Sentenza n. 2813/2026 - Milano, Sezione 1
per L'ESATTA OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 193/2025, depositata e resa pubblica il 13 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 223/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, e aveva condannato l'Amministrazione all'adozione degli atti necessari, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 maggio 2025; nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente e corrispondendo gli interessi secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, aveva disapplicato tali disposizioni e riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
- In presenza di un giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione l'adozione di atti necessari al riconoscimento di un beneficio economico, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato e verificare che l'amministrazione si conformi puntualmente al contenuto del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una sentenza può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, nei limiti della disciplina applicabile.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
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