Ordinanza n. 2349/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento protocollo CQ 106751 del 25.09.2024 adottato dall’ Amministrazione di Roma Capitale - Municipio XII, notificato alla ricorrente in data 25.09.2024; - della determina dirigenziale n. 1189 del 10.07.2024 notificata il 27.07.2024; - della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/90 della SCIA del 19.10.2023 Prot. CQ93760 del 19 agosto 2024; - della determina dirigenziale CQ/1759/2024 del 15.10.2024 Prot. CQ 116263/2024 del 15.10.2024 notificato alla ricorrente in data 23.10.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Gec” s.r.l. il 31.1.2025: avverso e per l’annullamento, previa sospensiva ex art. 55 c.p.a: - della determinazione dirigenziale del Municipio XII di Roma Capitale prot. 138212/2024 del 10.12.2024 notificata via pec alla ricorrente in data 20.12.2024 con cui il Municipio XII in ottemperanza alla ordinanza n. 5330/2024 di codesto TAR Lazio ha annullato in autotutela in parte qua la DD Prot. 116263/2024 e ha nuovamente ingiunto la demolizione dell’opera abusiva realizzata in Via Zambarelli n. 35-37 Roma; - della determinazione dirigenziale prot. 196108/2024 dell’8.10.2024, con cui il Municipio XII di Roma Capitale ha rigettato l’stanza di condono (Prot. 0/540691 del 7.12.2004) presentata dalla società SFB per la sanatoria del mutamento di destinazione d’uso ivi indicato; della comunicazione di preavviso di rigetto della predetta istanza di condono adottata da Roma Capitale con nota n. QI/2015/11772 in data 26.01.2015; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Gec” s.r.l. il 25.2.2025: per l’annullamento della determina dirigenziale di Roma Capitale Municipio XII (Ufficio Edilizia Privata) prot. CQ 2384/2024 del 30.12.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Gec” s.r.l. il 23.10.2025: annullamento, quanto ai presenti motivi aggiunti, del Provvedimento di Roma Capitale Municipio XII (Ufficio Entrate) Prot. CQ 90724/2025 del 31.07.2025 notificato alla Gec s.r.l. in data 4.08.2025 denominato “messa in mora – richiesta pagamento indennità di occupazione senza titolo e interruzione termini prescrizionali” nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di Roma Capitale relativi all'annullamento in autotutela della SCIA, all'ingiunzione di demolizione di un'opera abusiva, al rigetto di un'istanza di condono edilizio e alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una serie di provvedimenti adottati da Roma Capitale in relazione a un immobile sito in Roma, via Luigi Zambarelli, comprendenti l'annullamento in autotutela di una SCIA, l'ingiunzione di demolizione di un'opera ritenuta abusiva, il rigetto di un'istanza di condono edilizio relativa a un mutamento di destinazione d'uso senza opere da magazzino a commerciale e una successiva richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo. Il diniego di condono impugnato risulta motivato dalla ritenuta posteriorità del completamento dell'abuso rispetto al termine previsto dalla legge n. 326/2003, circostanza desunta dalla data di fine lavori indicata in una DIA del 13 gennaio 2005. Il TAR ha ritenuto necessario verificare in modo più completo tale circostanza mediante l'acquisizione della domanda di condono completa degli elaborati grafici e dell'eventuale documentazione fotografica, nonché della DIA del 2005.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso né ha deciso le domande di annullamento. Ha disposto, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., l'acquisizione della domanda di condono prot. n. 0/540691, completa degli elaborati grafici e dell'eventuale documentazione fotografica, e della DIA prot. n. 1657/2005, onerando ciascuna parte dell'incombente per quanto di rispettiva competenza. Ha assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza e ha precisato che l'inadempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione nel merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 3, c.p.a.
acquisizione agli atti della domanda di condono prot. n. 0/540691 completa di elaborati grafici ed eventuale documentazione fotografica a corredo, nonché della DIA prot. n. 1657/2005
La disposizione consente al giudice amministrativo di disporre l'acquisizione degli elementi documentali necessari per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
l'inadempimento alla stessa costituirà circostanza che il Collegio valuterà ai fini di cui al comma quarto dell’art. 64 cit.
L'inottemperanza all'ordine istruttorio può essere valutata dal Collegio ai fini della decisione.
art. 21-nonies l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/90 della SCIA
La norma è richiamata quale base del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA, ma non viene interpretata o applicata in modo decisivo nell'ordinanza.
legge n. 326/2003
termine previsto dalla legge n. 326/2003 per ammettere a sanatoria gli abusi edilizi ivi contemplati
Il termine previsto dalla disciplina del condono costituisce il parametro temporale per valutare l'ammissibilità dell'abuso edilizio alla sanatoria; la verifica concreta è stata rimessa all'acquisizione documentale.
Massime di principio
- Quando la decisione sull'ammissibilità di un condono edilizio dipende dalla data di ultimazione dell'abuso e gli elementi disponibili non consentono di accertarla con sufficiente chiarezza, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione della domanda di condono, dei relativi elaborati e della documentazione edilizia pertinente.
- L'inadempimento a un ordine istruttorio disposto dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 64 c.p.a. può essere valutato ai fini della decisione secondo le conseguenze previste dal comma 4 della medesima disposizione.
- La verifica della data di completamento delle opere abusive è decisiva per stabilire se l'abuso rientri nel termine temporale previsto dalla disciplina del condono edilizio.
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