Ordinanza n. 73/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del Responsabile del 2° Settore Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Loreto n. 4 del 13/01/2026 inerente la procedura di affidamento avente ad oggetto la “ concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito di sinistro stradale - Gara n #278/2025 - CIG: B77790A441
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di aggiudicazione della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito di sinistri stradali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Loreto in favore dell'impresa controinteressata, chiedendone l'annullamento e domandando incidentalmente la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico delle censure di legittimità dedotte. Il giudice ha ritenuto necessario approfondirle nel merito, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, ritenendo non provato un danno grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati. In particolare, ha valorizzato l'avvenuta sottoscrizione del contratto con l'impresa controinteressata, avente durata triennale. La decisione non definisce il merito del ricorso e non contiene una pronuncia definitiva sulla legittimità dell'aggiudicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il rigetto è stato motivato dall'insussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta nell'ambito di un ricorso contro l'aggiudicazione può essere respinta quando il ricorrente non dimostri il pericolo di un danno grave e irreparabile, anche se il giudice ritenga necessario un più approfondito esame delle censure nel merito.
- L'avvenuta sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, soprattutto quando il contratto abbia durata pluriennale, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del periculum in mora, senza comportare di per sé una decisione sulla fondatezza del ricorso nel merito.
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