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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 551/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1824/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.04.2025, notificata il 09.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 551/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, nonché la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 9 aprile 2025, l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita; inoltre, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con atto meramente formale, è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà intervenire, su richiesta della parte, entro 90 giorni e potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, per l'esecuzione del giudicato e in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Prevede il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dal giudicato eseguito.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 applicata dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'Amministrazione statale l'erogazione di una somma o l'attribuzione di un beneficio, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al beneficiario di proporre giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati l'esistenza del giudicato, la sua notificazione, la rituale instaurazione del giudizio e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima quale misura esecutiva per il caso di persistente inottemperanza allo scadere del termine fissato dal giudice; il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un dirigente dell'Amministrazione o dell'articolazione territoriale competente.
  • In caso di incapienza dei fondi ordinari dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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