Sentenza del 08/02/2018 n. 1543 - Comm. Trib. Prov. Catania
Concordato preventivo - mancato pagamento del debito verso il fisco - esenzione dalla sanzione per omesso versamento - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi è stata respinta. L'ammissione al concordato preventivo e la conseguente impossibilità di effettuare pagamenti secondo modalità ordinarie non determinano automaticamente l'esenzione dalla sanzione per omesso versamento. Il debito tributario resta sanzionabile, salvo la prova di specifiche circostanze idonee a escludere la responsabilità secondo la disciplina applicabile. La decisione è conforme a Cass. n. 4234/2006.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che il mancato pagamento del debito tributario non fosse sanzionabile, poiché l'ammissione al concordato preventivo le impediva di effettuare pagamenti al di fuori dei tempi e delle forme previste dalla procedura concorsuale. Chiedeva quindi l'esenzione dalla sanzione per omesso versamento, ritenendo che l'impossibilità di adempiere derivasse automaticamente dalla procedura.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160 e seguenti (Legge Fallimentare)
La disciplina del concordato preventivo regola tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori, ma l'ammissione alla procedura non comporta di per sé l'esenzione dalle sanzioni tributarie conseguenti all'omesso versamento.
Cassazione, sentenza n. 4234/2006
La giurisprudenza richiamata conferma che l'impossibilità di pagamento derivante dall'ammissione al concordato preventivo non esclude automaticamente l'applicazione della sanzione per omesso versamento.
Massime di principio
- L'ammissione a una procedura concorsuale non elimina automaticamente gli obblighi tributari né le sanzioni connesse al loro inadempimento.
- L'impossibilità di pagare secondo le modalità ordinarie deve essere distinta dall'assenza di responsabilità per l'omesso versamento: la prima può derivare dalla procedura, mentre la seconda richiede una specifica valutazione giuridica e probatoria.
- Chi invoca una causa di esenzione dalla sanzione deve dimostrare circostanze concrete e non può limitarsi a richiamare l'ammissione al concordato preventivo.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la debenza del tributo, la scadenza dell'obbligo, l'effettiva condotta omissiva e l'eventuale presenza di cause di non punibilità o di esonero previste dalla legge.
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