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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21969/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) deducendo: 1) erronea qualificazione del fatto come reato e vizi della motivazione perché la condotta sarebbe stato un mero inadempimento contrattuale e mancava prova di condotta artificiosa o fraudolenta; 2) errore nel negare l'attenuante per il danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), posto che il danno subito dalla vittima era modesto (circa 300 euro); 3) errata valutazione delle precedenti condanne e della recidiva in relazione all'art. 99 c.p., sostenendo che, per effetto della continuità, poteva al più configurarsi recidiva semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifestamente infondato e in parte dedotto per motivi non consentiti. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto reiterativo e privo di un concreto confronto con la motivazione della Corte territoriale che aveva valorizzato elementi fattuali e la giurisprudenza sul carattere fraudolento di offerte di beni non disponibili on line; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva logicamente escluso la tenuità del danno (€300 non ritenuto irrilevante); il terzo motivo non poteva essere esaminato perché non devoluto al giudice di secondo grado (art. 606, comma 3, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa l'11 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta consistente nell'offerta e nella proposta di vendita di beni non disponibili on line può integrare il delitto di truffa quando emerga un elemento fraudolento o artificioso; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti tali elementi sulla base dei fatti e della giurisprudenza consolidata.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità può essere negata anche per importi contenuti se il giudice ritiene che il danno non sia irrilevante; la Corte ha ritenuto logicamente motivato il diniego per il danno pari a circa 300 euro.

  • art. 99 c.p.

    La valutazione della recidiva e delle precedenti condanne richiede che la questione sia adeguatamente posta e affrontata nei gradi di merito; qui la Corte di legittimità ha ritenuto la relativa censura non devoluta al giudice d'appello, impedendone l'esame.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce i limiti dell'impugnazione in Cassazione: non sono ammissibili motivi che non sono stati proposti o discussi nel grado precedente; la Corte ha escluso l'esame del terzo motivo per inammissibilità procedurale.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorso abusivo o gravato da colpa; la Corte, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente a pagare euro 3.000.

  • giurisprudenza citata

    Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017; Corte Cost. 13/6/2000 n.186

    Si richiama orientamento secondo cui le offerte on line di beni non disponibili possono assumere carattere fraudolento e principi sulla valutazione della tenuità del danno e sulle sanzioni per impugnazioni infondate.

Massime di principio

  • La mera inadempienza contrattuale non esclude automaticamente la rilevanza penale: quando emergono elementi di condotta artificiosa o fraudolenta (es. offerta di beni non disponibili con finalità ingannatoria) il fatto può essere qualificato come truffa.
  • La quantificazione economica del danno (anche se relativamente modesta, come 300 euro) non determina automaticamente l'applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità; il giudice valuta la risibilità del danno nel suo complesso e può legittimamente negare l'attenuante se ritiene il danno non irrilevante.
  • Questioni processuali o di merito non sollevate e discusse nei gradi di merito non possono essere introdotte in Cassazione; la mancata devoluzione di una questione al giudice d'appello comporta l'improcedibilità del motivo in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
  • I ricorsi che si limitano a reiterare le stesse censure senza confrontarsi con la motivazione delle decisioni precedenti o che appaiono generici possono essere dichiarati inammissibili e determinare sanzioni economiche a carico del ricorrente.
  • Prima di sostenere la tenuità del danno o l'assenza di fraudolosità, è opportuno documentare fattivamente la condotta (es. comunicazioni, disponibilità effettiva del bene, proposte concrete, eventuali tentativi di rimborso) per contrastare la ricostruzione probatoria del giudice.

Testo integrale

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