Cassazione Penale, Sentenza n. 11787/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che convalidava il decreto del Questore del 08/08/2022 che gli vietava l'accesso a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione. Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (art. 6, comma 3 secondo il ricorrente) e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per eccessiva compressione del tempo concesso per esercitare il diritto di difesa (ossia la convalida sarebbe intervenuta prima del decorso del termine utile per la difesa); 2) vizio di motivazione per carenza dei presupposti di applicazione della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il decreto del Questore è stato notificato al ricorrente il 15/08/2022 alle ore 11:55 e la convalida del GIP è avvenuta il 16/08/2022, quindi senza il rispetto del termine dilatorio di 48 ore necessario per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. In base alla giurisprudenza consolidata, il mancato rispetto di tale termine determina la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 08/08/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione; è invece rimasto intatto il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La norma disciplina la convalida del provvedimento questorile; la giurisprudenza richiede che la convalida non intervenga prima del decorso di 48 ore dalla notifica al soggetto destinatario, per assicurare il diritto di difesa nella fase cartolare
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La violazione del termine dilatorio di 48 ore, che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile deve rispettare il termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notificazione al destinatario: la convalida ante 48 ore può essere annullata per violazione del diritto di difesa
- La violazione del termine dilatorio richiesto per la convalida comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con possibilità di annullamento senza rinvio
- L'annullamento della convalida può determinare l'inefficacia del provvedimento questorile solo per taluni effetti (es. obbligo di presentazione), mentre altri profili del divieto (es. divieto di accesso) possono rimanere integri in base alla valutazione e alla giurisprudenza
- In ricorsi contro convalide questorili è fondamentale documentare tempi e modalità di notifica (data e ora) e verificare i tempi di deposito della convalida per dimostrare la compressione del tempo per la difesa
- Quando si contesta la motivazione del provvedimento, tale motivo può risultare assorbito se il giudice accerta un vizio procedurale (tempi) idoneo a causare l'annullamento
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