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Circolare

Circolare numero 41 del 21-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° agosto 1994, per verificare il carico familiare ai fini degli assegni familiari, non devono più essere considerati i redditi esenti né quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Il parametro da utilizzare è il solo reddito complessivo lordo IRPEF di ciascun familiare, al lordo di detrazioni, oneri deducibili e ritenute. La regola vale per l’accertamento della non autosufficienza economica di coniuge, figli ed equiparati, genitori, fratelli, sorelle e nipoti, ma non modifica il diverso criterio del reddito familiare usato per la cessazione o riduzione di alcune prestazioni, che continua a comprendere anche quei redditi se superiori a lire due milioni.

Accertamento del carico familiare e esclusione di alcuni redditi dal calcolo degli assegni familiari dal 1° agosto 1994

Accertamento del carico familiare e assegni familiari dal 1° agosto 1994

La circolare chiarisce la modifica normativa introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di accertamento del carico familiare ai fini degli assegni familiari. Dal 1° agosto 1994 cambia il criterio di computo del reddito rilevante per verificare la non autosufficienza economica dei familiari a carico.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda il coniuge, i figli ed equiparati, i genitori, i fratelli, le sorelle e i nipoti, in relazione alla corresponsione degli assegni familiari disciplinati dagli artt. 5 e 6 del Testo Unico approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797, nonché dall’art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

Nuovo reddito rilevante per l’accertamento del carico

Per effetto della modifica normativa, non devono più essere considerati:

  • i redditi esenti da imposte;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva.

Ai fini del rispetto dei limiti reddituali richiesti per il riconoscimento del carico familiare, occorre dunque fare riferimento soltanto al reddito complessivo lordo di ciascun familiare, come definito ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In concreto, il reddito da assumere è quello complessivo assoggettabile a IRPEF, calcolato al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Rapporti con la disciplina sul reddito familiare

La circolare precisa che la nuova regola vale esclusivamente per l’accertamento del carico familiare e non si estende al calcolo del reddito delle persone che concorrono alla formazione del reddito familiare in altre ipotesi. In particolare, essa non incide sulla determinazione del reddito familiare rilevante per la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare, né per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari.

Per tali finalità, il reddito familiare continua a essere determinato secondo la disciplina previgente, comprendendo i redditi di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se complessivamente superiori a lire due milioni, in conformità all’art. 2, comma 9, della legge 153/1988 e all’art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Decorrenza

La modifica produce effetti dal 1° agosto 1994 e opera quindi per le verifiche del carico familiare effettuate da tale data in avanti.

Punti principali

Nuovo criterio per l’accertamento del carico familiare

In applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dal 1° agosto 1994 i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva non devono più essere inclusi nel calcolo del reddito rilevante per l’accertamento del carico familiare ai fini degli assegni familiari.

Soggetti e prestazioni interessate

La disciplina riguarda la verifica della non autosufficienza economica del coniuge, dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli, delle sorelle e dei nipoti, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, richiamando gli artt. 5 e 6 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, e l’art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

Reddito da considerare ai fini del limite

Per il rispetto dei limiti di reddito previsti per queste finalità, si considera esclusivamente il reddito complessivo lordo di ciascun familiare, come definito ai fini IRPEF: quindi il reddito complessivo assoggettabile a IRPEF, al lordo di detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute fiscali.

Disapplicazione rispetto al reddito familiare per altre prestazioni

L’art. 3-bis viene qualificato come norma inerente all’accertamento del carico e non si applica al calcolo del reddito delle persone che concorrono alla formazione del reddito familiare utilizzato, oltre che per l’assegno al nucleo familiare, anche per la cessazione o riduzione degli assegni familiari.

Regola che continua a valere per il reddito familiare

Il reddito familiare continua a essere determinato comprensendo i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se complessivamente superiori a lire due milioni, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 153/1988 e dall’art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

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