Cassazione Penale, Sentenza n. 29287/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tentato furto aggravato. La ricorrente contestava: 1) la qualificazione dell'aggravante della "minorata difesa" ex art. 61 n.5 cod. pen., ritenendo mancante un accertamento concreto dell'ostacolo alla difesa e del "profitto" dell'agente; 2) la sussistenza dell'aggravante per destrezza ex art. 625 n.4 cod. pen., sostenendo che si era trattato di semplice approfittamento della disattenzione della vittima; 3) la mancata esclusione della recidiva ex art. 99 cod. pen., per carenza motivazionale circa la effettiva rilevanza della reiterazione ai fini della pericolosità e riprovevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva condannato la ricorrente per tentato furto aggravato. In particolare: 1) l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5) è stata ritenuta correttamente applicata sulla base di un accertamento concreto delle condizioni della vittima (85 anni, difficoltà deambulatorie, necessità ripetuta di usare il bagno), delle circostanze di luogo (scale con passaggio intralciato) e del modo di agire dell'imputata; 2) l'aggravante per destrezza (art. 625 n.4) è stata confermata perché l'imputata ha usato modalità rapide e abili (ostruzione del passaggio e sottrazione fulminea dalla tasca senza che la vittima se ne accorgesse), integrando un "quid pluris" rispetto al furto semplice; 3) la contestata recidiva non è stata esclusa in relazione ai numerosi precedenti, alla tipologia degli stessi e al rischio concreto di recidiva, pur non avendo inciso autonomamente sull'entità finale della pena (la pena base è stata determinata anche in considerazione di altre aggravanti). Conseguentemente, la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa è stata confermata.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 cod. pen.
La circostanza aggravante della "minorata difesa" richiede un accertamento concreto: a) esistenza di una circostanza di tempo, luogo o persona astrattamente idonea a ostacolare la difesa; b) produzione in concreto dell'effetto di ostacolo alla difesa; c) che l'agente ne abbia concretamente "profittato". L'età avanzata della vittima può integrare l'aggravante, ma non automaticamente: occorre verificare l'effettiva diminuzione della capacità di difesa
art. 625 n. 4 cod. pen.
L'aggravante per destrezza richiede modalità esecutive caratterizzate da particolari abilità, astuzia o avvedutezza tali da sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore sulla res; non è sufficiente la mera approfittazione di una disattenzione non provocata
art. 63 comma 4 cod. pen.
Prevede aumenti di pena per la recidiva: nel caso in esame il giudice ha tenuto conto delle aggravanti plurime nel determinare la pena, applicando le disposizioni sulla recidiva senza che questa costituisse l'unico elemento di aumento
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva: la sua esclusione richiede motivazione concreta; il giudice può mantenere la recidiva se i precedenti e le condizioni soggettive indicano pericolosità e rischio di commissione di nuovi reati
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8 (convertito)
Prevede la possibilità di requisitoria scritta e la disciplina procedurale speciale utilizzata nella fase di cassazione (citata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale)
legge 15 luglio 2009 n.94 art.1 comma 7
Ha introdotto nel testo dell'art. 61 cod. pen. il riferimento all'età della vittima ("anche in riferimento all'età"), sancendo la possibilità che l'età avanzata configuri la minorata difesa se comprovata concretamente
Sezioni Unite, sent. n. 40275/2021 (Cardellini)
Ha chiarito il metodo di accertamento per l'art. 61 n.5 (le tre verifiche di esistenza astratta, produzione concreta dell'ostacolo e profitto dell'agente) e ha escluso automatismi nella valorizzazione dell'età della vittima
Sezioni Unite, sent. n. 34090/2017 (Quarticelli)
Ha definito i parametri della destrezza: il furto con destrezza implica modalità che costituiscono un "quid pluris" rispetto alla consumazione ordinaria del furto, eseguite con abilità, rapidità o scaltrezza
Sezioni Unite, sent. n. 35738/2010
Riferimento giurisprudenziale richiamato in tema di motivazione circa la recidiva e la necessità di valutazione della riprovevolezza e della pericolosità concreta
Massime di principio
- Per l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5) non è sufficiente l'oggettiva età avanzata della vittima: è necessario accertare in concreto che tale condizione abbia effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata e che l'agente ne abbia "profittato".
- L'età avanzata della vittima può, comunque, integrare da sola l'aggravante se dalla ricostruzione fattuale emerge la concreta diminuzione della capacità di difesa (es. difficoltà di deambulazione, condizioni fisiche che impediscono reazione), soprattutto se unita a circostanze di luogo che agevolano l'azione delittuosa.
- L'aggravante per destrezza (art. 625 n.4) richiede modalità esecutive che vadano oltre la semplice approfittazione di una disattenzione: rapidità, abilità, ostruzione deliberata del passaggio e sottrazione fulminea sono elementi tipici che possono integrarla.
- La contestazione della recidiva necessita di una valutazione motivata: il giudice può ritenere la recidiva sussistente quando numerosi precedenti similari, le modalità esecutive e le condizioni personali indicano un concreto pericolo di reiterazione; tuttavia la recidiva deve essere valorizzata nel quadro complessivo delle circostanze aggravanti.
- In situazioni analoghe, per difendere efficacemente l'imputato conviene contestare non solo l'astrattezza degli elementi (es. sola età), ma anche fornire elementi concreti che neutralizzino l'effetto ostacolante (es. prove che la vittima aveva adeguata vigilanza, presenza di terzi, modalità non tali da ridurre la difesa) e dimostrare l'assenza di un "quid pluris" nelle modalità esecutive per escludere la destrezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →