Sentenza del 29/10/2020 n. 23878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava un invito al pagamento del contributo unificato relativo alla procedura R.G.A. n. 3826/12 sostenendo di poter usufruire della prenotazione a debito del contributo unificato in quanto svolgeva attività di riscossione per conto dell'Amministrazione finanziaria (richiamando, fra l'altro, il D.L. n.16/2012 e la disciplina sul recupero in via coattiva). Sosteneva, in sostanza, che l'attività di riscossione svolta per l'Amministrazione le riconoscesse la stessa possibilità prevista per le amministrazioni pubbliche di annotare il contributo a debito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che la prenotazione a debito del contributo unificato prevista dal D.P.R. n.115/2002 (artt.157-158) si applica solo se nella causa è parte un'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica espressamente ammessa dalla legge alla prenotazione a debito. Il concessionario per la riscossione non può essere equiparato automaticamente ad amministrazione pubblica e non risulta, nel caso concreto, un intervento legislativo che lo ammetta alla prenotazione a debito. La Corte ha altresì precisato che l'art.48 del D.P.R. n.602/1973 ha portata limitata ai procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce una deroga generale alla disciplina del contributo unificato. Sono compensate per intero le spese del giudizio e alla ricorrente è stata applicata la misura di raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (essendo il ricorso proposto successivamente al termine previsto).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 48
Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
Articolo interpretato in senso restrittivo: riguarda specificamente il recupero delle tasse e diritti connessi alla riscossione coattiva (soprattutto delle imposte sul reddito) e non costituisce norma generale che esoneri o ammetta il concessionario alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 157
In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
La norma disciplina la prenotazione a debito nella procedura esecutiva 'relative a tutte le entrate iscritte a ruolo' e pone l'obbligo di annotazione a carico del concessionario; tuttavia la Corte ha distinto fra procedura esecutiva (nel senso tecnico/forzato) e i giudizi di cognizione pregiudiziali, rilevando che la prenotazione a debito trova applicazione solo quando a partecipare al processo sia un'amministrazione pubblica ammessa dalla legge.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 158
Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; (...)
La prenotazione a debito del contributo unificato opera esclusivamente nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione; ne consegue che soggetti privatistici che agiscono quali concessionari non rientrano automaticamente nel beneficio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 3, lettera q
amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; (...)
La definizione stessa richiede un espresso ammissione normativa per considerare una struttura quale 'amministrazione pubblica' ai fini della prenotazione a debito; non è sufficiente l'esercizio, per conto dello Stato, di una funzione di riscossione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 11
Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Conferma che la prenotazione a debito mira specificamente a categorie espressamente contemplate dalla legge; quindi l'applicazione è soggetta a condizioni soggettive e normative precise.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Norma applicata dalla Corte per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di integralmente infondata o inammissibile impugnazione proposta dopo la data applicabile; la Corte ha ritenuto ricorrenti i presupposti ratione temporis per applicare il raddoppio.
Decreto Legge n. 16 del 2012 (richiamato nella comparsa)
Riferimento normativo usato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione o l'estensione della prenotazione a debito alle Agenzie fiscali; la Corte segnala che per l'ammissione alla prenotazione occorre un'espressa previsione legislativa (come avvenuto per le Agenzie fiscali con specifico intervento) e non può ricavarsi per via estensiva.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dal D.P.R. n.115/2002 si applica soltanto quando nel processo è parte un'amministrazione pubblica espressamente ammessa dalla legge alla prenotazione a debito; non si estende automaticamente al concessionario privato che svolge l'attività di riscossione.
- L'art.48 del D.P.R. n.602/1973 ha portata limitata ai procedimenti di riscossione coattiva (in particolare in materia di imposte) e non determina una deroga generale alla disciplina del contributo unificato a favore dei concessionari.
- I giudizi di cognizione innanzi al giudice tributario (impugnazione di cartella/atto impositivo) non rientrano automaticamente nella stessa tutela della procedura esecutiva che giustifica la prenotazione a debito; la qualifica soggettiva della parte (amministrazione pubblica ammessa) è cruciale.
- Per riconoscere a un soggetto la facoltà di prenotare a debito il contributo unificato è necessario un intervento normativo esplicito che lo includa nelle categorie di "amministrazione pubblica ammessa"; l'attività svolta per conto dello Stato non basta.
- In caso di impugnazione della cartella, il contribuente può agire contro l'agente della riscossione o l'ente impositore; la responsabilità per spese e la possibilità di manleva tra agenti ed enti sono regolate dal codice di procedura civile e dalla prassi giurisprudenziale, nonché dalle specifiche condizioni di presenza in giudizio.
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