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Circolare

Circolare numero 42 del 21-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica dal 1° gennaio 1996 l’aggiornamento dei limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi esclusi dall’assegno per il nucleo familiare, nonché i nuovi limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Vengono inoltre richiamati i criteri per l’accertamento dei familiari a carico e trasmessi i valori delle tabelle applicabili per il 1996, distinguendo le diverse casistiche di nucleo familiare e di maggiorazione prevista.

Rivalutazione per il 1996 dei limiti di reddito per assegni familiari e carichi di famiglia

Rivalutazione 1996 dei limiti di reddito per assegni familiari e carichi di famiglia

La circolare interviene sui limiti di reddito applicabili dal 1° gennaio 1996 ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché ai fini dell’accertamento del diritto agli assegni familiari. Il documento interessa in particolare i lavoratori autonomi esclusi dall’assegno per il nucleo familiare e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, richiamando anche i criteri per la verifica dei familiari a carico.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai soggetti che continuano a essere disciplinati dalla normativa sugli assegni familiari, ossia:

  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
  • caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
  • armatori e proprietari armatori imbarcati;
  • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La circolare precisa che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non determina la cessazione di altri diritti o benefici connessi alla vivenza a carico.

Rivalutazione dei limiti di reddito familiare

Per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, i limiti di reddito familiare vengono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1995 il tasso di inflazione programmato è indicato nella misura del 2,5%.

Le tabelle aggiornate sono applicabili dal 1° gennaio 1996 e distinguono le diverse situazioni considerate dalla normativa, con soglie differenziate in funzione della composizione del nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni soggettive.

Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari

Ai fini dell’accertamento del carico, e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il riferimento è il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 1996 in L. 659.050 mensili.

Su tale base, per l’intero anno 1996 i limiti di reddito mensili risultano pari a:

  • L. 928.200 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato;
  • L. 1.624.300 per due genitori.

Gli stessi limiti si applicano anche, secondo la disciplina già vigente, alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, sulla base dell’indice unitario di mantenimento.

Criteri di accertamento dei familiari a carico

L’allegato A riassume i criteri per individuare i familiari a carico ai fini degli assegni familiari.

Coniuge

Il coniuge è considerato a carico quando non percepisce redditi superiori ai limiti previsti. Può essere considerato a carico anche il coniuge separato legalmente, se nell’atto di separazione è previsto l’obbligo di corresponsione degli alimenti.

Figli ed equiparati

I figli sono normalmente a carico fino al compimento del 18° anno di età. Il limite è prorogato:

  • fino al 21° anno, se apprendisti o frequentanti una scuola media o professionale;
  • fino al compimento del 26° anno, se frequentanti l’Università o altra scuola superiore legalmente riconosciuta cui si accede con diploma di scuola media superiore.

Non vi sono limiti di età per i figli assolutamente e permanentemente impossibilitati a svolgere un proficuo lavoro per grave infermità o difetto fisico o mentale.

Sono equiparati ai figli, con applicazione delle stesse regole:

  • figli adottivi e affidati;
  • figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • minori affidati agli organi competenti ai sensi di legge.

Sono esclusi da tale equiparazione fratelli, sorelle e nipoti.

Fratelli, sorelle e nipoti

La normativa prevista per i figli si applica anche a fratelli, sorelle e nipoti quando ricorrano determinate condizioni, e cioè in caso di:

  • morte del padre;
  • invalidità permanente del padre;
  • disoccupazione non indennizzata del padre;
  • abbandono della famiglia da parte del padre.

Per fratelli e sorelle si intendono anche i consanguinei e gli uterini, anche se naturali. Per nipoti si intendono sia quelli in linea retta sia quelli in linea collaterale, compresi i figli naturali di figlia o sorella nubile e i pronipoti.

Genitori e altri ascendenti

I genitori devono aver raggiunto l’età richiesta per la pensione di vecchiaia oppure essere invalidi permanentemente al lavoro secondo la normativa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Se più figli contribuiscono al mantenimento, il genitore può essere a carico di uno solo di essi; in caso di disaccordo, la scelta spetta al figlio maggiore. Se un genitore è a carico dell’altro, non può essere considerato a carico del figlio.

Sono considerati a carico quando non possiedono redditi superiori ai limiti previsti e quando il figlio contribuisce al loro mantenimento in modo sufficiente e continuativo.

Sono equiparati ai genitori:

  • genitori naturali;
  • patrigno e matrigna;
  • adottanti;
  • affilianti;
  • persone alle quali il lavoratore sia stato affidato regolarmente dagli organi competenti.

I suoceri sono esclusi dalla disciplina degli assegni familiari.

Possono essere considerati a carico anche altri ascendenti in linea retta, come i nonni, alle condizioni previste per i genitori, purché il lavoratore abbia a carico il genitore da cui essi discendono oppure il genitore sia morto o abbia abbandonato la famiglia.

Redditi da considerare

Ai fini dell’accertamento del carico, i redditi da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili a IRPEF al lordo di detrazioni, oneri deducibili e ritenute, compresi i redditi a tassazione separata. Restano esclusi, in particolare, i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

I redditi devono essere dichiarati su base mensile; la tredicesima mensilità e gli altri redditi riferiti all’intero anno o con periodicità diversa dal mese vanno rapportati al mese e sommati al reddito mensile.

Tabelle dei limiti annui per il 1996

Le tabelle allegate fissano i limiti di reddito familiare annuo per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, con articolazioni diverse a seconda delle condizioni personali e familiari.

Tabella 1: regime generale

Si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi trattati nelle tabelle successive. È strutturata in base al numero dei componenti del nucleo e prevede valori distinti per:

  • cessazione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
  • cessazione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione.

Tabella 2: soggetti vedovi, divorziati, separati, abbandonati, celibi o nubili con figli minori o equiparati

Si applica ai soggetti cui spettano assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione per figli ed equiparati minori, e che si trovino in una delle condizioni indicate. Anche in questo caso sono previste soglie differenziate per la cessazione parziale o totale del trattamento, con una maggiorazione del 10% rispetto al regime ordinario.

Tabella 3: nuclei con persone totalmente inabili

Si applica ai soggetti nel cui nucleo siano presenti persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia e che siano dichiarate totalmente inabili. Le soglie risultano più elevate rispetto alla tabella generale e prevedono una maggiorazione del 50%.

Tabella 4: casi cumulativi

Si applica ai soggetti che cumulano le condizioni previste dalla tabella 2 e dalla tabella 3, cioè ai nuclei con figli minori o equiparati e con persone totalmente inabili, nelle condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà. Le soglie sono ulteriormente incrementate, con una maggiorazione del 60%.

Indicazioni operative

Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali, al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei nuovi limiti per il 1996.

Punti principali

Aggiornamento dei limiti di reddito dal 1° gennaio 1996

I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1995 il tasso indicato è pari al 2,5% e le nuove tabelle si applicano dal 1° gennaio 1996.

Soggetti interessati

Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, cioè i lavoratori autonomi che continuano ad applicare la normativa sugli assegni familiari e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. La circolare precisa anche che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non incide automaticamente su altri diritti o benefici dipendenti dalla vivenza a carico.

Limiti di reddito mensili per il diritto agli assegni familiari

Per il 1996, in base al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fissato in L. 659.050 mensili, i limiti di reddito mensili ai fini dell’accertamento del carico sono pari a L. 928.200 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato e a L. 1.624.300 per due genitori. Tali limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le regole già vigenti per l’indice unitario di mantenimento.

Criteri di accertamento dei familiari a carico

L’allegato A riassume i criteri per individuare i familiari a carico: il coniuge è a carico se non percepisce redditi superiori ai limiti previsti; i figli sono normalmente a carico fino a 18 anni, fino a 21 anni se apprendisti o studenti di scuola media/professionale, fino a 26 anni se universitari o frequentanti scuole superiori legalmente riconosciute, senza limiti di età in caso di grave inabilità. Sono disciplinati anche i casi di figli equiparati, fratelli, sorelle, nipoti, genitori e altri ascendenti, con specifiche condizioni di reddito, mantenimento, convivenza e status familiare.

Tabelle dei limiti annuali per la cessazione o riduzione

Sono riportate quattro tabelle applicabili dal 1° gennaio 1996: la tabella generale per i soggetti interessati, la tabella per soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori o equiparati, la tabella per nuclei con persone totalmente inabili e la tabella per i casi cumulativi che combinano le condizioni precedenti. Le soglie variano in funzione del numero dei componenti del nucleo e della tipologia di trattamento, includendo ipotesi di cessazione del primo figlio/genitore a carico e di cessazione totale degli assegni o delle quote di maggiorazione, con incrementi del 10%, 50% e 60% secondo i casi previsti.

Obblighi di divulgazione

Le sedi sono invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali interessate.

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