Sentenza n. 616/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2629 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 28.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250121574 prot. AGEA.ASR.2019.0986534 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dal ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l'Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di rigetto della domanda di sostegno relativa alla Misura 8, Sottomisura 8.3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, insieme agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (ente beneficiario)
La controversia
Il Comune ha impugnato la determinazione con cui ARGEA aveva rigettato la domanda di sostegno presentata nel 2019, deducendo l'illegittimità dell'atto e degli atti presupposti, compresa la disposizione del bando che consentiva l'adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di gestione, del direttore del servizio competente o dell'organismo pagatore. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità articolati nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato.
La decisione
Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha adottato la determinazione dell'8 agosto 2025, annullando in autotutela il precedente rigetto della domanda di sostegno. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo intervenuto un provvedimento satisfattivo, almeno per l'attuale fase procedimentale, delle ragioni del Comune. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato ARGEA al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se assolto. La spontanea rimozione dell'atto può incidere favorevolmente sulla quantificazione delle spese, ma, in assenza di un espresso accordo tra le parti, non ne giustifica l'esclusione radicale. È stata inoltre ritenuta priva di riscontro l'affermazione secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto anche senza ricorso, poiché l'autotutela è intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, proposto in prossimità della scadenza del termine impugnatorio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La rimozione in autotutela dell'atto impugnato dopo la proposizione del ricorso e la conseguente soddisfazione della pretesa determinano la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso e idonea a soddisfare la pretesa azionata, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere per autotutela dell'amministrazione, la spontanea rimozione dell'atto non esclude di per sé la condanna alle spese; in mancanza di un espresso accordo tra le parti, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'intervento dell'autotutela successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso costituisce elemento idoneo a escludere che il risultato sostanziale fosse già conseguibile indipendentemente dall'iniziativa processuale del ricorrente.
- La definizione bonaria della controversia può giustificare una riduzione quantitativa delle spese, in ragione del comportamento processuale corretto dell'amministrazione e della serialità dei giudizi, ma non ne determina automaticamente la compensazione integrale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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