Circolare numero 38 del 20-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quali redditi del beneficiario vanno considerati ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi personali, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Vengono esclusi dal computo alcuni redditi specifici, tra cui il TFR, il reddito dell’abitazione principale, le competenze arretrate a tassazione separata e la stessa pensione ai superstiti da ridurre. È inoltre precisato che, se il soggetto percepisce più pensioni ai superstiti, tali trattamenti non si conteggiano tra i redditi rilevanti. Le indicazioni valgono sia per le pensioni già in godimento al 31 agosto 1995 sia per quelle con decorrenza successiva, con aggiornamento della modulistica RED 335/REV.
Redditi da valutare per il cumulo con la pensione ai superstiti ex legge n. 335/1995
Redditi da valutare ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti
La circolare interviene per chiarire, alla luce dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali redditi del beneficiario debbano essere considerati nella verifica della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi personali. L’atto recepisce i chiarimenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e aggiorna conseguentemente la modulistica per la dichiarazione reddituale.
Quadro normativo di riferimento
La riforma del sistema pensionistico ha esteso la disciplina della pensione ai superstiti, già vigente nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme esclusive e sostitutive di tale regime. Con la circolare n. 234 del 25 agosto 1995 erano già state fornite le prime istruzioni applicative; successivamente, la questione dei redditi da prendere in considerazione è stata sottoposta al Ministero, perché la normativa interessa anche forme di previdenza non gestite dall’Istituto.
Redditi da valutare e redditi esclusi
Secondo i chiarimenti ministeriali, ai fini della cumulabilità devono essere computati i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono invece esclusi dal calcolo:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata;
- l’importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere applicata la riduzione.
Il criterio è richiamato in analogia con quanto previsto per l’integrazione al trattamento minimo dall’art. 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Più pensioni ai superstiti intestate allo stesso soggetto
Con ulteriore precisazione del Ministero, contenuta nel telegramma 7/60351/L335/95 del 12 febbraio 1996, è stato stabilito che, in caso di titolarità di più pensioni ai superstiti da parte del medesimo soggetto, tali pensioni non devono essere incluse nel computo dei redditi rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina sul cumulo.
Ambito temporale di applicazione
I criteri indicati devono trovare applicazione sia per i trattamenti previdenziali ai superstiti già in godimento alla data del 31 agosto 1995, sia per quelli aventi decorrenza successiva. Per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della riforma, la norma prevede il riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Aggiornamento del modulo RED 335/REV
In conformità ai criteri sopra delineati, è stato modificato il modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato. Il modulo serve alla comunicazione dei redditi da parte dell’interessato e richiede di indicare:
- l’eventuale assenza di redditi propri assoggettabili all’IRPEF, esclusi il reddito della casa di abitazione, il TFR e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate a tassazione separata;
- oppure la presenza di redditi assoggettabili all’IRPEF, distinguendo tra redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa e altri redditi imponibili.
Dichiarazioni, obblighi e conseguenze
Nel modulo il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità, la completezza e veridicità dei dati forniti. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione dei dati indicati. La circolare richiama infine che l’omessa o incompleta comunicazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, se non già conosciuti dall’INPS, comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme indebitamente riscosse.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare dà applicazione all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso la disciplina della pensione ai superstiti e introdotto nuovi criteri di cumulabilità con i redditi del beneficiario. I primi chiarimenti erano stati forniti con la circolare n. 234 del 25 agosto 1995, ma la questione dei redditi da valutare è stata sottoposta al Ministero del Lavoro per la necessità di coordinare la disciplina con le altre forme previdenziali.
Redditi da considerare ai fini del cumulo
Ai fini della cumulabilità devono essere valutati i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Devono invece essere esclusi dal calcolo: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata e l’importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe operarsi la riduzione.
Precisazione sulle pluralità di pensioni ai superstiti
Con telegramma del 12 febbraio 1996 il Ministero ha chiarito che, qualora lo stesso soggetto sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni non devono essere incluse nel computo dei redditi da valutare per l’applicazione della normativa sul cumulo.
Ambito temporale di applicazione
I criteri indicati devono essere applicati sia ai trattamenti previdenziali ai superstiti già in godimento alla data del 31 agosto 1995, sia a quelli con decorrenza successiva. Per i trattamenti già in essere, la norma prevede il riassorbimento sulle future maggiorazioni o miglioramenti.
Modulistica e dichiarazione reddituale
In coerenza con i nuovi criteri, è stato modificato il modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato. Il modello richiede al beneficiario di dichiarare l’assenza o la presenza di redditi rilevanti ai fini IRPEF, indicando separatamente i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa e gli altri redditi imponibili.
Obblighi del dichiarante e conseguenze
Il modulo contiene l’impegno a comunicare entro 30 giorni ogni variazione dei dati dichiarati. È inoltre richiamata la responsabilità per dichiarazioni false e l’avvertenza che l’omessa o incompleta comunicazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, se non già conosciuti dall’INPS, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite.
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