Cassazione Penale, Sentenza n. 22400/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) chiedere la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela, remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre il ricorso; (2) censurare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., e con riferimento agli artt. 192, 193 e 194 c.p.p. e all'art. 640 c.p., la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di truffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., perché il reato è estinto per remissione della querela. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 che ha reso la recidiva qualificata neutra ai fini del regime di procedibilità, con la conseguenza che la truffa aggravata esclusivamente dalla recidiva qualificata è ora procedibile a querela di parte (art. 640, terzo comma). Dagli atti del ricorso risultano la dichiarazione di remissione della querela (12/08/2023) e la relativa accettazione (30/08/2023), per cui il reato è stato estinto. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato Principe Horvat ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen.
Riferimento alla recidiva qualificata come aggravante; la Corte osserva che la recidiva qualificata, ai fini del regime di procedibilità, è stata resa neutra dalla modifica normativa e dunque non impedisce che il reato sia procedibile a querela se non sussistono altre aggravanti a effetto speciale
art. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen.; art. 640, terzo comma
Norma che disciplina il reato di truffa; la modifica richiamata ha fatto sì che la truffa aggravata solo dalla recidiva qualificata rientri nella procedibilità a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma)
art. 649-bis cod. pen.
art. 649-bis cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 10/10/2022, n. 150
La modifica legislativa ha inserito le parole "diverse dalla recidiva", rendendo la recidiva qualificata neutra ai fini della determinazione del regime di procedibilità per taluni reati e incidendo sulla possibilità di procedibilità a querela
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. q)
Provvedimento che ha modificato l'art. 649-bis cod. pen. rendendo la recidiva qualificata neutra ai fini del regime di procedibilità
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto; applicata per annullare la sentenza impugnata in presenza di remissione della querela
art. 340, comma 4, c.p.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Autorità a cui la Corte si è richiamata per porre le spese del procedimento a carico del querelato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e illogicità della motivazione; il ricorrente aveva dedotto tali censure con il secondo motivo, non decisive però alla luce dell'estinzione del reato
artt. 192, 193, 194 c.p.p.
artt. 192, 193 e 194 cod. proc. pen.
Disposizioni sul materiale probatorio e sulla valutazione della prova richiamate dal ricorrente nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza di merito
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso in Cassazione può essere introdotta nel ricorso e determina l'estinzione del reato, con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La modifica normativa all'art. 649-bis operata dal d.lgs. 150/2022 ha reso la recidiva qualificata neutra ai fini del regime di procedibilità: quando l'aggravante sia costituita solo dalla recidiva qualificata, reati come la truffa possono risultare procedibili a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma), salvo che non sussistano altre circostanze aggravanti speciali
- Il principio del favor rei si applica anche al regime di procedibilità: la norma sopravvenuta più favorevole al reo opera e può incidere sulla non procedibilità o sull'estinzione del reato quando la querela venga rimessa
- Perché la remissione della querela produca i suoi effetti estintivi è importante che sia formalmente documentata e rituale (atto di remissione e atto di accettazione), e che rispetti i termini processuali rispetto all'impugnazione
- Se esistono altre aggravanti a effetto speciale diverse dalla sola recidiva qualificata, la procedibilità potrebbe rimanere ordinaria e la remissione della querela potrebbe non estinguere il reato; occorre valutare sempre la fattispecie nel suo insieme
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →