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Circolare

Circolare numero 39 del 20-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche apportate dal D.L. 1 febbraio 1996, n. 40 alla disciplina del condono dei debiti contributivi del settore agricolo prevista dalla legge n. 724/1994. Vengono prorogati i termini, estesa la regolarizzazione anche ad alcuni debiti del 1995, ridefinite le modalità di calcolo e pagamento, disciplinati i casi di chi non aveva ancora presentato domanda, di chi aveva già avviato la procedura e di chi intende integrare la domanda. Sono inoltre richiamate le cause di decadenza, la sospensione delle procedure esecutive e le indicazioni sulla nuova modulistica.

Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi agricoli: modifiche introdotte dal D.L. n. 40/1996

Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi agricoli dopo il D.L. n. 40/1996

La circolare esamina l'impatto dell'art. 5 del D.L. 1 febbraio 1996, n. 40 sulla disciplina di regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi del settore agricolo prevista dall'art. 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il documento chiarisce che le nuove regole hanno portata generale e si applicano a tutte le posizioni interessate, con effetti sul termine di domanda, sul calcolo del dovuto e sulle modalità di rateazione.

Quadro normativo e finalità dell'intervento

La nuova disciplina:

  • differisce al 31 marzo 1996 il termine per la regolarizzazione, precedentemente fissato al 31 dicembre 1995;
  • estende, mediante fictio juris, la possibilità di regolarizzazione anche ai debiti riferiti al 1995, purché in scadenza naturale entro il 31 gennaio 1996;
  • modifica in senso più favorevole le modalità di pagamento del debito complessivo e il sistema di calcolo di quanto dovuto alla prima scadenza contributiva.

La circolare precisa che il decreto ha natura generale e non introduce una categoria autonoma di contribuenti che possano regolarizzare solo il 1995 con esenzione da versamenti al 31 marzo 1996. I debiti del 1995, nei limiti condonabili, vanno trattati come quelli degli anni precedenti, anche perché le relative somme risultavano comunque dovute entro la fine del 1995 per scadenze naturali e per effetto dei commi 11 e 14 dell'art. 18 della legge n. 724/1994.

Ambito oggettivo della regolarizzazione

Per effetto dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 40/1996, la regolarizzazione può riguardare:

  • tutti i contributi dovuti per l'intero anno 1995 dai coltivatori diretti, concedenti a mezzadria e compartecipazione familiare, e dagli imprenditori agricoli a titolo principale;
  • i contributi relativi ai primi due trimestri del 1995 con riferimento all'impiego di operai a tempo determinato e indeterminato.

Contribuenti che non avevano esercitato la regolarizzazione al 31 dicembre 1995

I soggetti che non avevano presentato domanda entro il 31 dicembre 1995 devono:

  • presentare la domanda di regolarizzazione entro il 31 marzo 1996;
  • allegare la ricevuta del versamento di una somma pari a un quarto di quanto avrebbero dovuto pagare al 31 dicembre 1995, maggiorata del 2%.

La circolare richiama la disciplina previgente per individuare il dovuto al 31 dicembre 1995:

  • per posizioni debitorie fino a L. 3.000.000: intero importo dei contributi;
  • per posizioni superiori a L. 3.000.000:
    • 1/10 del debito complessivo, non meno di L. 1.000.000, in caso di omesso versamento di contributi già accertati;
    • 4/10 del debito totale, non meno di L. 1.000.000, in caso di omessa denuncia (evasione totale);
    • un quinto del debito residuo, non meno di L. 1.000.000;
    • la prima rata del debito ulteriormente residuo.

Per il versamento del 31 marzo 1996 non opera il limite minimo di L. 1.000.000: deve quindi essere pagato l'importo effettivamente risultante dal calcolo, anche se inferiore a tale soglia. La somma residua viene corrisposta:

  • in un'unica soluzione alla prima rata del 10 giugno 1996, se inferiore a L. 2.000.000;
  • alle scadenze successive, se superiore a tale importo.

Il pagamento rateale è previsto fino a un massimo di 26 rate:

  • le prime tre con scadenza 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1996, con cadenza trimestrale;
  • le restanti 23 dal 10 aprile 1997, con cadenza quadrimestrale.

Sugli importi delle rate successive alla prima maturano interessi nella misura dell'8% annuo.

Contribuenti che avevano già avviato la procedura entro il 31 dicembre 1995

Per i contribuenti che avevano già presentato domanda e proseguito la procedura fino al 31 dicembre 1995, la nuova normativa si applica ugualmente, salvo il caso in cui il debito fosse già integralmente estinto a quella data.

Anche per tali soggetti occorre:

  • ricalcolare il dovuto al 31 marzo 1996 applicando la nuova disciplina, ossia 1/4 di quanto dovuto al 31 dicembre 1995, senza maggiorazione del 2%;
  • rateizzare il debito residuo, cioè il debito complessivo meno quanto dovuto al 31 marzo 1996, secondo le medesime scadenze previste per i nuovi richiedenti;
  • scomputare l'eventuale eccedenza già versata al 31 dicembre 1995 sulle rate in scadenza dal 10 giugno 1996 fino a esaurimento.

Per questi contribuenti, gli interessi di differimento dell'8% decorrono dal 10 settembre 1996 e si applicano a partire dalla rata in scadenza il 10 dicembre 1996.

La circolare riporta anche un esempio numerico, volto a mostrare il ricalcolo del debito, l'eventuale credito derivante dai versamenti già eseguiti e il conseguente azzeramento di alcune rate iniziali.

Domande integrative e unificazione della procedura

La nuova domanda può essere presentata anche come integrazione di una procedura già avviata. In particolare, essa può riguardare:

  • soltanto debiti riferiti al 1995;
  • oppure debiti del 1994 e precedenti non compresi nella prima domanda.

La procedura resta unica, ma va trattata in modo distinto tra:

  • prima domanda, per la quale il dovuto al 31 marzo 1996 va ricalcolato senza maggiorazione del 2% e con interessi dal 10 dicembre 1996;
  • seconda domanda, per la quale il dovuto al 31 marzo 1996 va determinato applicando la maggiorazione del 2% e con interessi di differimento a partire dalla rata di settembre 1996.

La circolare indica un articolato metodo di calcolo per:

  • determinare il dovuto al 31 dicembre 1995 e al 31 marzo 1996 per ciascuna domanda;
  • calcolare il debito residuo rateizzabile dal 10 giugno 1996;
  • stabilire il numero delle rate e le relative scadenze;
  • unificare importi e interessi delle due domande in un unico piano di pagamento;
  • scomputare eventuali eccedenze versate oppure richiedere l'eventuale integrazione entro il 31 marzo 1996.

Ulteriori disposizioni: importi minimi, estinzioni e decadenza

La circolare segnala che restano ferme le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 724/1994, salvo quanto diversamente previsto dal D.L. n. 40/1996. In particolare:

  • sono estinte d'ufficio le obbligazioni contributive di importo non superiore a L. 30.000 e i relativi oneri accessori, per posizioni relative agli anni 1995 e precedenti considerate complessivamente;
  • sono estinti anche gli oneri accessori relativi a contributi 1995 e precedenti corrisposti oltre i termini di legge, purché il pagamento sia avvenuto entro il 31 dicembre 1995.

Costituisce causa di decadenza dal beneficio, oltre alle altre già previste dalla legge:

  • il mancato versamento dei contributi correnti dovuti nel 1996, a decorrere dal 10 marzo 1996;
  • il mancato versamento dei contributi degli anni successivi, fino al perfezionamento della procedura rateale, se questa si protrae oltre l'anno 1996.

Sospensione delle procedure esecutive

L'art. 5 del D.L. n. 40/1996 sospende nuovamente i procedimenti esecutivi per il recupero dei contributi insoluti. La sospensione riguarda tutte le procedure coattive nei confronti delle ditte inadempienti, comprese quelle già iscritte a ruolo esattoriale, fino al 31 marzo 1996. La circolare segnala che un apposito messaggio sarà inviato sulle problematiche esattoriali.

Modulistica e istruzioni operative

La circolare informa che sono in corso di stampa i nuovi modelli di domanda, i prospetti e le istruzioni operative, predisposti per facilitare il calcolo degli importi dovuti secondo il D.L. n. 40/1996. In linea generale:

  • chi presenta domanda per la prima volta utilizza la nuova modulistica;
  • chi ha già adempiuto alla scadenza del 31 dicembre 1995 non deve presentare una nuova domanda, salvo i casi di integrazione per debiti del 1995 o per posizioni non comprese nella prima istanza;
  • per il ricalcolo dei piani di versamento dei contribuenti già in procedura sono previsti modelli specifici;
  • per i casi di domanda integrativa sono predisposti appositi modelli, da conservare in raccolta specifica per categoria contributiva, comune e contribuente.

La circolare, nel complesso, fornisce quindi un quadro operativo completo per l'applicazione della nuova disciplina di regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi agricoli, con particolare attenzione a termini, calcoli, rateazioni, integrazioni e cause di decadenza.

Punti principali

Modifiche normative e portata generale

Il D.L. n. 40/1996 interviene sulla disciplina di regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi agricoli prevista dall'art. 18 della legge n. 724/1994. La circolare chiarisce che le nuove disposizioni hanno carattere generale e si applicano a tutti i contribuenti interessati, sia a coloro che non avevano presentato domanda sia a quelli che avevano già avviato la procedura. Viene inoltre precisato che la regolarizzazione può riguardare anche i contributi riferiti al 1995, nei limiti previsti, e che non è stata introdotta una categoria distinta di "regolarizzanti" limitata ai soli debiti del 1995.

Nuovi termini e modalità di versamento

Il termine per la regolarizzazione è differito al 31 marzo 1996, in luogo del precedente 31 dicembre 1995. Chi presenta domanda per la prima volta deve versare entro tale data una somma pari a un quarto di quanto dovuto al 31 dicembre 1995, maggiorata del 2%, senza applicazione del limite minimo di L. 1.000.000 per questo primo versamento. Il residuo viene poi rateizzato secondo le scadenze fissate dalla disciplina illustrata in circolare.

Contribuenti che non avevano presentato domanda al 31 dicembre 1995

I soggetti che non si erano avvalsi della precedente regolarizzazione devono presentare domanda entro il 31 marzo 1996, allegando la ricevuta del versamento dovuto. Per i debiti fino a L. 3.000.000 deve essere corrisposto l'intero importo dei contributi; per debiti superiori, il pagamento iniziale varia in funzione della tipologia di posizione debitoria (omesso versamento di contributi già accertati oppure omessa denuncia). La somma residua può essere pagata in un massimo di 26 rate: le prime tre con scadenza 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1996, e le restanti 23 dal 10 aprile 1997 con cadenza quadrimestrale. Sugli importi rateali successivi alla prima maturano interessi all'8% annuo.

Contribuenti che avevano già avviato la procedura di regolarizzazione

Per chi aveva già presentato domanda e proseguito la procedura fino al 31 dicembre 1995, la nuova normativa si applica comunque, salvo che il debito fosse già completamente estinto a quella data. Il dovuto al 31 marzo 1996 va ricalcolato applicando il criterio del quarto dell'importo determinato al 31 dicembre 1995, senza la maggiorazione del 2% per i debiti già regolarizzati secondo la disciplina previgente. L'eventuale eccedenza già versata rispetto al nuovo dovuto deve essere scomputata sulle rate successive. Per questi contribuenti gli interessi di differimento decorrono dal 10 settembre 1996 e si applicano alle rate in scadenza dal 10 dicembre 1996.

Domanda integrativa per debiti successivi o non inclusi

La circolare disciplina anche il caso in cui il contribuente integri la procedura già avviata con una nuova domanda, relativa a debiti del 1995 oppure ad altri debiti del 1994 e precedenti non compresi nella prima domanda. La procedura deve essere considerata unica, ma con trattamento distinto tra prima e seconda domanda. Sono previste specifiche regole per il ricalcolo del dovuto al 31 marzo 1996, per l'applicazione o meno della maggiorazione del 2% e per il decorso degli interessi di differimento. Vengono inoltre indicate le operazioni da compiere per unificare i piani di rateazione.

Esenzioni, decadenza e sospensione delle azioni esecutive

Sono estinte d'ufficio le obbligazioni per contributi di importo non superiore a L. 30.000 e i relativi oneri accessori, per posizioni relative agli anni 1995 e precedenti considerate complessivamente. Sono inoltre estinti gli oneri accessori relativi a contributi 1995 e precedenti pagati oltre i termini di legge, se il pagamento è avvenuto entro il 31 dicembre 1995. Costituisce causa di decadenza dal beneficio il mancato versamento dei contributi correnti dovuti dal 10 marzo 1996 e di quelli degli anni successivi fino al perfezionamento della procedura rateale. Viene infine confermata la sospensione dei procedimenti esecutivi per il recupero dei contributi insoluti fino al 31 marzo 1996, comprese le posizioni iscritte a ruolo.

Modulistica e istruzioni operative

La circolare annuncia la stampa e l'invio alle sedi dei nuovi modelli di domanda, dei prospetti e delle istruzioni per agevolare il calcolo degli importi dovuti secondo il D.L. n. 40/1996. I contribuenti che avevano già adempiuto alla scadenza del 31 dicembre 1995 non devono presentare una nuova domanda, salvo che intendano includere anche debiti del 1995 o altri debiti non compresi nella prima istanza. Per tali casi e per il ricalcolo dei piani di versamento sono previsti specifici modelli e prospetti.

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