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Sentenza

Sentenza n. 3358/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di esclusione (PI008840-26) adottato nei confronti della Ludeca srl in qualità di mandataria del RTI LUDECA–GESAN nella procedura aperta per l’affidamento Triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (Contact Center, Front Office e back Office); b) dell’eventuale verbale della Commissione di gara nella parte in cui dispone l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura; c) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LUDECA S.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA DEL RTI LUDECA-GESAN il 27\2\2026: a) della deliberazione n. 109 del 18.2.2026 con la quale l’Ospedale dei Colli in qualità di Stazione appaltante ha aggiudicato l’affidamento Triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (Contact Center, Front Office e back Office); b) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LUDECA S.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA DEL RTI LUDECA-GESAN il 10\4\2026: a) della deliberazione n. 109 del 18.2.2026 con la quale l’Ospedale dei Colli in qualità di Stazione appaltante ha aggiudicato l’affidamento Triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (Contact Center, Front Office e back Office); b) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta e successiva aggiudicazione del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa, deducendo violazione del capitolato, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. L'esclusione era stata motivata dal mancato rispetto del requisito minimo di 11 sportelli di front office. La ricorrente sosteneva di avere comunque indicato 11 postazioni nella sezione P della relazione tecnica e che la configurazione di 8 postazioni fisiche e 2 virtuali fosse soltanto una soluzione transitoria, resa necessaria dalla temporanea indisponibilità dei locali durante i lavori di ristrutturazione. Deduceva inoltre la mancata attivazione del soccorso procedimentale previsto dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'aggiudicazione, contestando l'offerta dell'aggiudicataria per indeterminatezza e inattendibilità: essa avrebbe previsto fino a 21 postazioni senza indicarne concretamente l'allocazione e senza considerare la ridotta capienza dei locali temporanei. La ricorrente ha altresì riproposto le censure contro la propria esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il capitolato imponesse in modo chiaro e inequivoco almeno 11 sportelli fisici di front office e almeno 73.500 ore lavorate nel triennio, quali requisiti minimi ed essenziali dell'offerta. La ricorrente aveva invece configurato il servizio con 8 postazioni fisiche e 2 virtuali, per 65.520 ore complessive, e il riferimento a 11 postazioni contenuto nella sezione P riguardava soltanto postazioni informatiche, senza indicare risorse umane e ore di lavoro; pertanto non poteva sanare la difformità dell'offerta. Il riferimento del capitolato ai lavori di ristrutturazione non autorizzava una riduzione transitoria degli sportelli, ma imponeva al futuro affidatario di rendersi disponibile al successivo trasferimento nei locali ristrutturati senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante. L'esclusione era adeguatamente motivata, poiché indicava il mancato rispetto del numero minimo di sportelli e l'inadeguatezza del progetto. È stata esclusa anche la censura sul soccorso istruttorio: l'art. 101, comma 3, consente chiarimenti interpretativi su elementi già presenti, ma non integrazioni o modifiche dell'offerta né la correzione di errori sostanziali, che altererebbero la par condicio. Quanto ai motivi aggiunti contro l'aggiudicazione, il TAR ha rilevato preliminarmente il difetto di interesse, poiché la ricorrente, collocata dopo l'aggiudicataria e già legittimamente esclusa, non avrebbe conseguito alcuna utilità dall'annullamento della sola aggiudicazione. Le censure sono state comunque ritenute infondate: il capitolato richiedeva il numero minimo di sportelli e il monte ore, non la specifica localizzazione delle postazioni; l'offerta dell'aggiudicataria garantiva 73.500 ore di front office e rispettava i requisiti minimi. La previsione di poter offrire fino a 21 sportelli costituiva un elemento ulteriore e migliorativo, non idoneo a rendere inattendibile l'offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in complessivi 12.000 euro, 6.000 euro per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 2 del Capitolato speciale d'appalto

    Il servizio di Front Office, da erogare c/o i locali designati dall’AORN, con un presidio avente UN MINIMO DI 11 SPORTELLI

    La disposizione imponeva come requisito minimo ed essenziale almeno 11 sportelli fisici e, unitamente alle altre prescrizioni del capitolato, almeno 73.500 ore lavorate nel triennio.

  • art. 3 del Capitolato speciale d'appalto

    La disciplina di gara è stata interpretata nel senso che il riferimento ai lavori di ristrutturazione imponeva il successivo trasferimento delle postazioni senza costi aggiuntivi, ma non consentiva di formulare un'offerta transitoria con un numero inferiore di sportelli.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché indicava il mancato rispetto del numero minimo di sportelli e l'inadeguatezza del progetto.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

    Il chiarimento è ammissibile per interpretare elementi essenziali già presenti e superare ambiguità, ma non per integrare l'offerta, correggere errori sostanziali o introdurre requisiti mancanti.

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudizio concerneva l'impugnazione di atti di una procedura di affidamento, senza che la sentenza enunciasse una specifica regola ulteriore sul rito speciale.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive in modo chiaro e inequivoco un numero minimo di postazioni fisiche e un monte ore minimo come caratteristiche essenziali del servizio, l'offerta che ne preveda un numero o un monte ore inferiori è difforme e deve essere esclusa, anche se il bando non prevede espressamente la sanzione espulsiva.
  • Il riferimento della lex specialis a lavori di ristrutturazione o alla temporanea indisponibilità di alcuni locali non consente al concorrente di ridurre unilateralmente i requisiti minimi dell'offerta, se la disciplina di gara prevede soltanto il successivo trasferimento del servizio nei locali ristrutturati senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
  • L'indicazione di un certo numero di postazioni informatiche non equivale all'offerta del medesimo numero di sportelli fisici, né supplisce alla mancata indicazione del personale e delle ore necessarie per raggiungere il monte ore minimo richiesto.
  • Il soccorso procedimentale previsto dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 consente chiarimenti interpretativi su elementi già contenuti nell'offerta, ma non può essere utilizzato per integrare requisiti mancanti, correggere errori sostanziali o modificare l'offerta, pena la violazione della par condicio.
  • Il concorrente legittimamente escluso non ha interesse a impugnare la sola aggiudicazione in favore di altro concorrente quando dall'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta e attuale.
  • Ai fini della verifica dell'offerta, rileva anzitutto la conformità ai requisiti minimi della lex specialis; la previsione di prestazioni ulteriori o migliorative, purché non incompatibile con tali requisiti, non rende di per sé l'offerta indeterminata o inattendibile.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorio

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