Cassazione Penale, Sentenza n. 23336/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito di specifico mandato ad impugnare e per omessa dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto (1) violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo di essere stato presente al giudizio di primo grado (avendo chiesto personalmente il rito abbreviato e partecipato alle udienze), per cui non era richiesto deposito di mandato; (2) che, essendo ristretto agli arresti domiciliari, la citazione per l'appello doveva essere eseguita a mani proprie e pertanto non sarebbe richiesto l'adempimento della dichiarazione/elezione di domicilio; (3) la presunta retroattività dell'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 per effetto della L. 9 agosto 2024, n. 114.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto l'imputato assente al primo grado: il ricorrente aveva effettivamente partecipato, quindi non era necessario il deposito di mandato specifico. Tuttavia, l'appello rimaneva inammissibile per la mancata elezione o dichiarazione di domicilio al momento della proposizione del gravame. Il ricorrente non ha specificato se fosse ancora sottoposto a misura cautelare al momento del deposito dell'appello, rendendo la censura carente di specificità. La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto agli arresti domiciliari e ha ritenuto inapplicabile la retroattività dell'abrogazione: la norma abrogata era vigente al momento della proposizione dell'appello, per cui l'inammissibilità è stata correttamente valutata ratione temporis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e comma 1-quater)
La Corte ha interpretato che la mancanza del deposito del mandato specifico non è rilevante se l'imputato ha effettivamente partecipato al giudizio di primo grado (quindi non era necessario il mandato); invece l'omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, richiamato dal comma 1-ter, rende inammissibile l'appello salvo che non sussista una specifica e provata causa di esenzione; la norma va applicata ratione temporis.
art. 156, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che l'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari è sottoposto alla disciplina delle notifiche come il non detenuto, circostanza che porta alcuni orientamenti a ritenere applicabile l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio anche per chi è agli arresti domiciliari.
L. 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione del comma 1-ter art. 581 c.p.p.)
La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui l'abrogazione si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalla data di efficacia della novella (25 agosto 2024) in poi; non opera retroattività per impugnazioni già proposte anteriormente.
Richiamato come contesto normativo rispetto alla materia delle impugnazioni e alla giurisprudenza formatasi dopo le modifiche procedurali, utile per valutare orientamenti contrastanti circa gli effetti della detenzione domiciliare sull'onere di elezione/dichiarazione di domicilio.
Massime di principio
- Se l'imputato ha effettivamente partecipato al giudizio di primo grado (anche chiedendo personalmente un rito come l'abbreviato), non è necessario allegare un mandato specifico per proporre appello.
- L'omessa dichiarazione o elezione di domicilio al momento della proposizione dell'appello comporta, di regola, l'inammissibilità dell'impugnazione: l'appellante deve quindi sempre precisare e documentare la propria situazione domiciliare o cautelare al momento del deposito dell'atto.
- La detenzione domiciliare non elimina automaticamente l'onere di dichiarare/ eleggere domicilio: la giurisprudenza è contrastante e, per evitare inammissibilità, il ricorrente deve indicare con chiarezza il regime di detenzione al momento dell'impugnazione.
- Le modifiche legislative (abrogazioni) operano, di norma, solo per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della norma nuova; verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di efficacia della norma.
- Prassi consigliata: al momento di proporre appello, verificare e dichiarare espressamente lo stato di partecipazione al processo di primo grado, allegare mandato se necessario, e sempre depositare l'elezione/dichiarazione di domicilio salvo prova incontrovertibile della sussistenza di un'esenzione applicabile.
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