Cassazione Civile, Ordinanza n. 24557/2026 del 07/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di pensione di vecchiaia proposta da una lavoratrice con decorrenza originaria dall'1.7.2014 e, in subordine, dall'1.7.2015. La Corte d'appello aveva confermato il diniego non tanto per il difetto dei requisiti anagrafici e contributivi, quanto perché, al momento della domanda, la richiedente non risultava realmente inoccupata: dai dati acquisiti emergeva che per gli anni 2014 e 2015 la stessa risultava formalmente disoccupata nei mesi estivi e beneficiaria di indennità di disoccupazione, ma veniva poi riassunta, a partire da settembre, presso il medesimo datore di lavoro, sino al pensionamento nel 2018. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di pensione dall'1.7.2015 e, per il resto, violazione del d.lgs. n. 503/1992; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per non avere considerato un documento COB; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla non ripetibilità delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello affermato incidenter tantum la simulazione dei contratti a termine senza domanda dell'ente previdenziale; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere rigettato la domanda sulla base di una presunzione di simulazione e senza che l'ente avesse provato la mancata cessazione del rapporto; 6) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per la regolazione delle spese, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato il terzo motivo di gravame con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sulla non ripetibilità delle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa o medesima composizione non essendo richiesto un diverso collegio, per l'esame del motivo trascurato e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di cassazione. Tutti gli altri motivi sono stati respinti: il primo perché la domanda subordinata era stata già esaminata e, per il resto, era estranea alla ratio decidendi; il secondo perché il documento richiamato confermava fatti già valutati; il quarto perché l'accertamento della simulazione era stato compiuto solo in via incidentale e senza giudicato, nell'ambito del rigetto della domanda; il quinto perché mancava la prova di un requisito costitutivo del diritto, gravante sulla ricorrente; il sesto è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale disciplina dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia; la Corte osserva che la decisione di merito non si è fondata su tali requisiti, ma sull'assenza del requisito dell'inoccupazione al momento della domanda.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude la violazione perché il documento richiamato riproduceva fatti già considerati dal giudice di merito.
la Corte ribadisce che l'assenza di impiego al momento della domanda costituiva un fatto costitutivo del diritto alla pensione, la cui prova gravava sulla richiedente; non vi è violazione della norma se il diritto viene negato per mancata prova di un suo elemento costitutivo.
vi è violazione quando il giudice omette di pronunciare su un motivo di appello; non vi è, invece, ultrapetizione se il giudice compie un accertamento incidentale privo di efficacia di giudicato entro i limiti della domanda originaria.
richiamato per distinguere la pregiudizialità tecnica, che richiede una specifica domanda per formare giudicato autonomo, dalla pregiudizialità logica, che consente un accertamento incidentale strumentale alla decisione della domanda principale.
richiamato quanto alla non ripetibilità delle spese nei giudizi previdenziali; la Corte accerta l'omessa pronuncia sul motivo di appello che lo invocava.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia è fondata solo se il motivo o la domanda dedotti in appello risultano effettivamente non esaminati dal giudice di merito; non ricorre omissione quando la decisione abbia già implicitamente o esplicitamente ricompreso anche la domanda subordinata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice neghi il diritto per mancata prova di un requisito costitutivo che incombe sull'attore; è invece configurabile solo se l'onere probatorio viene erroneamente addossato alla parte sbagliata o se il giudice decide in assenza di una regola di riparto corretta.
- L'accertamento incidentale di una simulazione, compiuto al solo fine di decidere sulla domanda principale e senza volontà di formare giudicato autonomo, non richiede una domanda specifica della controparte e non integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando il giudice di merito valuta un documento che conferma fatti già acquisiti e già apprezzati in sentenza, non è configurabile omesso esame di fatto decisivo ai fini dell'art. 360 c.p.c.
- Nei giudizi previdenziali, la disciplina sulla non ripetibilità delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere espressamente vagliata se dedotta in appello; la mancata considerazione del relativo motivo comporta cassazione per omessa pronuncia.
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