Sentenza del 18/07/2019 n. 19313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento della TIA1 per gli anni 2001-2004. La contribuente contestava, tra l'altro, l'assoggettamento di determinate superfici alla tariffa, la classificazione tariffaria, la mancata considerazione dello smaltimento autonomo dei rifiuti, i coefficienti applicati, l'IVA e le penalità. In Cassazione, A. contestava principalmente la tempestività del ricorso originario, sostenendo che il termine per impugnare fosse ripreso dalla data del verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione. Contestava inoltre la decisione della CTR sulla quota variabile della TIA, sostenendo che i rifiuti fossero speciali assimilati e che, al più, spettasse una riduzione e non l'esenzione. Denunciava infine l'assenza o l'insufficienza della motivazione della CTR e l'erroneo riconoscimento dell'esclusione dell'IVA dalla TIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione non interrompe né fa cessare anticipatamente la sospensione di novanta giorni del termine per proporre ricorso; ha rigettato anche il sesto motivo, ritenendo che la domanda della contribuente fosse sufficientemente ampia da comprendere la verifica dei presupposti per l'applicazione pro-quota della TIA, e il settimo motivo, confermando che la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo meramente apparente e apodittico l'affermazione secondo cui la contribuente produceva rifiuti speciali non assimilati e ne curava autonomamente lo smaltimento, senza indicare gli elementi probatori posti a fondamento. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218/1997, artt. 6 e 12
La richiesta di accertamento con adesione comporta la sospensione di novanta giorni del termine per la proposizione del ricorso.
Il verbale di mancato accordo non equivale a una rinuncia definitiva all'istanza e non fa cessare anticipatamente la sospensione del termine. Il termine resta quindi sospeso per l'intero periodo previsto dalla legge, salvo ipotesi diverse espressamente disciplinate.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario.
Il termine ordinario per impugnare l'atto tributario deve essere calcolato tenendo conto della sospensione di novanta giorni conseguente all'istanza di accertamento con adesione.
Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, artt. 7, comma 6, e 9, comma 3
Se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto, ne dà formale comunicazione all'utente... Dalla notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare.
La ripresa anticipata dei termini è prevista soltanto per il formale rigetto o diniego dell'istanza da parte del gestore, non per la conclusione della procedura con un verbale di mancato accordo.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
Disciplina della tariffa di igiene ambientale, cosiddetta TIA1.
La corretta applicazione della quota variabile dipende dalla natura dei rifiuti prodotti e dalla loro eventuale assimilazione ai rifiuti urbani, circostanza che deve essere accertata e motivata sulla base degli elementi disponibili.
D.P.R. n. 633/1972, art. 3
L'IVA colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.
La TIA1, avendo natura tributaria e non costituendo il corrispettivo di una prestazione contrattuale, non integra il presupposto dell'IVA.
D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122/2010
La tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 ha natura non tributaria.
La disposizione riguarda la diversa TIA2 e non modifica la natura tributaria della TIA1 disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997; pertanto non comporta l'assoggettamento a IVA della TIA1.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione; la motivazione meramente apparente determina la nullità della decisione.
Il giudice deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni logiche e giuridiche alla base della decisione. Un'affermazione apodittica, priva di riferimenti alle prove esaminate, equivale a motivazione apparente e comporta la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando viene presentata un'istanza di accertamento con adesione, il termine per impugnare l'atto tributario resta sospeso per il periodo previsto dalla legge; il semplice mancato accordo non determina, di regola, la ripresa anticipata del termine.
- La ripresa anticipata del termine può operare solo se una norma applicabile prevede espressamente che essa consegua a un formale rigetto o diniego dell'istanza, fattispecie distinta dal mancato accordo tra le parti.
- In materia di tariffa rifiuti, l'esclusione o la riduzione della quota variabile richiede un accertamento concreto della natura dei rifiuti, della loro eventuale assimilazione e dello smaltimento autonomo; non sono sufficienti affermazioni generiche.
- Una sentenza tributaria deve spiegare quali documenti e quali fatti dimostrino la natura dei rifiuti e il diritto all'esenzione o alla riduzione. Una motivazione meramente assertiva può determinare la nullità della sentenza.
- La TIA1 conserva natura tributaria e, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, non è soggetta a IVA; tale conclusione non è modificata dalla disciplina successiva relativa alla TIA2.
- Una domanda volta a contestare l'applicazione della tariffa in relazione alle superfici effettivamente assoggettabili può comprendere anche la richiesta di applicare esenzioni o riduzioni derivanti dalla natura dei rifiuti, se tale questione è stata oggetto di contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 625 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 lug 2019Sentenza del 18/07/2019 n. 3179 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →