Circolare numero 45 del 28-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 30 luglio 2002, n. 189 sui diritti pensionistici dei lavoratori extracomunitari rimpatriati. In particolare chiarisce che, in caso di rimpatrio, il lavoratore conserva i diritti previdenziali maturati e può ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni anche in deroga ad alcuni requisiti minimi contributivi, ma solo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo. Per i trattamenti liquidati con sistema retributivo o misto la deroga ai minimi contributivi non opera, pur restando fermo il requisito anagrafico dei 65 anni. Sono inoltre precisate le regole in caso di decesso e la disciplina specifica per i lavoratori stagionali.
Trattamenti pensionistici per lavoratori extracomunitari rimpatriati
Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla legge 30 luglio 2002, n. 189, con particolare riguardo alla tutela previdenziale dei lavoratori extracomunitari rimpatriati. Il documento evidenzia le condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia, gli effetti del rimpatrio sulla posizione assicurativa e le regole specifiche per i lavoratori stagionali.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 189/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre 2002, ha modificato la disciplina in materia di immigrazione e asilo. In particolare, l’art. 18 ha sostituito l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, introducendo il comma 13, che disciplina il mantenimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale in caso di rimpatrio.
Conservazione dei diritti previdenziali in caso di rimpatrio
La circolare chiarisce che il lavoratore extracomunitario, se rimpatriato, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale già maturati. Tali diritti possono essere fatti valere indipendentemente dall’esistenza di un accordo di reciprocità, al momento in cui si maturano i requisiti previsti dalla normativa vigente oppure al compimento dei 65 anni di età. La disposizione opera anche in deroga al requisito minimo contributivo previsto dall’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995.
Pensione di vecchiaia per lavoratori rimpatriati
Per i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato che rientrano nel proprio Paese, la circolare riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. La deroga ai minimi contributivi è però limitata ai casi in cui la pensione sia liquidata con il sistema contributivo.
Nel caso di trattamento liquidato con sistema retributivo o misto, la deroga ai requisiti minimi contributivi non si applica. Rimane comunque fermo che il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione è fissato a 65 anni, sia per gli uomini sia per le donne.
Effetti del decesso prima o dopo i 65 anni
La circolare precisa che, se il decesso del lavoratore avviene prima del compimento dei 65 anni, non spetta la pensione ai superstiti. Questo perché la posizione contributiva è considerata efficace solo al raggiungimento di tale età. Se invece il decesso interviene dopo il compimento dei 65 anni, la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori extracomunitari residenti in Italia
Per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia non sono introdotte novità dalla legge richiamata. Per essi continuano ad applicarsi le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori.
Disciplina dei lavoratori stagionali
Un ultimo chiarimento riguarda i lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale. L’art. 28, comma 2, della legge n. 189/2002, sostituendo il primo periodo dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, riconosce il diritto al trasferimento dei contributi all’Istituto o all’ente assicuratore dello Stato di provenienza. Resta comunque ferma la possibilità di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo ingresso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma.
Punti principali
Ambito e fonte normativa
La circolare prende le mosse dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre 2002. L’art. 18 della legge sostituisce l’art. 22 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, introducendo una disciplina specifica per i lavoratori extracomunitari rimpatriati.
Conservazione dei diritti previdenziali e diritto alla pensione
Il comma 13 del nuovo art. 22 prevede che, salvo la disciplina speciale per i lavoratori stagionali, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dall’esistenza di un accordo di reciprocità, quando maturino i requisiti previsti dalla normativa vigente oppure al compimento dei 65 anni di età, anche in deroga al requisito minimo di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995.
Pensione di vecchiaia: regola generale e limiti della deroga
Per i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati spetta la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. La circolare precisa che la deroga ai minimi contributivi opera solo quando il trattamento è liquidato con il sistema contributivo. Non si applica invece ai casi in cui il diritto alla pensione di vecchiaia sia liquidato con il sistema retributivo o misto.
Requisito anagrafico e trattamento tra uomini e donne
Anche nei casi in cui non operi la deroga ai minimi contributivi per il sistema retributivo o misto, il trattamento pensionistico si consegue comunque al compimento dei 65 anni, sia per gli uomini sia per le donne.
Decesso prima o dopo i 65 anni
Se il decesso interviene prima del compimento dei 65 anni, non spetta la pensione ai superstiti, poiché la posizione contributiva è considerata efficace solo al raggiungimento di tale età. Se invece il decesso avviene dopo il compimento dei 65 anni, la pensione ai superstiti spetta secondo le condizioni previste dalla normativa generale.
Lavoratori extracomunitari residenti in Italia
La circolare precisa che non vi sono innovazioni per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori stagionali e trasferimento dei contributi
L’art. 28, comma 2, della legge n. 189/2002, modificando l’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, riconosce ai lavoratori extracomunitari con contratto stagionale il diritto al trasferimento dei contributi all’Istituto o all’ente assicuratore dello Stato di provenienza. Resta comunque possibile la ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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