Circolare numero 41 del 26-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione dei contributi e dei termini connessi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici ed eruttivi del 2002 nei comuni individuati delle province di Campobasso, Foggia e Catania. Indica l’ambito territoriale di applicazione, i periodi di sospensione, gli adempimenti per i datori di lavoro e per le altre categorie interessate, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti. Precisa inoltre che, per alcuni Comuni non perfettamente coincidenti con gli elenchi precedenti, non saranno applicate sanzioni per ritardato pagamento se il versamento avverrà entro tre mesi dalla circolare.
Sospensione contributiva per calamità naturali in Molise, Sicilia e Puglia e relative istruzioni contabili
Sospensione contributiva per calamità naturali nelle province di Campobasso, Foggia e Catania
La circolare fornisce le istruzioni applicative della sospensione contributiva disposta per i soggetti colpiti dagli eventi sismici ed eruttivi del 2002 nei territori individuati dalle ordinanze di protezione civile e dalla successiva nota del Dipartimento della Protezione Civile. Oltre a delimitare l’ambito territoriale e temporale della misura, essa disciplina gli adempimenti per i datori di lavoro e per le altre categorie di contribuenti interessate, nonché le conseguenti registrazioni contabili.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina è richiamata dal D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 e n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicate sulla G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002. Viene inoltre richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 14 febbraio 2003, che individua in modo puntuale i comuni destinatari della sospensione.
Ambito territoriale e periodo di sospensione
La sospensione opera nei comuni elencati per le province di Campobasso, Foggia e Catania. Per i comuni della provincia di Catania la sospensione decorre dal 29 ottobre 2002 e termina il 31 marzo 2003; per i comuni delle province di Campobasso e Foggia decorre dal 31 ottobre 2002 e termina il 31 marzo 2003.
Sono sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza;
- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali;
- i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
- i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento dell’attività difensiva e di presentazione dei ricorsi amministrativi;
- le riscossioni tramite concessionari;
- i termini relativi ad atti aventi efficacia esecutiva, inclusi quelli richiamati dalla circolare.
Precisazione sui comuni non perfettamente coincidenti con i precedenti elenchi
Poiché l’elencazione dei comuni riportata nella circolare non coincide perfettamente con quella dei precedenti provvedimenti di sospensione tributaria, l’Istituto precisa che non applicherà sanzioni per ritardato pagamento nei confronti dei residenti nei comuni non ricompresi nell’elenco, a condizione che la contribuzione sospesa sia versata entro tre mesi dalla data della circolare.
Datori di lavoro: contributi sospesi e modalità operative
Per i datori di lavoro la contribuzione oggetto di sospensione riguarda i periodi di paga da ottobre 2002 a febbraio 2003. Alle posizioni contributive interessate devono essere attribuiti:
- il codice di autorizzazione "8U" per le province di Campobasso e Foggia;
- il codice di autorizzazione "2G" per la provincia di Catania.
La circolare estende le istruzioni anche a:
- aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in province diverse da quelle colpite, ma con attività svolta nelle aree interessate;
- aziende operanti in territori diversi che sospendono solo la quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle zone colpite;
- aziende che presentano mod. DM10 con saldo a proprio credito per il conguaglio di prestazioni anticipate dall’Istituto, come assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali.
Compilazione del mod. DM10/2
Ai fini del mod. DM10/2, le aziende devono:
- compilare i quadri B e C con le consuete modalità per tutti i lavoratori;
- compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
- determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione, totale o parziale;
- sottrarre eventuali importi già esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite agli stessi lavoratori;
- indicare la differenza in uno dei righi liberi del quadro D, preceduta dal codice N942 e dalla dicitura "contr. sosp. ord. n. 3253/2002" per Campobasso e Foggia, oppure dal codice N943 e dalla dicitura "contr. sosp. eruz. Etna, ord. n. 3254/2002" per Catania;
- sommare le partite del quadro D e riportare il totale al rigo 57;
- calcolare la differenza tra i righi 33 e 57 e riportarla nel riquadro sottostante il rigo 57;
- versare il saldo della denuncia a debito con le modalità ordinarie tramite F24 oppure presentare la denuncia alla sede competente per rimborso o compensazione, secondo la disciplina vigente.
Altre categorie di contribuenti
La sospensione riguarda anche altre gestioni contributive. In particolare, sono interessati:
- artigiani e commercianti;
- datori di lavoro domestico;
- aziende che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi;
- aziende agricole;
- autonomi del settore agricolo;
- prosecutori volontari.
Scadenze sospese e recupero dei versamenti
Per le altre categorie, la circolare sospende specifiche scadenze:
- per artigiani e commercianti, la terza e la quarta rata dei contributi fissi con scadenza 16 novembre 2002 e 16 febbraio 2003, nonché l’acconto sui contributi a percentuale con scadenza 30 novembre 2002;
- per i datori di lavoro domestico, la scadenza del 10 gennaio 2003;
- per le aziende con collaboratori coordinati e continuativi, le scadenze da ottobre 2002 a febbraio 2003;
- per le aziende agricole, il secondo e il terzo trimestre 2002;
- per gli autonomi agricoli, la terza e la quarta rata dell’anno 2002;
- per i prosecutori volontari, il terzo e il quarto trimestre 2002.
I contributi sospesi possono essere versati, senza ulteriori somme aggiuntive, a decorrere dal terzo mese successivo alla sospensione, in unica soluzione oppure in un numero di rate pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Il pagamento in unica soluzione o della prima rata scade il 16 giugno. Gli adempimenti connessi non eseguiti per effetto della sospensione devono essere effettuati entro il 31 maggio 2003. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese per tutta la durata della rateazione.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei contributi sospesi sono istituiti due conti:
- GPA 00/102, per i crediti per contributi sospesi alle aziende nel territorio delle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002, collegato al codice N942;
- GPA 00/103, per i crediti per contributi sospesi alle aziende nel territorio della provincia di Catania colpita dai fenomeni eruttivi dell’Etna e dagli eventi sismici, collegato al codice N943.
Entrambi i conti devono essere assistiti da appositi partitari locali. La procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite nei conti, in duplice copia; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti. La circolare rinvia a successivi chiarimenti per le modalità di contabilizzazione dei recuperi dei contributi sospesi.
Punti principali
Ambito normativo e territoriale della sospensione
La circolare attua il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, e richiama le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 e n. 3254 del 29 novembre 2002, oltre alla nota del Dipartimento della Protezione Civile del 14 febbraio 2003. La sospensione riguarda i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici e vulcanici individuati nei comuni elencati per le province di Campobasso, Foggia e Catania.
Termini e effetti della sospensione
Sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, nonché i termini relativi ai processi esecutivi, alle notificazioni, ai pagamenti in misura ridotta, alle difese e ai ricorsi amministrativi. La sospensione comprende anche le riscossioni tramite concessionari e i termini collegati agli atti aventi efficacia esecutiva.
Comuni interessati e periodo di efficacia
Per i comuni della provincia di Catania la sospensione opera dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003; per i comuni delle province di Campobasso e Foggia opera dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. La circolare riporta l’elenco analitico dei comuni destinatari per ciascuna provincia.
Tutela per i soggetti non perfettamente coincidenti con gli elenchi
Poiché l’elencazione dei comuni contenuta nella circolare non coincide perfettamente con quella dei precedenti provvedimenti di sospensione tributaria, l’Istituto precisa che non applicherà sanzioni per ritardato pagamento ai residenti nei comuni non compresi nell’elenco che abbiano sospeso i versamenti, a condizione che la contribuzione sospesa sia versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare.
Datori di lavoro: contributi sospesi e codici di autorizzazione
Per i datori di lavoro la sospensione riguarda i periodi di paga da ottobre 2002 a febbraio 2003. Alle posizioni contributive interessate devono essere attribuiti il codice di autorizzazione "8U" per le province di Campobasso e Foggia e il codice "2G" per la provincia di Catania.
Datori di lavoro: soggetti e casi particolari
Le istruzioni si applicano anche alle aziende con accentramento contributivo che operano in province diverse da quelle colpite ma hanno svolto attività nelle zone interessate, alle aziende che sospendono solo la quota a carico del lavoratore residente e alle aziende con mod. DM10 a credito per conguagli di prestazioni anticipate dall’Istituto. In tali casi la sospensione può essere totale o parziale, limitatamente alle unità produttive, cantieri o filiali ubicati nelle zone danneggiate.
Datori di lavoro: compilazione del mod. DM10/2
Le aziende devono compilare i quadri B e C con le modalità ordinarie, compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57, determinare i contributi riferiti ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione, scomputare eventuali agevolazioni esposte nel quadro D e indicare la differenza come contributo sospeso. Per Campobasso e Foggia va usato il codice N942 con la dicitura "contr. sosp. ord. n. 3253/2002"; per Catania il codice N943 con la dicitura "contr. sosp. eruz. Etna, ord. n. 3254/2002".
Datori di lavoro: versamento e gestione dei crediti
Dopo la compilazione del modello, va effettuata la sommatoria delle partite del quadro D e riportato il totale al rigo 57; quindi si calcola la differenza tra i righi 33 e 57 e la si riporta nel riquadro sottostante. Il saldo a debito va versato con F24, mentre il saldo a credito può essere presentato alla sede competente per rimborso o compensazione secondo le regole ordinarie.
Altre categorie contribuenti interessate
La sospensione si applica anche agli artigiani e commercianti, ai datori di lavoro domestico, alle aziende che impiegano collaboratori coordinati e continuativi, alle aziende agricole e agli autonomi agricoli, nonché ai prosecutori volontari. Sono espressamente richiamate le specifiche scadenze oggetto di sospensione per ciascuna categoria.
Scadenze sospese per le altre gestioni
Per artigiani e commercianti sono sospese la terza e la quarta rata dei contributi fissi con scadenza 16 novembre 2002 e 16 febbraio 2003, oltre all’acconto sui contributi a प्रतिशतuale con scadenza 30 novembre 2002. Per i datori di lavoro domestico è sospesa la scadenza del 10 gennaio 2003. Per i collaboratori coordinati e continuativi sono sospese le scadenze da ottobre 2002 a febbraio 2003. Per le aziende agricole sono sospesi il secondo e il terzo trimestre 2002, mentre per gli autonomi agricoli la terza e la quarta rata 2002; per i prosecutori volontari il terzo e il quarto trimestre 2002.
Ravvenimento dei contributi sospesi e termini di pagamento
I contributi sospesi possono essere versati, senza aggravio di somme aggiuntive, a decorrere dal terzo mese successivo alla sospensione, in unica soluzione oppure in un numero di rate pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata scade il 16 giugno; gli adempimenti connessi non eseguiti per effetto della sospensione devono essere effettuati entro il 31 maggio 2003. Le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione dei contributi sospesi sono istituiti il conto GPA 00/102 per le aziende delle province di Campobasso e Foggia, con codice N942, e il conto GPA 00/103 per la provincia di Catania, con codice N943. I conti devono essere assistiti da appositi partitari locali; il programma DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali, da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti.
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