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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16134/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto l'istanza di ricusazione proposta contro il dott. Alessandro Chionna. La ricusazione era fondata sull'asserito pregiudizio del giudice derivante da precedenti atti/provvedimenti (in particolare il provvedimento di archiviazione emesso dal dott. Chionna nel procedimento n. 3577/2013 e note/dichiarazioni del medesimo) nei quali, secondo la difesa, il giudice avrebbe espresso valutazioni di merito riguardanti fatti collegati alla imputazione contestata a Polita (principalmente vicende connesse alla spa Ansafin e alla cosiddetta "spoliazione" delle società fallite). Il ricorso denunciava violazione dell'art. 37 c.p.p., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 283/2000, sostenendo che il giudice aveva già manifestato convincimenti che pregiudicherebbero la sua imparzialità nel processo attuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha richiamato i criteri della Corte costituzionale (sent. n. 283/2000) per valutare se un precedente provvedimento possa costituire causa di ricusazione: non è sufficiente la mera cognizione dei fatti, l'aver raccolto prove o osservazioni incidentali; occorre che il precedente atto contenga una valutazione di merito concreta e pertinente ai medesimi fatti di responsabilità penale sottoposti al nuovo giudizio. Nel caso concreto il provvedimento di archiviazione del dott. Chionna non conteneva un giudizio di merito sulla specifica ipotesi di bancarotta contestata a Polita in relazione alla Ansafin; si era limitato a prendere atto della pendenza di altro procedimento e a formulare rilievi su fatti diversi e autonomi. Pertanto non è emerso un effetto pregiudicante della imparzialità tale da giustificare la ricusazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (si dà atto della condanna, la sentenza riporta la condanna alle spese ma il testo fornito si interrompe prima dell'indicazione dell'importo).

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Discussa rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 283/2000: il divieto di ricusazione previsto dal codice era ritenuto parzialmente inidoneo a coprire i casi in cui il giudice abbia già espresso valutazioni di merito in altri procedimenti; la Corte ha indicato che la ricusazione può essere fondata quando il precedente provvedimento contenga una valutazione di merito attinente alla responsabilità penale dell'imputato

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Norma sull'astensione del giudice; rilevante perché la domanda di astensione del dott. Chionna fu il presupposto delle valutazioni sulla possibile ricusazione (il giudice può chiedere di astenersi quando sussistono ragioni che ne compromettano l'imparzialità)

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della sistematica delle cause di astensione/ricusazione; la Corte rileva che la nuova ipotesi (valutazioni pregjudicanti espresse in altri procedimenti) non è tipizzata ma deve essere valutata caso per caso

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Fondamentale per l'interpretazione: afferma che un giudice può essere ricusato quando, in altro procedimento (anche non penale), abbia espresso valutazioni di merito sui medesimi fatti, e definisce i criteri operativi per accertare l'effetto pregiudicante (valutazione sul contenuto oggettivo del precedente provvedimento e sulla connessione dei fatti/valutazioni con il nuovo giudizio)

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale che garantisce il diritto al giudice terzo e imparziale; la tutela costituzionale giustifica l'estensione interpretativa in tema di ricusazione/astensione

Massime di principio

  • Per ottenere la ricusazione di un giudice sulla base di precedenti provvedimenti, non basta dimostrare che il giudice ha avuto conoscenza dei fatti o abbia formulato osservazioni incidentali; è necessario che il precedente atto contenga una valutazione di merito concreta e pertinente ai medesimi fatti di responsabilità penale.
  • La valutazione circa l'esistenza di un "effetto pregiudicante" è rimessa al giudice chiamato a decidere sull'astensione/ricusazione e deve fondarsi sul contenuto oggettivo del precedente provvedimento (non sulle spiegazioni postume o sulle ragioni non espresse nel testo formale).
  • Se il precedente provvedimento riguarda fatti o reati diversi nel titolo e nella condotta, anche se esiste un collegamento formale (es. stesso denunciante o riferimento a medesime società), la mera correlazione non è sufficiente a comprovare la pregiudizialità dell'imparzialità.
  • Quando si invoca la giurisprudenza costituzionale (es. sent. n. 283/2000), occorre documentare con precisione i passaggi del precedente provvedimento che traducono in valutazioni di merito attinenti alla stessa ipotesi di reato: vaghi richiami o generiche affermazioni difficilmente bastano.
  • La giurisdizione compie una valutazione caso per caso: pertanto, in situazioni simili è strategico concentrare il motivo di ricusazione sull'analisi testuale del provvedimento pregiudicante e sulla sovrapposizione materiale dei nuclei fattuali e delle valutazioni di responsabilità penale.

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