totale, tallio, cloro e vanadio, in funzione della tipologia di materiale in entrata. Il limite del cloro non si applica in una specifica ipotesi tecnica di aggiunta intenzionale di un composto contenente Cl- per ottenere sali di metalli alcalini o alcalino-terrosi, purché ciò sia dichiarato secondo l’allegato III.
Derivati dei materiali di ossidazione termica
Il regolamento consente anche l’uso di derivati dei materiali di ossidazione termica, purché prodotti a partire da materiali in entrata ammessi, conformi ai limiti di contaminanti e fabbricati mediante processi chimici o termochimici che modificano intenzionalmente la composizione chimica del materiale. Le regole distinguono fra fabbricazione chimica e fabbricazione termochimica.
È inoltre previsto che i materiali di ossidazione termica con caratteristiche di pericolo non possano essere miscelati o fatti reagire con rifiuti o altri materiali al solo fine di ridurre artificialmente le sostanze pericolose sotto i valori limite. I fabbricanti devono dimostrare, tramite un approccio basato sul bilancio di massa, la rimozione o trasformazione dei contaminanti a livelli inferiori ai limiti dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE.
Registrazione REACH
I materiali di ossidazione termica e i loro derivati devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, con un fascicolo contenente:
- le informazioni previste dagli allegati VI, VII e VIII;
- una relazione sulla sicurezza chimica ai sensi dell’articolo 14, riferita all’impiego della sostanza come prodotto fertilizzante.
L’obbligo non si applica se la sostanza beneficia di una specifica esenzione dalla registrazione prevista dagli allegati IV o V del regolamento REACH, nei casi indicati dal testo.
Obblighi di etichettatura
L’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato per imporre, quando il prodotto fertilizzante UE contiene o è costituito da materiali CMC 13 e presenta un tenore di manganese superiore al 3,5% in massa, la dichiarazione del tenore di manganese in etichetta. Si tratta di un obbligo informativo mirato a garantire trasparenza sull’elemento nutrizionale rilevante.
Valutazione della conformità, controlli e ruolo dell’organismo notificato
L’allegato IV è adeguato per la CMC 13, con modifiche al modulo D1 (garanzia di qualità del processo di produzione). Il sistema di qualità deve coprire in modo specifico la conformità dei materiali in entrata e in uscita, la produzione, lo stoccaggio e la tracciabilità documentale.
Tra gli adempimenti più rilevanti figurano:
- verifica visiva di ogni partita di materiale in entrata da parte di personale qualificato;
- rifiuto delle partite sospette per presenza di sostanze pericolose o incompatibilità con le specifiche CMC 13, inclusa la presenza di plastiche che facciano superare il limite di impurità macroscopiche;
- campionamento dei materiali in uscita;
- assegnazione di un codice unico a ciascun lotto o porzione di produzione;
- conservazione di almeno un campione ogni 3000 tonnellate o ogni due mesi, per almeno due anni;
- audit interni annuali;
- prelievo e analisi di campioni da parte dell’organismo notificato in ciascun audit.
Per i materiali CMC 13, le prove relative ai rifiuti pericolosi devono essere eseguite almeno annualmente, o prima se intervengono modifiche significative che possano incidere su sicurezza o qualità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche agli allegati II, III e IV si applicano dal 16 luglio 2022, data allineata alla decorrenza generale del nuovo regime dei prodotti fertilizzanti dell’UE.
Disposizioni principali
Introduzione della CMC 13
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato per aggiungere la categoria di materiali costituenti "CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati". Contestualmente, tali materiali sono esclusi dalle CMC 1 e 11 quando recuperati dai rifiuti o qualificabili come sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Materiali in entrata ammessi e divieti
La CMC 13 elenca in modo tassativo i materiali in entrata ammissibili per la produzione dei materiali di ossidazione termica, includendo organismi viventi o morti, rifiuti vegetali e determinate frazioni organiche, fanghi municipali, alcuni materiali da trattamento indipendente di acque reflue, rifiuti selezionati, combustibili ausiliari e sostanze impiegate nell’industria siderurgica. Sono previste esclusioni specifiche, tra cui rifiuti urbani misti, rifiuti pericolosi, taluni fanghi, sottoprodotti di origine animale non conformi e materiali che abbiano cessato di essere rifiuti in base a misure nazionali, salvo diverse ammissibilità previste nel testo.
Condizioni per materiali di origine animale
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono ammessi solo se i punti finali della catena di fabbricazione sono stati stabiliti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e se tali punti finali sono raggiunti al più tardi entro la fine del processo di produzione del prodotto fertilizzante dell’UE.
Requisiti di processo e sicurezza dell’ossidazione termica
L’ossidazione termica deve avvenire in condizioni in cui l’ossigeno non sia un fattore limitante e i gas devono essere portati a 850 °C per almeno 2 secondi; per alcune categorie di materiali si applica la soglia ridotta di 450 °C per 0,2 secondi. Il processo deve avvenire in una camera di incenerimento o combustione, con linee produttive separate, controllo del tenore di carbonio organico totale nelle scorie/ceneri pesanti inferiore al 3% della materia secca e prevenzione di contatti fisici tra input e output.
Limiti di contaminanti
I materiali di ossidazione termica devono essere ceneri o scorie e rispettare limiti massimi di 6 mg/kg di IPA16 e 20 ng TEQ OMS di PCDD/F per kg di materia secca. Per i prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono tali materiali o ne sono costituiti, sono previsti ulteriori limiti per cromo totale, tallio, cloro e vanadio in funzione dei materiali in entrata di provenienza; il limite di cloro non si applica in un’ipotesi specifica di aggiunta intenzionale di composti contenenti Cl- per produrre sali di metalli alcalini o alcalino-terrosi, se dichiarato conformemente all’allegato III.
Derivati dei materiali di ossidazione termica
È ammessa anche l’inclusione di derivati dei materiali di ossidazione termica, purché ottenuti da materiali in entrata ammessi, conformi ai limiti di contaminanti e prodotti con processo termochimico o chimico che modifichi intenzionalmente la composizione chimica del materiale. Sono previste regole specifiche per la fabbricazione chimica e termochimica, nonché il divieto di miscelare materiali pericolosi al solo fine di abbassare le soglie di pericolosità.
Registrazione REACH
I materiali di ossidazione termica o i loro derivati devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, con un fascicolo contenente le informazioni degli allegati VI, VII e VIII e una relazione sulla უსაფრთხ? no, trad. quality? No, we need correct. safety chemical assessment.
Obblighi di etichettatura
L’allegato III è integrato prevedendo che, se un prodotto fertilizzante dell’UE contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica o derivati della CMC 13 e presenta un tenore di manganese superiore al 3,5% in massa, il tenore di manganese deve essere dichiarato in ეტichetta.
Valutazione della conformità e modulo D1
L’allegato IV è modificato per adattare il modulo D1 ai materiali CMC 13. Sono introdotti controlli specifici su processo, qualità, campionamento, verifica dei materiali in entrata e in uscita, audit interni annuali e attività dell’organismo notificato, che deve prelevare e analizzare campioni in occasione di ciascun audit.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 luglio 2022, in coerenza con la decorrenza delle nuove prescrizioni degli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009.
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