Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/12/2016 n. 7357 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Cancellazione del credito - Soccombenza nel giudizio - Acquiescenza alla sentenza - Comportamento inerte - Sussiste - Deducibilità perdita crediti - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva cancellato il credito dopo essere risultata soccombente in un giudizio promosso contro il debitore. La soccombenza era derivata dall'assenza del rappresentante legale all'udienza nella quale il debitore aveva eccepito l'inesistenza del debito. Il giudice aveva accolto tale eccezione e chiuso il processo, ma la società non aveva impugnato la sentenza, accettandone formalmente il contenuto. L'Amministrazione ha quindi ritenuto che non fossero dimostrati gli elementi certi e precisi necessari per dedurre fiscalmente la perdita, poiché la società non aveva dimostrato di aver adottato tutte le iniziative ragionevoli per recuperare il credito.

La decisione

La deduzione della perdita su crediti è stata negata. La cancellazione contabile del credito e la soccombenza processuale non sono state considerate sufficienti, perché la perdita era dipesa anche dal comportamento inerziale e sostanzialmente acquiescente della società, che non aveva partecipato adeguatamente al giudizio e non aveva impugnato la decisione sfavorevole. Per la rilevanza fiscale della perdita occorreva invece dimostrare l'esperimento, senza successo, di ogni azione concretamente possibile per il recupero del credito.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di elementi certi e precisi.

    La perdita è fiscalmente deducibile soltanto quando il contribuente dimostra in modo oggettivo e documentato l'irrecuperabilità del credito. La mera cancellazione contabile, la soccombenza in giudizio o l'inerzia del creditore non sono sufficienti se il contribuente non dimostra di aver svolto le necessarie attività di recupero.

Massime di principio

  • La perdita su crediti non diventa automaticamente deducibile per il solo fatto di essere stata cancellata dalla contabilità o di essere stata oggetto di una pronuncia giudiziaria sfavorevole.
  • Il contribuente deve documentare elementi oggettivi, certi e precisi che dimostrino l'effettiva irrecuperabilità del credito.
  • Un comportamento passivo, come non partecipare adeguatamente al giudizio, non opporsi alle eccezioni del debitore o non impugnare una sentenza sfavorevole, può impedire il riconoscimento fiscale della perdita.
  • In situazioni analoghe è opportuno dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni ragionevolmente esigibili per recuperare il credito, valutando anche costi, probabilità di successo e convenienza economica delle iniziative.
  • La documentazione delle attività di recupero, delle comunicazioni con il debitore, delle procedure giudiziali e delle ragioni dell'eventuale loro infruttuosità è essenziale per sostenere la deducibilità fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.