Circolare numero 42 del 26-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge finanziaria 2003 sulla Gestione separata, con particolare riferimento all’aumento delle aliquote per i pensionati diretti, alla nuova base imponibile per i venditori a domicilio e all’esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali delle associazioni sportive dilettantistiche dall’obbligo contributivo. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per la compilazione dei modelli di denuncia e per la corretta individuazione delle categorie interessate.
Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/95: innovazioni della legge finanziaria 2003
Gestione separata: innovazioni della legge finanziaria 2003
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995. In continuità con la circolare n. 21 del 30 gennaio 2003, l’Istituto precisa gli effetti delle nuove disposizioni su aliquote contributive, vendite a domicilio e rapporti con le associazioni sportive dilettantistiche.
Aliquote contributive per i pensionati diretti
L’art. 44, comma 6, della L. 289/2002 prevede un aumento di 2,5 punti percentuali delle aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla Gestione separata che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta. La circolare chiarisce che l’aumento si applica:
- ai soggetti titolari della sola pensione diretta;
- ai soggetti titolari di pensione diretta che siano anche iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria.
L’unico requisito rilevante è quindi la titolarità di una pensione diretta, senza ulteriori distinzioni. Ai fini della denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2003, il committente deve indicare nella colonna 15 del modello GLA C il codice "002" per i titolari di pensione diretta.
Venditori a domicilio: nuova base di calcolo
L’art. 2, comma 12, della L. 289/2002 modifica l’art. 25-bis del DPR 600/1973, stabilendo che la ritenuta alla fonte sulle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio sia calcolata sul corrispettivo ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. In termini sostanziali, l’imponibile fiscale e quello previdenziale risultano pari al 78% delle provvigioni percepite.
In applicazione del richiamo contenuto nel DM 2 maggio 1996, n. 281, la circolare afferma che, dal 2003, la contribuzione dovuta dai venditori a domicilio, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, va calcolata sul 78% del totale delle provvigioni.
La circolare aggiunge un chiarimento operativo sul GLA: dal 1° gennaio 2003 è stata reinserita la categoria dei venditori porta a porta nella tabella codici attività con il codice 28. Ne consegue che:
- in sede di iscrizione alla Gestione separata, il venditore porta a porta deve barrare l’apposita casella iniziale del modulo;
- nella dichiarazione delle provvigioni percepite, il committente deve indicare il codice 28.
Associazioni sportive dilettantistiche e collaborazioni amministrativo-gestionali
L’art. 90, comma 3, della L. 289/2002 riclassifica tra i redditi diversi, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera m), del TUIR, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La conseguenza indicata dalla circolare è rilevante sul piano previdenziale: poiché tali compensi non rientrano più nell’art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, non è possibile assoggettarli alla contribuzione della Gestione separata. L’Istituto richiama, per analogia, il precedente intervento dell’art. 37 della L. 342/2000, che aveva già qualificato come redditi diversi i compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche erogati da CONI, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.
Indicazioni operative complessive
La circolare, pur confermando integralmente quanto già chiarito con la precedente n. 21/2003, fornisce soprattutto precisazioni applicative utili ai committenti e agli intermediari incaricati della denuncia dei compensi. I profili centrali riguardano:
- l’individuazione corretta dei soggetti per i quali si applica l’aumento contributivo;
- la corretta determinazione dell’imponibile per i venditori a domicilio;
- l’esclusione dall’obbligo contributivo per i rapporti amministrativo-gestionali delle associazioni sportive dilettantistiche;
- la corretta compilazione dei modelli GLA e GLA C con i codici richiesti.
Nel complesso, la circolare mira a coordinare le nuove disposizioni fiscali con le regole previdenziali della Gestione separata, evitando difformità tra qualificazione reddituale e base contributiva.
Punti principali
Aumento dell’aliquota per i titolari di pensione diretta
L’incremento di 2,5 punti percentuali delle aliquote contributive e di computo, previsto dall’art. 44, comma 6, della L. 289/2002, si applica a tutti gli iscritti alla Gestione separata che percepiscono una pensione previdenziale diretta. Il chiarimento vale sia per chi percepisce esclusivamente tale pensione sia per chi, pur essendo pensionato diretto, risulta iscritto anche ad altra gestione previdenziale obbligatoria. La circolare precisa che la sola titolarità della pensione diretta è condizione sufficiente per l’aumento. I committenti devono indicare il codice "002" nella colonna 15 del modello di denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2003 (foglio GLA C).
Venditori a domicilio: riduzione della base imponibile
L’art. 2, comma 12, della L. 289/2002 modifica l’art. 25-bis del DPR 600/1973, prevedendo che la ritenuta sulle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio sia calcolata non sull’intero importo, ma sull’ammontare delle provvigioni ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Ne deriva che la ritenuta e la base imponibile previdenziale risultano commisurate al 78% delle provvigioni percepite. Per effetto del rinvio al criterio fiscale previsto dal DM 2 maggio 1996, n. 281, la contribuzione dei venditori a domicilio, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, deve quindi essere calcolata dal 2003 sul 78% del totale delle provvigioni. Inoltre, dal 1° gennaio 2003, nella tabella codici attività del GLA è stata reinserita la categoria dei venditori porta a porta con codice 28: in sede di iscrizione occorre barrare la relativa casella, mentre nella denuncia delle provvigioni il committente deve indicare il codice 28.
Associazioni sportive dilettantistiche e collaborazioni amministrativo-gestionali
L’art. 90, comma 3, della L. 289/2002 inserisce tra i redditi diversi, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera m), del TUIR, anche i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Poiché tali redditi non rientrano più nell’ambito dell’art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, viene meno la possibilità di assoggettarli a contribuzione nella Gestione separata. La circolare richiama anche il precedente intervento normativo dell’art. 37 della L. 342/2000, relativo ai compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
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