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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29079/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., relativa a un reato in materia di stupefacenti, dopo aver rinunciato ai motivi di appello attinenti alla responsabilità e avere concordato con il pubblico ministero la misura della pena. In cassazione hanno dedotto: a) vizio di motivazione, sostenendo che l’adesione al concordato non esime il giudice dall’obbligo di motivare sulla responsabilità penale e che, nel caso concreto, la motivazione era affidata a formule di stile; b) omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; c) per uno dei ricorrenti, mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che le doglianze esulassero dai motivi proponibili in cassazione contro una sentenza resa all’esito del concordato in appello, salvo questioni sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all’accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi senza formalità. Ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili in cassazione questioni già rinunciate con l’accordo sulla pena, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre rilevato che le condanne irrogate, superiori a quattro anni di reclusione, escludevano l’applicabilità della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all’esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice; non sono deducibili le questioni rinunciate con l’accordo sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando la parte abbia aderito al concordato in appello e rinunciato ai motivi di responsabilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non è applicabile quando la pena inflitta supera il limite edittale previsto dalla norma.

  • art. 73 DPR 309/1990

    È la fattispecie incriminatrice oggetto del giudizio, in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere riproposte censure relative ai motivi di appello rinunciati in funzione del concordato sulla pena.
  • La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la decisione impugnata sia il prodotto di un accordo sulla pena validamente raggiunto e non emerga alcuna difformità della pronuncia rispetto all’accordo.
  • I vizi della determinazione del trattamento sanzionatorio sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in illegalità della pena; restano invece preclusi i meri dissensi sulla quantificazione concordata.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando la pena complessivamente irrogata supera il limite legale previsto dall’art. 163 c.p.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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