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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2473

Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Normativa europea32022R2473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime di esenzione per categoria per numerosi aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, allineato alla politica comune della pesca e al FEAMPA. Definisce soglie, condizioni generali di compatibilità, regole su trasparenza, cumulo, effetto di incentivazione, valutazione e controllo, e disciplina in modo dettagliato le singole categorie di aiuto ammissibili. Sono previste anche regole speciali per calamità naturali, eventi climatici avversi, animali protetti, CLLD e agevolazioni fiscali nel settore. Il testo mira a semplificare l’intervento pubblico, garantendo al contempo prevenzione delle distorsioni concorrenziali e pieno rispetto del diritto UE di settore.

Regolamento di esenzione per categoria che dichiara compatibili con il mercato interno, senza obbligo di notifica, alcune categorie di aiuti di Stato a favore delle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti concessi a microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché ai comuni e ad alcune infrastrutture del settore (porti di pesca, luoghi di sbarco, sale d’asta e ripari). Si applica inoltre, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa beneficiaria, agli aiuti destinati a ovviare a danni da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, danni causati da animali protetti e agli aiuti per l’innovazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Restano escluse varie categorie, tra cui aiuti legati all’esportazione o subordinati all’uso di prodotti nazionali, aiuti basati sul prezzo o sul quantitativo commercializzato, alcuni aiuti ad hoc, aiuti a imprese in difficoltà salvo eccezioni specifiche, aiuti incompatibili con il diritto UE indissociabilmente, e aiuti oltre le soglie di notifica. Si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, con disciplina transitoria per alcune misure e proroga di sei mesi per i regimi già esentati alla scadenza.

Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione

Il regolamento istituisce un quadro di esenzione per categoria nel settore della pesca e dell’acquacoltura, dichiarando compatibili con il mercato interno, a determinate condizioni, numerose tipologie di aiuti di Stato. La disciplina si innesta sul sistema degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e sulle autorizzazioni conferite dal regolamento (UE) 2015/1588, con l’obiettivo di semplificare l’intervento pubblico e concentrare il controllo della Commissione sulle misure più rilevanti.

Finalità e contesto sistematico

Il regolamento è costruito in coerenza con la politica comune della pesca, con il regolamento (UE) n. 1380/2013, e con il regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il FEAMPA. La logica di fondo è quella di ammettere, senza notifica preventiva, aiuti che perseguano obiettivi di sviluppo sostenibile, innovazione, sicurezza, tutela ambientale, gestione delle crisi e sostegno alle comunità locali, purché siano rispettati requisiti di trasparenza, proporzionalità, effettivo incentivo e controllo.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 limita l’esenzione alle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, ai comuni coinvolti in specifiche misure e ad alcune infrastrutture del settore, come porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari. In alcune materie la disciplina si estende a imprese di qualsiasi dimensione, in particolare per calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili, danni da animali protetti e innovazione. Il regolamento esclude invece aiuti all’esportazione, aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali, aiuti legati al prezzo o al quantitativo commercializzato, alcune operazioni di pesca vietate o incompatibili con il diritto UE, imprese in difficoltà salvo eccezioni specifiche e misure con violazioni indissociabili del diritto dell’Unione.

Definizioni e soglie rilevanti

L’articolo 2 contiene un ampio apparato definitorio. Tra le nozioni più operative vi sono: PMI, impresa in difficoltà, aiuti ad hoc, regime di aiuti, aiuto trasparente, equivalente sovvenzione lordo, avvio dei lavori, peschereccio, porto di pesca, piccola pesca costiera, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e animali protetti. L’articolo 3 fissa una doppia soglia di non applicazione: spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di EUR o equivalente sovvenzione lordo superiore a 1,25 milioni di EUR per impresa e per anno, vietando il frazionamento artificiale dei progetti.

Condizioni generali di esenzione

Ai sensi dell’articolo 4, per accedere all’esenzione il regime o l’aiuto deve rispettare integralmente le condizioni del capo I e quelle specifiche del capo III. Inoltre, i beneficiari devono impegnarsi al rispetto della normativa della politica comune della pesca durante il periodo di concessione, con obbligo di rimborso proporzionato se emergono violazioni. L’articolo 5 richiede che gli aiuti siano trasparenti, cioè calcolabili con precisione ex ante; l’articolo 6 richiede un effetto di incentivazione, normalmente provato dalla presentazione della domanda prima dell’avvio dei lavori. Per le grandi imprese e per alcune categorie ad hoc è necessario un supplemento di analisi documentale sulla convenienza del progetto con e senza aiuto.

Calcolo dell’aiuto, intensità e cumulo

L’articolo 7 stabilisce le regole tecniche per la quantificazione dell’aiuto: costi e importi sono al lordo di imposte e oneri, l’IVA è ammissibile solo se non recuperabile, gli importi differiti vanno attualizzati e gli anticipi rimborsabili possono beneficiarie di una maggiorazione limitata. L’articolo 8 disciplina il cumulo con altri aiuti, consentendolo solo entro le intensità massime e distinguendo tra costi ammissibili diversi e coincidenti; il cumulo con il de minimis è ammesso solo se non supera le soglie del capo III.

Trasparenza, pubblicazione e controllo

Il regolamento impone un forte presidio di trasparenza. L’articolo 9 richiede la pubblicazione su un sito nazionale o regionale e sulla piattaforma della Commissione delle informazioni sintetiche, del testo integrale della misura e degli aiuti individuali superiori a 10.000 EUR, con alcune semplificazioni per i regimi fiscali e con esclusione degli aiuti CLLD. L’articolo 11 prevede una relazione annuale e l’invio delle informazioni sintetiche entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura. L’articolo 12 introduce valutazioni ex post per i regimi di maggiori dimensioni, con soglie di 150 milioni di EUR annui o 750 milioni di EUR complessivi e durata superiore a tre anni; la valutazione deve essere effettuata da esperto indipendente e pubblicata. L’articolo 13 impone la conservazione dei registri per 10 anni e la cooperazione con la Commissione.

Revoca dell’esenzione

Se uno Stato membro applica il regolamento senza rispettarne le condizioni, l’articolo 10 consente alla Commissione di revocare, per il futuro, l’esenzione per categoria, anche in modo mirato a specifiche misure, tipi di aiuto, beneficiari o autorità concedenti. Si tratta di un meccanismo sanzionatorio/proporzionale destinato a preservare l’effettività del sistema.

Aiuti per la pesca sostenibile

Le disposizioni del capo III, sezione 1, coprono numerose misure a favore della pesca sostenibile e della conservazione delle risorse biologiche acquatiche. Vi rientrano gli aiuti all’innovazione (art. 15), alla consulenza (art. 16), ai partenariati tra ricercatori e pescatori (art. 17), al capitale umano e al dialogo sociale (art. 18), alla diversificazione del reddito dei pescatori (art. 19), al primo acquisto di un peschereccio da parte di giovani pescatori (art. 20), alla sicurezza e alle condizioni di lavoro a bordo (art. 21), ai premi assicurativi e ai fondi mutualistici (art. 22), ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca (art. 23), alla riduzione dell’impatto ambientale della pesca e alla protezione delle specie (art. 24), all’innovazione connessa alla conservazione (art. 25), alla biodiversità e agli ecosistemi marini (art. 26), all’efficienza energetica (art. 27), al valore aggiunto e alla qualità dei prodotti (art. 28), alle infrastrutture portuali e ai ripari (art. 29) e alla pesca nelle acque interne (art. 30).

Per queste misure valgono spesso requisiti specifici: limiti di una sola concessione per periodo, obblighi di utilizzo di attrezzi selettivi, requisiti di età ed esperienza per il primo acquisto di un peschereccio, divieto di aumento della capacità di pesca, restrizioni sui costi operativi, e vincoli di permanenza del peschereccio nell’Unione per cinque anni dopo il pagamento finale dell’aiuto. Le intensità massime variano ampiamente: in diversi casi sono del 50%, ma possono salire al 65%, 75%, 85% o 100% a seconda della categoria, del tipo di operazione, della localizzazione territoriale e della natura collettiva dell’intervento. L’allegato IV contiene una tabella di riepilogo delle aliquote massime, con speciali maggiorazioni per operazioni collettive, ultraperiferiche, piccola pesca costiera, innovazione e strumenti finanziari.

Aiuti per l’acquacoltura sostenibile

La sezione 2 del capo III disciplina gli aiuti all’innovazione in acquacoltura (art. 32), agli investimenti produttivi e ambientali (art. 33), ai servizi di gestione, sostituzione e consulenza (art. 34), al capitale umano e al networking (art. 35), al potenziale dei siti di acquacoltura (art. 36), ai nuovi operatori (art. 37), alla conversione ai sistemi EMAS e all’acquacoltura biologica (art. 38), ai servizi ambientali (art. 39), alle misure sanitarie (art. 40), alla salute e al benessere degli animali (art. 41), alla prevenzione e all’eradicazione delle malattie (art. 42), agli investimenti preventivi contro i danni da malattie animali (art. 43) e all’assicurazione degli stock (art. 44).

La disciplina è particolarmente dettagliata su: requisiti di riconoscimento da parte delle autorità competenti; obblighi di pubblicizzazione dei risultati dei progetti; durata minima degli impegni per la conversione biologica o per EMAS; necessità di piani aziendali; limiti alla frequenza degli aiuti; riconoscimento ufficiale di eventi sanitari o climatici; divieto di sovracompensazione; e determinazione dei costi ammissibili. In generale, l’intensità massima è del 50%, ma alcune misure raggiungono il 65%, l’80% o il 100%.

Commercializzazione, trasformazione e dati

La sezione 3 riguarda la commercializzazione e la trasformazione: l’articolo 45 consente aiuti per l’organizzazione della commercializzazione, nuovi mercati, qualità, tracciabilità, certificazioni, campagne promozionali e contratti-tipo; l’articolo 46 disciplina gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, includendo risparmio energetico, impatto ambientale, igiene, salute, recupero di sottoprodotti, trasformazione biologica e innovazione. L’articolo 47 consente aiuti per la raccolta, gestione, uso e trattamento dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari alla PCP e al sistema UE di raccolta dati. Le intensità massime sono generalmente del 50% per commercializzazione e trasformazione e del 100% per i dati, con specifiche deroghe per le misure sanitarie e preventive richiamate dagli articoli 42 e 43.

Calamità naturali, eventi climatici avversi e animali protetti

Gli articoli 48-53 disciplinano sia misure preventive sia misure compensative. Per le calamità naturali e per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali è richiesto il riconoscimento formale dell’evento, un nesso causale diretto con il danno, e il rispetto di termini precisi: i regimi devono essere introdotti entro tre anni dall’evento e gli aiuti versati entro quattro anni. I danni possono riguardare beni materiali e perdita di reddito, con metodo di calcolo tipizzato e tetto massimo al 100% dei costi ammissibili. Sono previste misure simili per gli animali protetti, con attenzione alla predazione e ai danni alle catture o agli attrezzi; per attenuare il rischio di distorsioni concorrenziali è richiesto uno sforzo ragionevole preventivo, salvo il primo attacco.

CLLD e aiuti di importo limitato

Gli articoli 54 e 55 affrontano i progetti CLLD, sia per le PMI sia, in casi specifici, per i comuni. Sono ammissibili costi preparatori, di capacity building, cooperazione, gestione e animazione della strategia locale; per i comuni è richiesto che le spese ricadano in ambiti tassativamente indicati, come ricerca e innovazione, ambiente, occupazione e formazione, cultura, conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce, promozione di prodotti alimentari non compresi nell’allegato I TFUE e sport. L’articolo 55 introduce inoltre una soglia massima di 200.000 EUR per progetto.

Regimi fiscali

L’articolo 56 consente esenzioni o riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE per la pesca nelle acque interne e la piscicoltura, purché la selezione dei beneficiari avvenga con criteri trasparenti e oggettivi e, se previsto, sia rispettato il livello minimo di imposizione. Si tratta di una conferma della compatibilità di misure fiscali settoriali già previste dal diritto UE.

Durata, sostituzione del previgente regolamento e disciplina transitoria

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1388/2014 ed entra in vigore il 1° gennaio 2023. Si applica fino al 31 dicembre 2029, in coerenza con la durata del FEAMPA e con l’esigenza di periodica revisione del quadro degli aiuti. È previsto che i regimi già esentati continuino a beneficiare dell’esenzione per sei mesi dopo la scadenza, così da assicurare continuità e certezza del diritto.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 1 delimita i beneficiari e gli interventi coperti: PMI della pesca, comuni e alcune infrastrutture, oltre agli aiuti destinati a calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, danni da animali protetti e innovazione. Sono esclusi aiuti legati all’esportazione, all’uso di prodotti nazionali, aiuti basati su prezzo/quantità, alcune spese e operazioni di pesca vietate, aiuti a imprese in difficoltà salvo eccezioni, e misure con violazioni indissociabili del diritto UE. Sono inoltre previste esclusioni per beneficiari con ordini di recupero pendenti, con alcune deroghe per calamità e progetti CLLD.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra gli altri, aiuti ad hoc, regime di aiuti, intensità di aiuto, equivalente sovvenzione lordo, impresa in difficoltà, PMI, peschereccio, porto di pesca, piccola pesca costiera, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, animali protetti, anticipo rimborsabile, piani di valutazione e avvio dei lavori. Le definizioni richiamano anche il regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento (UE) 2021/1139 e il regolamento (UE) n. 1379/2013.

Soglie di notifica

L’articolo 3 esclude dall’esenzione gli aiuti individuali per progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di EUR e quelli con equivalente sovvenzione lordo superiore a 1,25 milioni di EUR per impresa e per anno. È vietato aggirare le soglie mediante frazionamento artificiale di regimi o progetti.

Condizioni generali di compatibilità

L’articolo 4 stabilisce che i regimi di aiuti, gli aiuti individuali nel quadro di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili e esentati solo se rispettano tutte le condizioni del capo I e quelle specifiche del capo III. Le misure devono prevedere il rispetto delle norme della politica comune della pesca durante il periodo di concessione e il rimborso proporzionato in caso di violazione.

Trasparenza, forma dell’aiuto ed effetto di incentivazione

Gli articoli 5 e 6 richiedono che gli aiuti siano trasparenti, cioè calcolabili ex ante in modo preciso. Sono considerate trasparenti sovvenzioni, contributi in conto interessi, servizi sovvenzionati, prestiti, garanzie e agevolazioni fiscali in presenza di condizioni specifiche; non lo sono conferimenti di capitale e misure di capitale di rischio. L’effetto di incentivazione si presume in presenza di domanda scritta prima dell’avvio dei lavori; per le grandi imprese e gli aiuti ad hoc servono ulteriori verifiche documentali. Per alcune categorie, come calamità, animali protetti, CLLD, consulenza, partenariati e formazione, l’effetto di incentivazione non è richiesto o si presume.

Calcolo dell’aiuto, cumulo e limiti di intensità

L’articolo 7 disciplina costi ammissibili, attualizzazione, IVA, anticipi rimborsabili e regole di calcolo dell’intensità di aiuto; per gli anticipi rimborsabili può esserci una maggiorazione fino a 10 punti percentuali, senza superare il 100% dei costi ammissibili. L’articolo 8 regola il cumulo con altri aiuti e con il de minimis, vietando il superamento delle intensità massime. In particolare si tiene conto dell’importo totale per attività/progetto, indipendentemente dalla fonte del finanziamento.

Trasparenza pubblica, relazioni e controllo

L’articolo 9 impone la pubblicazione su siti web nazionali o regionali e sulla piattaforma della Commissione delle informazioni sintetiche, dei testi integrali delle misure e degli aiuti individuali sopra 10.000 EUR, con eccezioni per i progetti CLLD. L’articolo 11 prevede relazioni annuali e trasmissione delle informazioni sintetiche entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura; l’articolo 12 disciplina la valutazione ex post per regimi sopra 150 milioni di EUR annui o 750 milioni di EUR complessivi, con piano di valutazione, esperto indipendente, relazioni intermedie e finali. L’articolo 13 impone conservazione dei registri per 10 anni e cooperazione con la Commissione.

Revoca dell’esenzione per categoria

L’articolo 10 consente alla Commissione, in caso di inosservanza delle condizioni, di revocare per il futuro l’esenzione per categoria in tutto o in parte, anche limitandola a determinati tipi di aiuto, beneficiari o autorità interessate.

Aiuti per la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Gli articoli 14-30 disciplinano varie categorie di aiuti per la pesca sostenibile, imponendo regole comuni, tra cui il divieto di trasferimento/reimmatricolazione fuori UE del peschereccio per cinque anni e l’esclusione dei costi operativi salvo eccezioni. Sono previsti aiuti per innovazione, consulenza, partenariati tra ricercatori e pescatori, capitale umano e dialogo sociale, diversificazione del reddito, primo acquisto di peschereggio da parte di giovani pescatori, salute e sicurezza, premi assicurativi e fondi mutualistici, sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca, riduzione dell’impatto ambientale, innovazione per la conservazione, biodiversità ed ecosistemi marini, efficienza energetica, valorizzazione dei prodotti, infrastrutture portuali e pesca nelle acque interne. Le intensità massime variano in base alla misura, con numerosi casi al 50%, 65%, 75%, 85% o 100% e specifiche deroghe per ultraperiferiche, piccola pesca costiera e operazioni collettive.

Aiuti per l’acquacoltura sostenibile

Gli articoli 31-44 disciplinano gli aiuti all’innovazione, agli investimenti produttivi e ambientali, ai servizi di gestione e consulenza, al capitale umano e al networking, al potenziale dei siti di acquacoltura, ai nuovi operatori, alla conversione biologica/EMAS, ai servizi ambientali, alle misure sanitarie, alla salute e benessere degli animali, alla prevenzione/eradicazione delle malattie, agli investimenti preventivi e alle assicurazioni sugli stock. Sono previsti limiti su beneficiari, durata degli impegni, riconoscimenti formali delle autorità competenti, nonché intensità massime in genere pari al 50%, con eccezioni fino al 80%, 100% o 65% a seconda della misura.

Misure connesse alla commercializzazione, trasformazione e dati

Gli articoli 45-47 prevedono aiuti per la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per la trasformazione, e per la raccolta, gestione, uso e trattamento di dati nel settore della pesca. Le misure coprono, tra l’altro, nuovi mercati, qualità, tracciabilità, etichettatura, promozione, trasformazione sostenibile, riduzione dell’impatto ambientale, e sistemi di raccolta dati per la PCP. Le intensità massime sono normalmente pari al 50% per commercializzazione e trasformazione e al 100% per i dati.

Aiuti per calamità naturali, eventi climatici avversi e animali protetti

Gli articoli 48-53 disciplinano sia misure preventive sia misure riparatorie. Per calamità naturali ed eventi climatici avversi assimilabili sono previste condizioni di riconoscimento formale dell’evento, nesso causale diretto, termini di adozione dei regimi (entro 3 anni dall’evento) e di pagamento (entro 4 anni), limiti alla compensazione e regole di calcolo di danni materiali e perdite di reddito, con copertura massima del 100% dei costi ammissibili. Per gli animali protetti sono previsti aiuti per prevenzione/mitigazione e per risarcimento dei danni, con obbligo di sforzo ragionevole preventivo salvo primo attacco, riconoscimento formale e divieto di sovracompensazione.

Progetti CLLD e aiuti di importo limitato

Gli articoli 54 e 55 consentono aiuti a PMI e, in alcuni casi, ai comuni coinvolti in progetti CLLD, nonché aiuti di importo limitato per tali progetti. Sono ammissibili costi preparatori, di capacity building, cooperazione, gestione e animazione, con ambiti eleggibili specifici per i comuni. L’importo totale dell’aiuto per progetto ai sensi dell’articolo 55 non può superare 200.000 EUR.

Agevolazioni ed esenzioni fiscali per la pesca e acquacoltura

L’articolo 56 consente esenzioni o riduzioni fiscali adottate in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, purché siano rispettate tale direttiva e le condizioni generali del regolamento. Le imprese beneficiarie devono essere selezionate con criteri trasparenti e oggettivi e, se del caso, versare almeno il livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva.

Durata, continuità e disciplina transitoria

L’articolo 57 sostituisce il regolamento (UE) n. 1388/2014 alla sua scadenza. L’articolo 58 prevede l’applicazione agli aiuti individuali concessi prima dell’entrata in vigore se conformi, la valutazione delle misure non esentate secondo le regole applicabili, la validità degli aiuti concessi dal 1° gennaio 2023 in base ai precedenti regolamenti e una proroga transitoria di sei mesi per i regimi esentati alla scadenza. L’articolo 59 fissa l’entrata in vigore al 1° gennaio 2023 e l’applicazione fino al 31 dicembre 2029.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statopescaacquacolturapolitica comune della pescatrasparenza e controllo degli aiuti pubblici

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