Sentenza n. 1729/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità e ordinanze di demolizione n. 148/2019 e n. 93/2020
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 148/2019, adottata dopo il diniego di un’istanza di accertamento di conformità relativa ad ampliamenti, nuove costruzioni, ricostruzioni con aumento di superficie e volumetria, piscina, tettoia e ampliamento di un laboratorio artigianale, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione n. 93/2020, adottata dopo il diniego di una successiva istanza di sanatoria. Gli interventi insistevano su manufatti già interessati da condoni edilizi. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme del Regolamento Urbanistico comunale, del Regolamento Edilizio, dell’art. 209 della l.r. Toscana n. 65/2014 e di altre disposizioni statali e regionali; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti, errore nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del principio del contraddittorio per il mancato esame delle osservazioni. In particolare, hanno sostenuto che le opere fossero sanabili utilizzando la volumetria aggiuntiva prevista per le pertinenze di edifici residenziali, che i volumi già condonati potessero essere trasferiti o utilizzati per compensare gli abusi, che la piscina rispettasse la disciplina applicabile alle aree in pendio, che la tettoia potesse essere sostituita da un pergolato e che il Comune avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o valutare soluzioni meno demolitorie. Con i motivi aggiunti hanno inoltre contestato il mancato esame delle osservazioni, il travisamento della proposta progettuale, la valutazione del volume seminterrato, delle distanze tra fabbricati, delle tettoie, del pollaio e della piscina, nonché il riferimento alla compatibilità paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. In via preliminare ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorso era comunque infondato. Il Collegio ha rilevato che l’istanza di accertamento di conformità ex art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014 difettava del requisito della doppia conformità, essendo le opere realizzate in parte senza titolo e in parte in difformità da precedenti concessioni in sanatoria. Ha inoltre ritenuto inapplicabile la disciplina regolamentare sulle volumetrie aggiuntive alle opere realizzate su immobili già oggetto di condono, sia principali sia pertinenziali, ai sensi dell’art. 5.4.6 delle NTA del Regolamento Urbanistico. Richiamando la Corte costituzionale, ha affermato che il condono è una misura straordinaria e una tantum, che non consente ulteriori vantaggi edilizi eccedenti interventi conservativi di manutenzione o ristrutturazione. Nel caso concreto, gli interventi avevano modificato prospetti, ingombri e volumetrie senza continuità strutturale e funzionale con i manufatti condonati. Le contestazioni relative alla piscina e alla tettoia sono state ritenute non adeguatamente provate quanto alla natura del terreno, alla struttura delle opere e alla qualificazione della tettoia come pergolato. L’assenza della doppia conformità ha comportato il rigetto del primo motivo e l’assorbimento dei profili formali e procedurali; il TAR ha comunque aggiunto che tali censure sarebbero state infondate anche per la natura vincolata dell’attività repressiva e per l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata respinta anche la censura relativa alla possibilità di trasferire o utilizzare i volumi condonati per sanare opere diverse, poiché la natura straordinaria del condono non consente di impiegare la volumetria condonata in modo diverso o ulteriore rispetto a quanto espressamente assentito. Le ulteriori censure tecniche sono state assorbite, essendo preclusa a monte la sanabilità degli interventi. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014
L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; il requisito mancava nel caso concreto.
art. 5.3.1. Regolamento Urbanistico del Comune di Calci
La disciplina sulle volumetrie aggiuntive per immobili pertinenziali non è applicabile alle opere realizzate su immobili già oggetto di condono edilizio.
art. 5.4.6. NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Calci
Esclude l’applicazione delle ulteriori volumetrie aggiuntive agli immobili già interessati da condono, sia principali sia pertinenziali.
art. 52 Regolamento Edilizio comunale
Prevede la costruzione di piscine interrate e ammette quelle seminterrate soltanto in casi eccezionali, la cui sussistenza deve essere adeguatamente provata.
art. 10-bis l. 241/1990
Le doglianze sulla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali sono state assorbite e comunque ritenute non decisive in ragione della natura vincolata dell’attività repressiva.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Nel caso di attività vincolata e di esito sostanziale necessariamente determinato dall’assenza dei presupposti di sanatoria, i vizi formali e procedimentali non determinano l’annullamento del provvedimento.
art. 5, commi 9 e 10, d.l. 70/2011, convertito in l. 106/2011
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la possibilità di utilizzare volumetrie aggiuntive o trasferite anche in presenza di edifici condonati, ma tale ricostruzione non è stata accolta.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Costituiscono il fondamento statale dell’ordine di demolizione degli interventi abusivi richiamato nella seconda ordinanza.
artt. 193, comma 2, e 196, comma 2, l.r. Toscana n. 65/2014
Sono richiamati nella seconda ordinanza di demolizione quale disciplina regionale dell’attività repressiva degli abusi edilizi.
Massime di principio
- L’accertamento di conformità ordinario è precluso quando manca la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile al momento della realizzazione e al momento della domanda, anche se l’intervento insiste su manufatti precedentemente condonati.
- Il condono edilizio ha natura straordinaria, eccezionale e una tantum: non consente al titolare di utilizzare la volumetria condonata per ottenere ulteriori vantaggi edilizi, trasferirla o destinarla a opere diverse da quelle espressamente sanate.
- Sugli immobili già oggetto di condono possono essere ammessi soltanto interventi conservativi, quali manutenzione e ristrutturazione finalizzate alla tutela dell’integrità e della funzionalità della costruzione; sono invece preclusi interventi che alterino prospetti, ingombri o volumetrie senza continuità strutturale e funzionale con il manufatto condonato.
- Quando l’amministrazione esercita un’attività repressiva vincolata e risulta comunque accertata l’assenza dei presupposti sostanziali per la sanatoria, le violazioni formali del contraddittorio o dell’obbligo di esame delle osservazioni non comportano l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La parte che invoca condizioni eccezionali per la sanatoria di un’opera edilizia, come la necessità tecnica di realizzare una piscina seminterrata o la natura di pergolato di una tettoia, deve fornire un adeguato supporto probatorio sulla conformazione dei luoghi e sulle caratteristiche dell’opera.
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