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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22400/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) chiedere la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela, remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre il ricorso; (2) censurare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., e con riferimento agli artt. 192, 193 e 194 c.p.p. e all'art. 640 c.p., la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di truffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., perché il reato è estinto per remissione della querela. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 che ha reso la recidiva qualificata neutra ai fini del regime di procedibilità, con la conseguenza che la truffa aggravata esclusivamente dalla recidiva qualificata è ora procedibile a querela di parte (art. 640, terzo comma). Dagli atti del ricorso risultano la dichiarazione di remissione della querela (12/08/2023) e la relativa accettazione (30/08/2023), per cui il reato è stato estinto. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato Principe Horvat ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen.

    Riferimento alla recidiva qualificata come aggravante; la Corte osserva che la recidiva qualificata, ai fini del regime di procedibilità, è stata resa neutra dalla modifica normativa e dunque non impedisce che il reato sia procedibile a querela se non sussistono altre aggravanti a effetto speciale

  • art. 640 cod. pen.

    art. 640 cod. pen.; art. 640, terzo comma

    Norma che disciplina il reato di truffa; la modifica richiamata ha fatto sì che la truffa aggravata solo dalla recidiva qualificata rientri nella procedibilità a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma)

  • art. 649-bis cod. pen.

    art. 649-bis cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    La modifica legislativa ha inserito le parole "diverse dalla recidiva", rendendo la recidiva qualificata neutra ai fini della determinazione del regime di procedibilità per taluni reati e incidendo sulla possibilità di procedibilità a querela

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 2, comma 1, lett. q)

    Provvedimento che ha modificato l'art. 649-bis cod. pen. rendendo la recidiva qualificata neutra ai fini del regime di procedibilità

  • art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.

    art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto; applicata per annullare la sentenza impugnata in presenza di remissione della querela

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Autorità a cui la Corte si è richiamata per porre le spese del procedimento a carico del querelato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e illogicità della motivazione; il ricorrente aveva dedotto tali censure con il secondo motivo, non decisive però alla luce dell'estinzione del reato

  • artt. 192, 193, 194 c.p.p.

    artt. 192, 193 e 194 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul materiale probatorio e sulla valutazione della prova richiamate dal ricorrente nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza di merito

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso in Cassazione può essere introdotta nel ricorso e determina l'estinzione del reato, con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • La modifica normativa all'art. 649-bis operata dal d.lgs. 150/2022 ha reso la recidiva qualificata neutra ai fini del regime di procedibilità: quando l'aggravante sia costituita solo dalla recidiva qualificata, reati come la truffa possono risultare procedibili a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma), salvo che non sussistano altre circostanze aggravanti speciali
  • Il principio del favor rei si applica anche al regime di procedibilità: la norma sopravvenuta più favorevole al reo opera e può incidere sulla non procedibilità o sull'estinzione del reato quando la querela venga rimessa
  • Perché la remissione della querela produca i suoi effetti estintivi è importante che sia formalmente documentata e rituale (atto di remissione e atto di accettazione), e che rispetti i termini processuali rispetto all'impugnazione
  • Se esistono altre aggravanti a effetto speciale diverse dalla sola recidiva qualificata, la procedibilità potrebbe rimanere ordinaria e la remissione della querela potrebbe non estinguere il reato; occorre valutare sempre la fattispecie nel suo insieme

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