Sentenza n. 1654/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza della sentenza n. 5927/2023 del 22.12.2023 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta e parziale esecuzione del giudicato relativo alla ricostruzione della carriera e alla liquidazione delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, vittoriosa nel giudizio del lavoro e nel precedente giudizio di ottemperanza, ha lamentato la mancata integrale esecuzione del giudicato. Sebbene il commissario ad acta avesse disposto la ricostruzione della carriera e la liquidazione delle somme dovute, l'amministrazione non aveva corrisposto gli importi spettanti. La ricorrente ha quindi chiesto la sostituzione del commissario, a fronte della sua inerzia e del mancato rispetto delle direttive e dei termini assegnati dal TAR, nonché la condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata e lite temeraria.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo, rilevando che la parte vittoriosa ha diritto all'integrale e tempestiva esecuzione del giudicato e che il commissario ad acta non aveva completato l'incarico né chiarito le ragioni del mancato adempimento nei termini stabiliti. Il dottor Ettore Acerra è stato rimosso dall'incarico commissariale, sostituito dal Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza facoltà di delega. Il nuovo commissario dovrà adottare, anche in sostituzione del funzionario competente, il provvedimento di liquidazione degli importi dovuti entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. È stata invece respinta la domanda di responsabilità aggravata, poiché la condotta amministrativa, pur gravemente inosservante delle decisioni giudiziarie, non integrava il conclamato ostruzionismo né il grado di imprudenza, imperizia o negligenza anormale richiesto per la lite temeraria.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre misure coercitive pecuniarie per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel precedente giudizio il TAR aveva disposto il pagamento di interessi per ogni giorno di ritardo.
art. 26 c.p.a.
Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a., una azione o difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale
La responsabilità aggravata richiede, oltre all'errore in diritto, la consapevolezza dell'infondatezza o una condotta connotata da imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale; la mera grave inerzia nell'esecuzione non è sufficiente in assenza di conclamato ostruzionismo.
art. 96 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta per mancanza dei presupposti sostanziali della lite temeraria.
Massime di principio
- La parte vittoriosa ha diritto all'integrale e tempestiva esecuzione del giudicato, sicché il giudice dell'ottemperanza può sostituire il commissario ad acta che non completi l'incarico o non giustifichi il mancato rispetto dei termini assegnati.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può attribuire l'incarico commissariale a un dirigente dell'amministrazione, anche imponendo l'assenza di facoltà di delega e autorizzandolo ad adottare direttamente l'atto in sostituzione del funzionario competente, quando ciò sia necessario per assicurare l'effettività dell'esecuzione.
- La responsabilità aggravata nel processo amministrativo richiede una condotta che, oltre a essere erronea, evidenzi consapevolezza della non spettanza della pretesa oppure un grado accentuato e anormale di imprudenza, imperizia o negligenza; la mera inerzia amministrativa, pur gravemente lesiva dell'effettività della tutela, non basta senza un conclamato comportamento ostruzionistico.
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