Cassazione Civile, Ordinanza n. 00045/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sul Modello 730/2015 di un contribuente domiciliato fiscalmente nella provincia di Savona. La pretesa era rivolta non al contribuente, ma al soggetto che aveva apposto un visto di conformità ritenuto infedele quale responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF. Il ricorrente aveva impugnato la cartella sostenendo, con quattro motivi, che: (1) la competenza ad irrogare la sanzione/iscrivere a ruolo spettava alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non alla Direzione provinciale di Savona, con conseguente illegittimità dell’atto; (2) la somma richiesta non potesse essere qualificata come mera somma risarcitoria, ma avesse natura sanzionatoria con le relative garanzie anche costituzionali e convenzionali; (3) la sentenza d’appello avesse errato nella regolazione delle spese, non applicando l’art. 92, comma 2, c.p.c. nonostante la novità della questione; (4) vi fosse omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza dell’ufficio procedente. Le amministrazioni resistenti si sono costituite solo per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità del soggetto che rilascia visto di conformità o asseverazione infedele ha anche funzione punitiva e, pertanto, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Da ciò deriva l’illegittimità dell’atto emesso da ufficio incompetente. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario del contribuente, cioè annullando la pretesa per incompetenza dell’ufficio che aveva emesso la cartella. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 241/1997
comma 1, lett. a); comma 2
La responsabilità del soggetto che rilascia visto di conformità o asseverazione infedele ha anche funzione punitiva; la competenza a contestare le violazioni e ad iscrivere a ruolo la somma spetta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
È richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita la cartella impugnata, ma la Corte esclude che esso possa fondare una competenza diversa rispetto a quella prevista dall’art. 39 d.lgs. 241/1997 per il trasgressore.
art. 15 preleggi c.c.
È invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma la decisione si fonda sul criterio di competenza speciale dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 e sulla giurisprudenza di legittimità conforme.
art. 12 preleggi c.c.
È richiamato nel secondo motivo, ma resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 3 d.lgs. 472/1997
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla natura della pretesa, ma resta assorbito.
art. 7 CEDU
È richiamato nel secondo motivo a sostegno della qualificazione sanzionatoria della somma richiesta, ma il motivo resta assorbito.
art. 3 Cost.
È richiamato nel secondo motivo, senza necessità di esame per l’assorbimento.
art. 23 Cost.
È richiamato nel secondo motivo, senza necessità di esame per l’assorbimento.
art. 53 Cost.
È richiamato nel secondo motivo, senza necessità di esame per l’assorbimento.
art. 92, comma 2, c.p.c.
È invocato per contestare la condanna alle spese in ragione della novità della questione, ma il motivo è assorbito.
art. 112 c.p.c.
È invocato per lamentare omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza dell’ufficio, ma il motivo è assorbito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
art. 91 c.p.c.
È richiamato nella motivazione della sentenza impugnata sulla soccombenza nelle spese; la Corte dispone invece la compensazione.
art. 15 d.lgs. 546/1992
È richiamato dalla sentenza impugnata per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Quando la legge speciale attribuisce la competenza a un ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale del trasgressore, l’atto emesso da un ufficio diverso è illegittimo e tale vizio può condurre all’annullamento della pretesa.
- La somma richiesta al soggetto che abbia rilasciato un visto di conformità o un’asseverazione infedele ha natura anche punitiva, sicché non può essere trattata come mera posta risarcitoria o restitutoria per eludere il regime speciale di competenza.
- In presenza di un orientamento di legittimità recente ma ormai consolidato su una questione interpretativa nuova, il giudice può compensare le spese dei gradi di merito e di legittimità.
- Quando il motivo accolto consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e definire direttamente la controversia.
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