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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23336/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito di specifico mandato ad impugnare e per omessa dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto (1) violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo di essere stato presente al giudizio di primo grado (avendo chiesto personalmente il rito abbreviato e partecipato alle udienze), per cui non era richiesto deposito di mandato; (2) che, essendo ristretto agli arresti domiciliari, la citazione per l'appello doveva essere eseguita a mani proprie e pertanto non sarebbe richiesto l'adempimento della dichiarazione/elezione di domicilio; (3) la presunta retroattività dell'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 per effetto della L. 9 agosto 2024, n. 114.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto l'imputato assente al primo grado: il ricorrente aveva effettivamente partecipato, quindi non era necessario il deposito di mandato specifico. Tuttavia, l'appello rimaneva inammissibile per la mancata elezione o dichiarazione di domicilio al momento della proposizione del gravame. Il ricorrente non ha specificato se fosse ancora sottoposto a misura cautelare al momento del deposito dell'appello, rendendo la censura carente di specificità. La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto agli arresti domiciliari e ha ritenuto inapplicabile la retroattività dell'abrogazione: la norma abrogata era vigente al momento della proposizione dell'appello, per cui l'inammissibilità è stata correttamente valutata ratione temporis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e comma 1-quater)

    La Corte ha interpretato che la mancanza del deposito del mandato specifico non è rilevante se l'imputato ha effettivamente partecipato al giudizio di primo grado (quindi non era necessario il mandato); invece l'omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, richiamato dal comma 1-ter, rende inammissibile l'appello salvo che non sussista una specifica e provata causa di esenzione; la norma va applicata ratione temporis.

  • art. 156, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che l'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari è sottoposto alla disciplina delle notifiche come il non detenuto, circostanza che porta alcuni orientamenti a ritenere applicabile l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio anche per chi è agli arresti domiciliari.

  • L. 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione del comma 1-ter art. 581 c.p.p.)

    La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui l'abrogazione si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalla data di efficacia della novella (25 agosto 2024) in poi; non opera retroattività per impugnazioni già proposte anteriormente.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato come contesto normativo rispetto alla materia delle impugnazioni e alla giurisprudenza formatasi dopo le modifiche procedurali, utile per valutare orientamenti contrastanti circa gli effetti della detenzione domiciliare sull'onere di elezione/dichiarazione di domicilio.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha effettivamente partecipato al giudizio di primo grado (anche chiedendo personalmente un rito come l'abbreviato), non è necessario allegare un mandato specifico per proporre appello.
  • L'omessa dichiarazione o elezione di domicilio al momento della proposizione dell'appello comporta, di regola, l'inammissibilità dell'impugnazione: l'appellante deve quindi sempre precisare e documentare la propria situazione domiciliare o cautelare al momento del deposito dell'atto.
  • La detenzione domiciliare non elimina automaticamente l'onere di dichiarare/ eleggere domicilio: la giurisprudenza è contrastante e, per evitare inammissibilità, il ricorrente deve indicare con chiarezza il regime di detenzione al momento dell'impugnazione.
  • Le modifiche legislative (abrogazioni) operano, di norma, solo per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della norma nuova; verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di efficacia della norma.
  • Prassi consigliata: al momento di proporre appello, verificare e dichiarare espressamente lo stato di partecipazione al processo di primo grado, allegare mandato se necessario, e sempre depositare l'elezione/dichiarazione di domicilio salvo prova incontrovertibile della sussistenza di un'esenzione applicabile.

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