Circolare numero 12 del 05-03-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2001, non possono più essere irrogate sanzioni amministrative nella forma dell’ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie connesse all’omesso o parziale versamento di contributi o premi. Alla luce della sentenza della Cassazione n. 7524/2002, l’Ente si adegua ritenendo rilevante la data di emissione dell’ordinanza-ingiunzione: se successiva all’entrata in vigore della legge n. 388/2000, l’ordinanza è inefficace. Vengono quindi sospese le procedure di contestazione e irrogazione per tali violazioni, con revoca d’ufficio delle ordinanze non definitive e abbandono dei giudizi di opposizione pendenti. Restano invece in vigore le sanzioni per le violazioni non connesse al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.
Abolizione delle sanzioni amministrative in materia contributiva ex art. 116, comma 12, L. n. 388/2000
Abolizione delle sanzioni amministrative in materia contributiva
La circolare prende atto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta in tema di sanzioni amministrative per violazioni previdenziali e assistenziali. In particolare, chiarisce gli effetti dell’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002, e definisce le conseguenze operative per l’attività dell’Ente.
Quadro normativo di riferimento
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 116, comma 12, ha disposto l’abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché di quelle violazioni dalle quali derivi comunque tale omissione, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La norma lascia ferme le sanzioni penali e non incide sulle sanzioni previste per violazioni non collegate al mancato o ritardato versamento.
Prime indicazioni applicative e circolare dell’Ente
L’Ente richiama la propria circolare n. 14 del 1° giugno 2001, emanata in conformità ai chiarimenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale contenuti nella circolare n. 12 del 22 gennaio 2001. In quella sede si era ritenuto che l’abrogazione delle sanzioni amministrative decorresse dall’1 gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000, mantenendo però la procedura sanzionatoria per le violazioni anteriori, in applicazione del principio tempus regit actum richiamato dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 689/1981.
Intervento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002, ha affermato che in materia di illeciti amministrativi valgono il principio di legalità, di irretroattività e il divieto di applicazione analogica sanciti dall’art. 1 della legge n. 689/1981. Ne deriva che la condotta deve essere valutata secondo la legge vigente al momento del suo compimento e non secondo una disciplina successiva più favorevole. Tuttavia, la stessa sentenza ha evidenziato che l’art. 116, comma 12, fa riferimento non alla condotta, ma alla manifestazione della potestas puniendi della pubblica autorità; perciò risultano eliminate le sanzioni amministrative per le infrazioni contestate dopo l’entrata in vigore della legge, momento che coincide con l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Criterio seguito dall’Ente
Alla luce di tale pronuncia, l’Ente dichiara di dovervi conformare la propria azione amministrativa. Assume quindi rilievo decisivo la data di emissione dell’ordinanza-ingiunzione: se essa è emessa dopo il 1° gennaio 2001, l’ordinanza è inefficace. Questo criterio comporta un mutamento rispetto all’impostazione precedente e incide sia sulle ordinanze già formate sia sull’attività futura degli uffici.
Conseguenze operative per contestazione e irrogazione
Dalla nuova impostazione discende che non devono più essere emesse ordinanze-ingiunzione non solo per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore della legge, ma anche per quelli anteriori. Inoltre, per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della legge n. 689/1981, non deve più procedersi alla redazione né alla notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo.
Procedimenti già avviati e riscossione delle somme
Le ordinanze-ingiunzione emesse a decorrere dal 1° gennaio 2001 e non ancora passate in giudicato devono essere revocate d’ufficio mediante ordinanza di archiviazione. Se è in corso un giudizio di opposizione, esso deve essere abbandonato. Le somme richieste con ordinanze-ingiunzione non opposte nei termini restano invece soggette a riscossione in via amministrativa o tramite iscrizione a ruolo.
Sanzioni che restano applicabili
La circolare precisa infine che restano in vigore le sanzioni previste dall’art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981 per tutte le violazioni non connesse all’omesso o ritardato pagamento di contributi o premi. Per tali fattispecie non mutano le modalità di contestazione e di riscossione.
Punti principali
Norma di riferimento e abolizione delle sanzioni
L’art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché quelle da cui derivi tale omissione. La disposizione si applica ferma restando la rilevanza delle sanzioni penali e richiama anche le violazioni formali in materia di collocamento previste dall’art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981.
Orientamento iniziale dell’Ente e chiarimenti ministeriali
La circolare n. 14 del 1° giugno 2001, in linea con la circolare ministeriale n. 12 del 22 gennaio 2001, aveva affermato che l’abrogazione delle sanzioni amministrative decorreva dall’1 gennaio 2001 con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000, mantenendo però la procedura sanzionatoria per le violazioni anteriori in applicazione del principio tempus regit actum di cui all’art. 1, secondo comma, della legge n. 689/1981.
Pronuncia della Cassazione e criterio temporale
La sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002 ha stabilito che, in materia di illeciti amministrativi, vale il principio di legalità, irretroattività e divieto di analogia dell’art. 1 della legge n. 689/1981, con conseguente applicazione della legge vigente al momento della condotta e non della disciplina successiva più favorevole. Tuttavia, poiché l’art. 116, comma 12, fa riferimento alla manifestazione della potestas puniendi e non alla condotta, le sanzioni amministrative risultano rimosse per le infrazioni contestate dopo l’entrata in vigore della nuova legge, momento individuato nell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Adeguamento dell’Ente
L’Ente dichiara di conformarsi alla sentenza e assume come decisiva la data di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Ne consegue che l’ordinanza è inefficace se emessa dopo il 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 388/2000.
Effetti operativi sulle procedure sanzionatorie
Non devono più essere emesse ordinanze-ingiunzione per periodi contributivi successivi all’entrata in vigore della norma, ma neppure per periodi anteriori. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della legge n. 689/1981 non deve più procedersi alla redazione e notificazione dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo.
Gestione dei procedimenti pendenti e delle somme dovute
Le ordinanze-ingiunzione emesse dal 1° gennaio 2001 e non ancora passate in giudicato devono essere revocate d’ufficio con ordinanza di archiviazione. Se è pendente un giudizio di opposizione, il procedimento deve essere abbandonato. Le somme richieste con ordinanze-ingiunzione non opposte nei termini devono essere riscosse in via amministrativa oppure tramite iscrizione a ruolo.
Sanzioni ancora applicabili
Restano in essere le sanzioni previste dall’art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981 per le violazioni non connesse all’omesso o ritardato pagamento di contributi o premi, per le quali non cambiano le procedure di contestazione e riscossione.
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