Sentenza n. 3516/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 314/2024 emessa dal Tribunale di Varese, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, sezione lavoro, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere € 500,00 a titolo di carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era stata notificata il 25 novembre 2025 e il ricorso era stato notificato e depositato il 19 aprile 2026. Il Ministero ha documentato che la sentenza era stata eseguita il 10 dicembre 2025, quindi prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha pertanto chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha verificato preliminarmente la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, dopo la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito processuale, tuttavia, ha rilevato che l'azione di ottemperanza deduceva un inadempimento dell'Amministrazione già venuto meno prima della notificazione e del deposito del ricorso: la somma dovuta era stata infatti corrisposta il 10 dicembre 2025. La domanda non poteva quindi essere esaminata come rimedio contro un inadempimento ancora attuale. Il TAR non ha accolto la richiesta di regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e, considerate le peculiarità della controversia e il carattere in rito della pronuncia, ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'obbligo risultava già adempiuto prima della sua instaurazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza prima della possibilità di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso e, quindi, il ricorso procedibile sotto questo profilo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando, prima della sua notificazione e del suo deposito, l'amministrazione abbia già integralmente adempiuto all'obbligo derivante dalla sentenza da eseguire, poiché manca un inadempimento attuale suscettibile di tutela esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, deve essere rispettato il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996; decorso tale termine, il ricorso è procedibile sotto il profilo temporale.
- L'avvenuto adempimento dell'obbligo prima dell'instaurazione del giudizio comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, anziché una pronuncia di cessata materia del contendere, quando la domanda sia stata proposta per denunciare un inadempimento già insussistente al momento della proposizione.
- La natura processuale della pronuncia e le peculiarità della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese, anche quando il ricorrente chieda di applicare il criterio della soccombenza virtuale.
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