Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 40 del 20-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le disposizioni della legge n. 549/1995 che incidono sulla contribuzione previdenziale e assistenziale. Da un lato chiarisce che, in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, la base contributiva va individuata nel CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative; dall’altro disciplina il nuovo contributo sul lavoro straordinario, con aliquote diverse per imprese ordinarie e industriali, requisiti occupazionali, soggetti esclusi, regole di calcolo e istruzioni per la denuncia DM10/2. Sono inoltre indicati i termini per l’adeguamento e per la regolarizzazione dei periodi pregressi, con applicazione di interessi legali.

Legge n. 549/1995: retribuzione-parametro e contributo sul lavoro straordinario

Legge n. 549/1995: retribuzione-parametro e contributo sul lavoro straordinario

La circolare illustra le innovazioni introdotte dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, con effetti sul versante previdenziale e assistenziale. In particolare, chiarisce sia il criterio di individuazione della retribuzione-base in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, sia il nuovo contributo sul lavoro straordinario, con le relative aliquote, esclusioni e modalità operative.

Retribuzione-parametro in presenza di pluralità di contratti collettivi

L’art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995, in funzione interpretativa dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989, conv. dalla legge n. 389/1989, stabilisce che, quando per la medesima categoria operano più contratti collettivi, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella fissata dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La circolare evidenzia che il problema nasceva dalla coesistenza di diversi CCNL nel medesimo settore e dalla necessità di individuare un parametro unico ai soli fini contributivi. La soluzione legislativa mira a garantire uniformità di trattamento tra imprese e tutela assicurativa dei lavoratori, lasciando impregiudicati gli effetti civilistici dei singoli contratti collettivi applicati dalle imprese aderenti alle relative organizzazioni stipulanti.

Presupposti e finalità della norma interpretativa

La base del sistema è richiamata nell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto retributivo: il primo deriva da obblighi di legge, il secondo dall’autonomia negoziale. In questa prospettiva, la circolare ribadisce che la retribuzione-parametro deve essere unica per categoria ai fini contributivi, pur permanendo la diversità delle discipline contrattuali sul piano privatistico.

Contributo sul lavoro straordinario: disciplina generale

L’art. 2, commi 18, 19, 20 e 21, della legge n. 549/1995 introduce un contributo a carico delle imprese per il lavoro straordinario. La misura non modifica la disciplina generale dei limiti di orario già contenuta nel RDL 15 marzo 1923, n. 692, nel relativo regolamento del 1923 e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079; interviene invece con un obbligo contributivo autonomo, finalizzato anche a disincentivare il ricorso allo straordinario.

Il legislatore definisce lo straordinario ai soli fini dell’obbligo contributivo e rinvia a un successivo decreto interministeriale l’individuazione di eventuali esoneri per particolari attività. La contribuzione si aggiunge a quella previdenziale e assistenziale ordinaria.

Nozione di lavoro straordinario ai fini del contributo

Ai sensi del comma 18, si considera straordinario, per tutti i lavoratori ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:

  • il lavoro che eccede le 40 ore nel regime di orario settimanale;
  • il lavoro che eccede la media di 40 ore settimanali nel regime plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali o, in attuazione di questi ultimi, da contratti di livello inferiore, con periodo di riferimento non superiore a 12 mesi.

La circolare precisa che, ai fini del superamento della soglia delle 40 ore, non si sottraggono assenze per ferie, permessi, malattia o altre cause, retribuite o meno. Rilevano anche le frazioni di ora.

È inoltre escluso l’obbligo contributivo quando lo straordinario determini, secondo i criteri della contrattazione collettiva, il diritto del lavoratore a una corrispondente riduzione dell’orario normale di lavoro e tale riduzione sia effettivamente goduta.

Soggetti obbligati e requisito occupazionale

Il contributo riguarda le imprese. Sono escluse, in via generale, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, enti senza fine di lucro, studi professionali e soggetti analoghi, salvo che svolgano un’attività economico-produttiva con carattere di imprenditorialità e separato inquadramento.

La circolare richiama la nozione civilistica di imprenditore e precisa che rientrano nell’obbligazione contributiva anche le imprese pubbliche e gli enti pubblici economici.

Il requisito occupazionale si determina mensilmente computando tutto il personale in forza, con esclusione di:

  • apprendisti;
  • assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • assunti con contratto di reinserimento.

Il lavoratore assente per ragioni come servizio militare o gravidanza/puerperio è escluso dal computo solo se sostituito da altro lavoratore, che viene allora conteggiato. Il part-time è computato come unità intera. La forza occupazionale si calcola complessivamente per tutti i cantieri, stabilimenti o filiali ubicati nella stessa provincia o in province diverse; in caso di attività plurime con separati inquadramenti, il calcolo va effettuato per ciascuna attività distinta.

Lavoratori interessati e personale direttivo

Sono soggetti al contributo tutti i lavoratori che, con esclusione del personale direttivo, effettuano per qualunque motivo un orario superiore alle 40 ore settimanali nelle settimane in cui tale superamento si verifica, compresi anche coloro che non rilevano nel requisito occupazionale.

La circolare individua il personale direttivo secondo il regolamento del 1923: si tratta di chi è preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto, con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, come institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio e capi reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro manuale. Il criterio valorizza le funzioni effettivamente svolte e non la qualifica formale.

Misura del contributo e basi di calcolo

Per le imprese con più di 15 dipendenti, il contributo è pari al 5% della retribuzione riferita alle ore di straordinario oltre le 40 settimanali.

Per le imprese industriali opera una disciplina derogatoria:

  • 10% per le ore eccedenti le 44, se occupano più di 15 dipendenti;
  • 15% per le ore eccedenti le 48, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Le imprese industriali sono quelle inquadrate nel ramo 1 e gli enti pubblici classificati con csc 20102.

La base imponibile è la retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute e comprende le maggiorazioni spettanti per legge o per contratto. Il contributo ha natura disincentivante e si applica integralmente anche in presenza di assunzioni agevolate o contribuzioni ridotte.

Casi particolari: retribuzione forfettaria, frazioni di ora e obiezioni interpretative

La circolare ammette la retribuzione forfettaria dello straordinario solo se il compenso è determinato o determinabile, così da consentire il controllo sul rispetto dei diritti inderogabili del lavoratore. In tale ipotesi, il contributo è dovuto sulle quote di compenso riferibili alle ore eccedenti le 40, secondo le regole generali.

Viene anche chiarito che assumono rilievo le frazioni di ora nella determinazione dell’eccedenza oraria.

La circolare prende poi posizione su alcune tesi delle organizzazioni datoriali, in particolare quelle che prospettavano esoneri per attività discontinue, trasporti in concessione, servizi pubblici essenziali e armamento, oppure che proponevano di applicare il contributo sulla sola retribuzione base senza maggiorazioni. Tali interpretazioni non sono accolte dall’INPS, in attesa del decreto interministeriale previsto dal comma 21.

Decorrenza, adeguamento e regolarizzazione dei periodi pregressi

La disciplina contributiva sullo straordinario si applica dal 1 gennaio 1996. I datori di lavoro interessati devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare e regolarizzare i periodi pregressi a decorrere da gennaio 1996.

Per i mesi già trascorsi, i contributi dovuti vanno maggiorati degli interessi legali nella misura del 10% annuo, calcolati dal 21 del mese successivo a quello di competenza fino alla data del versamento.

Istruzioni operative per il modello DM10/2

Per la compilazione della denuncia contributiva DM10/2, la circolare impartisce le seguenti istruzioni:

  • contributo del 5%: indicazione nei righi in bianco dei quadri B-C con codice S005 e dicitura "LAV.STR. 5%";
  • contributo del 10%: per le imprese industriali, indicazione nei righi in bianco dei quadri B-C con codice S010 e dicitura "LAV.STR. 10%";
  • contributo del 15%: utilizzo del rigo previsto con codice 22.

Nei campi relativi a numero dipendenti, numero ore e retribuzioni devono essere indicati i dati corrispondenti al lavoro straordinario soggetto a contribuzione.

Per la regolarizzazione dei periodi pregressi, i dati del mese di sistemazione vanno sommati a quelli dei mesi precedenti. Gli interessi devono essere esposti con codice Q900 e dicitura "ONERI ACCESSORI"; in tale rigo non vanno indicati dati nelle caselle relative a dipendenti, giornate e retribuzioni.

Punti principali

Retribuzione-parametro in caso di pluralità di CCNL

La legge n. 549/1995 interpreta l’art. 1 della legge n. 389/1989 stabilendo che, quando per la stessa categoria coesistono più contratti collettivi, la retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. La circolare chiarisce che la norma mira a individuare un parametro unico ai soli fini contributivi, senza incidere sugli effetti civilistici dei singoli CCNL.

Finalità e ambito della norma interpretativa

L’intervento legislativo viene letto come soluzione al problema della pluralità di CCNL nello stesso settore e della conseguente incertezza sulla retribuzione minima di riferimento per la contribuzione. La base è individuata per garantire parità di condizioni tra imprese e tutela assicurativa dei lavoratori, confermando l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello retributivo.

Nuovo contributo sul lavoro straordinario

L’art. 2, commi 18, 19, 20 e 21 della legge n. 549/1995 introduce un contributo a carico delle imprese sul lavoro straordinario, distinto dalla disciplina lavoristica dell’orario. La norma non modifica i limiti di orario previsti dalle fonti del 1923 e dalla legge n. 1079/1955, ma crea un obbligo contributivo con funzione disincentivante, demandando a un decreto interministeriale l’individuazione dei casi di esonero per specifiche attività.

Definizione di lavoro straordinario ai fini contributivi

Ai soli fini del contributo, è considerato straordinario il lavoro che eccede le 40 ore settimanali oppure, nei regimi plurisettimanali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o di livello inferiore, la media di 40 ore settimanali, con periodo di riferimento non superiore a 12 mesi. Sono esclusi il personale direttivo e le ipotesi in cui lo straordinario dia diritto, secondo la contrattazione collettiva, a corrispondente riduzione dell’orario normale effettivamente goduta.

Soggetti obbligati e requisito occupazionale

Il contributo riguarda solo le imprese e, tra queste, quelle con più di 15 dipendenti per la misura ordinaria del 5%. Il requisito occupazionale si calcola mensilmente considerando tutto il personale in forza, con esclusione di apprendisti, assunti con contratto di formazione e lavoro o di reinserimento; il part-time è computato per intero. Sono incluse le imprese pubbliche e gli enti pubblici economici, mentre il personale assente è escluso solo se sostituito da altro lavoratore.

Misura del contributo e aliquote

Per le imprese con più di 15 dipendenti il contributo è pari al 5% della retribuzione relativa alle ore straordinarie eccedenti le 40 settimanali. Per le imprese industriali, la misura è elevata al 10% per le ore eccedenti le 44 e al 15% per quelle eccedenti le 48, quest’ultima a prescindere dal numero dei dipendenti. La retribuzione su cui calcolare il contributo comprende anche le maggiorazioni spettanti per legge o per contratto.

Imprese industriali e personale direttivo

Ai fini della disciplina, le imprese industriali sono quelle inquadrate nel ramo 1 e gli enti pubblici classificati con csc 20102. Il personale direttivo è individuato in base alle funzioni svolte, cioè come personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto con responsabilità diretta dell’andamento dei servizi, e non in base alla qualifica formale.

Casi particolari e determinazione dell’orario

La circolare precisa che, nel calcolo della soglia delle 40 ore, non si scomputano assenze per ferie, malattia, permessi o altre cause, retribuite o meno. Sono considerati anche le frazioni di ora e le retribuzioni forfettarie per straordinario, purché determinate e determinabili. Restano non accolte, allo stato, le tesi che invocavano esoneri ulteriori per attività discontinue o altri settori richiamati dalla normativa del 1923.

Decorrenza, regolarizzazione e interessi

La disciplina si applica allo straordinario effettuato dal 1 gennaio 1996. I datori di lavoro devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare e regolarizzare i periodi pregressi da gennaio 1996, maggiorando i contributi dovuti con interessi legali al tasso del 10% annuo, dal 21 del mese successivo a quello di competenza fino al versamento.

Istruzioni DM10/2

Per il versamento del contributo sullo straordinario, le imprese devono usare i codici S005 per il 5%, S010 per il 10% e il rigo codice 22 per il 15% delle imprese industriali, indicando il numero dei dipendenti, delle ore e le retribuzioni di riferimento. Per la regolarizzazione dei periodi pregressi si sommano i dati del mese di sistemazione a quelli dei mesi precedenti; gli interessi vanno esposti con codice Q900 e dicitura "ONERI ACCESSORI", senza indicare dati nelle caselle relative a dipendenti, giornate e retribuzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.